Sentenze – Accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e condanna al pagamento della indennità di disoccupazione agricola: esclusione

Daniela Stochino, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 24 ottobre 2025 n. 28320

Alcuni lavoratori agricoli ricorrono al Tribunale di Gela assumendo il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e richiedendo in esito alla cessazione del rapporto di lavoro la condanna dell’Inps al riconoscimento in loro favore dell’indennità di disoccupazione. Il Tribunale di Gela rigettava la domanda e analogamente la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava il gravame. Veniva quindi investita della questione la Corte di Cassazione la quale con la propria ordinanza in commento ribadiva un principio di diritto già stabilito dalla Suprema Corte in materia di collaborazione familiare: anche laddove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per il difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto! Ciò indica che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con i relativi diritti derivanti da tale rapporto, deve essere dimostrato con prova precisa e rigorosa rispetto a tutti gli elementi costitutivi, specialmente quelli imprescindibili dell’onerosità e della subordinazione. I giudici di merito di Gela e di Caltanissetta, in applicazione di tale principio, hanno reputato non raggiunto nel caso specifico tale onere probatorio ed, essendo preclusa la possibilità alla Corte di Cassazione di sindacare su tale argomentazione, il motivo veniva dichiarato dalla stessa quale “inammissibile”. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentavano l’omesso esame di un fatto decisivo avuto riguardo alla rilevanza probatoria da attribuirsi alle dichiarazioni rese da un teste: anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile dalla Corte atteso la presenza della “doppia conforme”. La “doppia conforme” si verifica quando una sentenza di appello conferma in modo sostanzialmente identico (in diritto e in fatto) quella di primo grado, basandosi sulla stessa ricostruzione dei fatti. Questo limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione per contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Se si presenta un ricorso, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove, ma si limiterà a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto, e la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile se i motivi non sono sufficientemente specifici. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso proposto dai lavoratori.

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