RIFORMA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: ANALISI DEL D.L. N. 159/2025*

Luca di Sevo , Consulente del Lavoro in Bollate (Mi)

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P. Rausei analizza le recenti modifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Il D.l. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025, introduce una riforma strutturale del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro). L’intervento legislativo mira a elevare l’efficacia delle tutele attraverso due direttrici principali: il rilancio della prevenzione come fattore di sviluppo aziendale e una più netta responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, con un focus mirato sui settori a rischio elevato (edilizia e agricoltura) e sulle dinamiche di appalto e subappalto.

I punti cardine della riforma includono:

  • Potenziamento della vigilanza: rafforzamento organico e funzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
  • Innovazione tecnologica e digitale: introduzione del “badge di cantiere”, obbligo di domicilio digitale per gli amministratori e integrazione delle politiche attive tramite la piattaforma SIISL.
  • Evoluzione degli standard: transizione verso la norma UNI EN ISO 45001:2023 per i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) e accesso gratuito alle norme tecniche UNI tramite l’Inail.
  • Nuove tutele specifiche: disciplina per i volontari della Protezione Civile, misure contro la violenza sul lavoro e promozione della prevenzione oncologica.
  • Meccanismi di premialità e sanzione: revisione della “patente a crediti”, incentivi Inail per le imprese virtuose e requisiti più stringenti per la “Rete del lavoro agricolo di qualità”.

Partendo da questi presupposti, la riforma si concentra sui seguenti temi.

1. Prevenzione, formazione e cultura della sicurezza

La riforma amplia il concetto di sicurezza includendo aspetti comportamentali e organizzativi avanzati.

Prevenzione di condotte violente

Le misure generali di tutela devono ora includere la programmazione di interventi contro condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.

Aggiornamento degli standard (MOG)

Il riferimento per l’efficacia dei modelli di organizzazione e gestione passa dal British Standard OHSAS 18001:2007 alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

Formazione e addestramento

  • Per i settori turistico-ricettivo e somministrazione di alimenti, la formazione deve concludersi entro 30 giorni dall’inizio del rapporto.
  • Incentivazione dell’uso di realtà simulata e aumentata per l’apprendimento esperienziale.
  • Obbligo di comunicazione dei “near miss” (mancati infortuni) per le imprese con oltre 15 dipendenti.

Prevenzione oncologica

Il medico competente assume il compito di promuovere i programmi di screening oncologici, con la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere permessi retribuiti per tali esami.

2. Settori a rischio elevato: edilizia e agricoltura

Il legislatore interviene con misure specifiche per contrastare il lavoro sommerso e le irregolarità negli appalti.

StrumentoDescrizione e impatto
Badge di cantiereIntroduzione di un identificativo per i dipendenti con codice univoco anticontraffazione.
Patente a creditiRaddoppio della sanzione (da € 6.000 a € 12.000) per chi opera senza il punteggio necessario e decurtazione automatica in caso di maxisanzione contro il lavoro sommerso.
Rete del lavoro agricolo di qualitàInibizione all’iscrizione per imprese con sanzioni (anche non definitive) in materia di sicurezza negli ultimi tre anni.
SubappaltiObbligo di indicare specificamente le imprese in subappalto nella notifica preliminare. L’INL orienterà i controlli prioritariamente verso queste realtà.

3. Rafforzamento del sistema istituzionale e della vigilanza

Il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) viene centralizzato e potenziato.

  • Potenziamento organico: autorizzazione all’assunzione di 300 ispettori per il triennio 2026-2028 e aumento di 100 unità per il Comando Carabinieri Tutela del Lavoro.
  • Rappresentanza istituzionale: un rappresentante dell’INL è ora inserito obbligatoriamente nel Comitato per l’indirizzo delle politiche attive, nella Commissione consultiva permanente e nella Commissione per gli interpelli.
  • Efficienza operativa: introduzione di indennità di missione forfettarie per gli ispettori ed esenzione per l’INL dal pagamento delle spese degli atti processuali per semplificare l’azione di tutela.
  • Risorse per le ASL: le entrate derivanti dalle sanzioni saranno ripartite tra le Aziende Sanitarie Locali in base alla gravità degli infortuni territoriali, per finanziare sorveglianza epidemiologica e formazione.

4. Digitalizzazione e trasparenza

L’integrazione di banche dati e l’identificazione digitale sono pilastri per la regolarità dei rapporti di lavoro.

  • Sistema Informativo SIISL: dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi devono pubblicare le posizioni aperte sul SIISL. La piattaforma gestirà anche le comunicazioni obbligatorie di assunzione.
  • Domicilio digitale degli amministratori: obbligo per i responsabili legali di indicare un domicilio digitale personale che non può coincidere con quello dell’impresa. Questa misura mira a garantire la reperibilità per responsabilità dirette e personali.
  • Consultazione norme tecniche: convenzione tra Inail e UNI per consentire a tutti gli operatori la consultazione gratuita delle norme tecniche sulla sicurezza.

5. Tutela di categorie specifiche

La riforma colma lacune normative per figure non tradizionali del mondo del lavoro.

Volontari della Protezione Civile

Introduzione dell’art. 3-bis nel D.lgs. n. 81/2008. I rappresentanti legali devono garantire formazione, DPI e sorveglianza sanitaria senza però essere equiparati ai datori di lavoro classici. Le sedi di volontariato non sono considerate luoghi di lavoro “ordinari”, a meno che non vi si svolga attività lavorativa effettiva.

Studenti (PCTO)

Le convenzioni scuola-lavoro non possono prevedere l’adibizione degli studenti a lavorazioni ad elevato rischio, secondo quanto indicato nel DVR dell’impresa ospitante.

Verifiche alcol e stupefacenti

Facoltà per il datore di lavoro di attivare visite mediche prima o durante il turno se sussiste il ragionevole sospetto di alterazione da alcol o droghe, limitatamente alle attività ad alto rischio infortuni.

Conclusioni

Il nuovo quadro regolatorio delineato dal D.l. n. 159/2025 configura la sicurezza non più solo come un adempimento burocratico, ma come un pilastro della “business continuity”. L’enfasi posta sul coordinamento tra INL, Inail e ASL, unitamente all’impiego di strumenti digitali (SIISL, badge, domicilio digitale), punta a creare un sistema di controllo più capillare e tempestivo, premiando le imprese virtuose e sanzionando con severità le irregolarità nei settori più sensibili dell’economia nazionale.

*Sintesi dell’articolo pubblicato in D&PL, 10/2026, pag. 549 dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: prevenzione e responsabilizzazione”.

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