Sentenze – Attività lavorative concretamente svolte – Riconoscimento dell’inquadramento e pagamento  delle differenze retributive maturate

Clara Rampollo, Consulente del Lavoro in Pavia

Cass., sez. Lavoro, Ord. 5 settembre 2024, n. 23922

La vicenda riguarda il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguardante l’inquadramento contrattuale di un dipendente nel settore del terziario. La controversia verteva sulla richiesta di riconoscimento del 4° livello del Ccnl Terziario e il conseguente pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello di Catania aveva respinto le domande del lavoratore, confermando l’inquadramento nel 5° livello. Questa sentenza affronta questioni cruciali relative all’interpretazione dei contratti collettivi e all’applicazione delle norme sull’inquadramento professionale nel settore privato. La vicenda inizia quando il dipendente di una s.r.l. con mansioni di autista addetto al servizio di rimozione forzata degli autoveicoli, aveva richiesto il riconoscimento dell’inquadramento nel 4° livello del Ccnl Terziario. La richiesta riguardava le differenze retributive maturate da ottobre 2005 a dicembre 2011, periodo in cui il lavoratore era impiegato nella rimozione forzata di autoveicoli. Questa richiesta era stata respinta dalla Corte di Appello che aveva confermato l’inquadramento nel 5’ livello. La Corte aveva ritenuto che l’attività di addetto alla rimozione dei veicoli non richiedesse la grande precisione ed elevata complessità caratteristiche del 4° livello esaminando le disposizioni del Ccnl Terziario 20.9.1999 relative all’inquadramento del personale e considerando l’Accordo Aipark del 2001, che aveva introdotto nuove figure professionali nella classificazione del personale del Ccnl Terziario. Contro questa decisione della Corte d’Appello il dipendente ha presentato ricorso in Cassazione su tre motivi principali, contestando l’interpretazione delle norme contrattuali e l’applicazione dell’art. 2103 c.c. e contestualmente il datore di lavoro ha presentato controricorso, opponendosi alle richieste del lavoratore. Analizziamo insieme i tre motivi: – il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli dei Ccnl Terziario del 2004 e 2008, nonché dell’Accordo nazionale del 2001 per il settore delle attività ausiliarie, contesta l’interpretazione della Corte d’Appello secondo cui l’autista di carroattrezzi non rientrerebbe tra le figure professionali del 4° livello retributivo e chiede una nuova valutazione dell’inquadramento professionale basata su una corretta interpretazione delle norme contrattuali; – il ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 2103 del Codice Civile, relativo alle mansioni del lavoratore, contesta il mancato accertamento dell’effettivo contenuto delle attività lavorative svolte e lamenta un’errata comparazione tra le mansioni effettivamente svolte e le qualifiche previste dal Ccnl; – il ricorrente, contestando la condanna al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi, chiede la cassazione della sentenza anche sotto il profilo della condanna alle spese subordinandola all’accoglimento del ricorso principale. Il primo motivo di ricorso è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile dalla Corte di Cassazione che ha confermato la corretta interpretazione dell’art. 1 dell’Accordo Aipark del 2001 da parte della Corte d’Appello riconoscendo questa disposizione dell’Accordo come norma speciale rispetto alla classificazione generale del Ccnl. La Corte, infatti, confermando che per “addetto alla rimozione” si intende l’autista alla guida del carroattrezzi usato per la rimozione e il trasporto delle autovetture. Questa interpretazione è stata ritenuta logica e plausibile, considerando la specificità del ruolo e la necessità di chiarire l’inquadramento di figure professionali particolari infatti l’art. 1 dell’Accordo Aipark è da considerarsi norma speciale, contenente elementi particolari (specializzandi) rispetto alla classificazione generale. La correttezza dell’interpretazione dell’Accordo Aipark rende inammissibili le altre doglianze sulla presunta errata interpretazione delle norme della contrattazione collettiva ed anche un eventuale accoglimento delle altre censure non potrebbe portare alla cassazione della sentenza impugnata in quanto l’impianto decisorio della sentenza si basa su due rationes decidendi, entrambe idonee a sostenere autonomamente la decisione. Il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica: la Corte ha rilevato che la Corte d’Appello ha correttamente seguito il procedimento logico-giuridico per determinare l’inquadramento del lavoratore. La Corte di Appello aveva esaminato le mansioni di autista alla guida del carroattrezzi per la rimozione e il trasporto di autovetture verificando le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, analizzando le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e comparando tra le attività svolte e le qualifiche contrattuali. La Corte ha ritenuto corretto l’inquadramento nel 5° livello, non riscontrando la necessità di grande precisione ed elevata complessità richieste per il 4° livello sia pur in considerazione delle disposizioni del Ccnl Terziario e dell’Accordo Aipark del 2001. Il terzo motivo di ricorso infine è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione rilevando che non si tratta di una vera censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., ma di una richiesta ipotetica in caso di cassazione senza decisione di merito infatti la determinazione delle spese di lite, in caso di cassazione, sarebbe di competenza del giudice di rinvio. In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal dipendente che è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500,00 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.


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