Sentenze – Affissione del codice disciplinare: non necessaria se il comportamento contrasta il “minimo etico”

Patrizia Masi , Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro Ordinanza 2 maggio 2025, n. 11584

La vicenda riguarda un lavoratore, licenziato per giusta causa il 12 ottobre 2020, dopo una serie di condotte ritenute ingiuriose e minacciose, sia nei confronti del proprio superiore gerarchico sia di altri colleghi; condotte che avevano creato un clima di nervosismo e malcontento, all’interno dell’ambiente di lavoro, tanto che alcuni colleghi avevano manifestato la volontà di non voler svolgere attività in squadra con lui. Lo stesso ricorre lamentando la illegittimità dei provvedimenti presi dal datore di lavoro, sulla base della mancata affissione del codice disciplinare. Il giudice di primo grado e poi la Corte di Appello si pronunciano accertando la legittimità sia del licenziamento disciplinare sia di tre precedenti sanzioni conservative, utilizzate dalla datrice di lavoro anche ai fini della recidiva, poiché le condotte, la mancanza di rispetto nei confronti del proprio superiore gerarchico e la conflittualità dei rapporti con gli altri colleghi di lavoro, eliminavano ogni ragionevole prospettiva di proficua collaborazione all’interno dell’azienda, rappresentando comportamenti contrari al vivere civile o, comunque, a doveri fondamentali propri di qualsiasi rapporto di lavoro ritenendo pertanto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare. Avverso la decisione, il lavoratore propone ricorso in Cassazione articolato in sei motivi, nei quali ribadisce la violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), con la mancata affissione del codice disciplinare e sostiene che, in assenza di una pubblicità adeguata, le sanzioni disciplinari inflitte – sia conservative sia espulsive – fossero illegittime; sostiene inoltre che nella società contemporanea il livello di rispetto fra le persone si è notevolmente abbassato e che pertanto gli inadempimenti attribuiti erano violazioni non qualificabili come “gravi”. Il ricorso non trova accoglimento e gli Ermellini confermano che il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore, che concretizzano violazione di norme penali, o che contrastano il cosiddetto “minimo etico”; non si applica neppure in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (cfr. Cass., n. 16291 del 2004; Cass., n. 20270 del 2009), ovvero anche a fronte di comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell’impresa e dei lavoratori (Cass., n. 18377 del 2006). Il principio, originariamente affermato in relazione alle sanzioni espulsive è stato poi esteso anche a quelle conservative. Le spese restano a completo carico del ricorrente.

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