Requisiti pensionistici, speranza di vita, APE sociale e incentivi al posticipo: tutte le novità previdenziali della Legge di Bilancio 2026
Andrea Di Nino e Giorgia Tosoni, Consulenti del Lavoro in Milano
Contenuto dell'articolo
LE NOVITÀ PENSIONISTICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026
Come noto, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è intervenuta sulla disciplina previdenziale con un articolato insieme di novità in materia pensionistica, che vanno dal ripristino dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, alla proroga di istituti quali l’APE sociale e l’incentivo al posticipo del pensionamento, fino all’abrogazione di alcune forme di uscita anticipata.
L’ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI ALLA SPERANZA DI VITA
Senza dubbio, tra gli interventi più attesi vi è stato l’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per accedere ai diversi trattamenti pensionistici, il cui adeguamento periodico all’andamento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT è stato ripristinato dopo anni di “congelamento” dei requisiti.
In materia, il Decreto MEF del 19 dicembre 2025 ha previsto, dal 1° gennaio 2027, un aumento di 3 mesi dei requisiti di pensionamento.
La Legge di Bilancio 2026 ha attenuato l’impatto di tale intervento, introducendo al comma 185 dell’art. 1 un meccanismo graduale con cui tale incremento verrà applicato in concreto: un mese dal 2027 e gli ulteriori due mesi dal 1° gennaio 2028.
Da ultimo, la circolare Inps n. 28 del 16 marzo scorso ha fornito un quadro completo e schematico delle implicazioni che il combinato disposto sopra riportato avrà a livello pratico sui diversi istituti previdenziali.
Nel concreto, l’accesso ai principali trattamenti pensionistici nel prossimo biennio (2027-2028) avverrà come segue:
- Pensione di vecchiaia: il cui diritto matura attualmente al compimento del 67° anno di età con almeno 20 anni di contribuzione. Il requisito anagrafico salirà a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi dal 2028, mentre quello contributivo resterà invariato. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 (di seguito anche “nuovi iscritti”), resta inoltre necessario il raggiungimento del cosiddetto “importo soglia”, ossia di un trattamento pensionistico non inferiore all’assegno sociale vigente, pari nel 2026 a 546,24 euro mensili.
- Pensione di vecchiaia per i “nuovi iscritti”: oggi conseguibile a 71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Il requisito anagrafico aumenterà a 71 anni e 1 mese nel 2027 e a 71 anni e 3 mesi dal 2028.
- Pensione anticipata: accessibile con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. I requisiti passeranno nel 2027 rispettivamente a 42 anni e 11 mesi e 41 anni e 11 mesi e, dal 1° gennaio 2028, a 43 anni e 1 mese e 42 anni e 1 mese di contributi.
- Pensione anticipata contributiva: riservata ai “nuovi iscritti” e oggi conseguibile con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione. L’adeguamento alla speranza di vita inciderà su entrambi i requisiti: nel 2027 saranno necessari 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contributi; dal 2028 i requisiti saliranno a 64 anni e 3 mesi di età e 20 anni e 3 mesi di contribuzione. Resta fermo il requisito dell’“importo soglia”, in via generale non inferiore a 3 volte l’assegno sociale, ridotto a 2,8 o a 2,6 volte per le donne con uno o più figli.
Nulla varia, invece, riguardo alle decorrenze dei diversi trattamenti: l’assegno di pensione di vecchiaia viene corrisposto a partire dal mese successivo a quello di perfezionamento dei relativi requisiti, mentre, per le pensioni anticipate, trova applicazione la “finestra mobile”, ovvero il differimento dal raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, generalmente pari a tre mesi.
I NUOVI REQUISITI PER LA TOTALIZZAZIONE
L’adeguamento alla speranza di vita, come riportato nell’allegato n. 2 della circolare Inps n. 28/2026, inciderà anche sui requisiti per le pensioni conseguite mediante lo strumento della totalizzazione.
Tale istituto, disciplinato dal D.lgs. n. 42/2006, consente agli assicurati di sommare gratuitamente periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali, al fine di conseguire complessivamente i requisiti necessari per il diritto a pensione, ove non raggiungibili nei singoli ordinamenti.
In questo contesto:
- per la pensione di vecchiaia in totalizzazione, l’attuale requisito anagrafico di 66 anni è destinato ad aumentare di un mese nel 2027 (66 anni e 1 mese) e di ulteriori due mesi dal 1° gennaio 2028 (66 anni e 3 mesi). Resterà invece invariato il requisito contributivo di 20 anni di anzianità, quale somma dei diversi periodi contributivi, non sovrapposti, maturati in più gestioni;
- analogamente, per la pensione di anzianità in totalizzazione, attualmente conseguibile al raggiungimento di 41 anni di anzianità contributiva, il medesimo requisito sarà incrementato a 41 anni e 1 mese nel 2027 e a 41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028.
Non subiranno, invece, modifiche le “finestre mobili”, restando confermati i termini di 18 mesi per la decorrenza della pensione di vecchiaia in totalizzazione e di 21 mesi per quella di anzianità.
LA DEROGA PER LE “ATTIVITÀ GRAVOSE” E “PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI”
I commi 186 e 187 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 dispongono una deroga all’incremento dei requisiti pensionistici previsti per il prossimo biennio in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e dei lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti.
A tal riguardo si ricorda che:
a) rientrano negli addetti alle attività gravose i lavoratori dipendenti che abbiano svolto, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure da almeno 6 anni negli ultimi 7, le professioni individuate come particolarmente gravose nell’Allegato B alla Legge n. 205/2017;
b) sono riconducibili invece alle attività particolarmente faticose e pesanti, cosiddette “usuranti”, i lavoratori che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.lgs. n. 67/2011, alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, ossia per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno la metà della vita lavorativa.
Per le categorie di cui sopra, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, la disciplina vigente distingue due diverse modalità di accesso legate al requisito anagrafico, fermo restando il possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva:
- i lavoratori che hanno svolto attività gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10 o attività usuranti accedono al pensionamento al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contributi;
- i lavoratori che hanno svolto attività gravose per almeno 6 anni negli ultimi 7 accedono alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni e del requisito contributivo di 30 anni.
La distinzione che ne deriva non è legata agli incrementi del biennio a venire – comunque neutralizzati – bensì al diverso trattamento di deroga previsto dalle disposizioni precedenti.
Con specifico riferimento ai lavoratori addetti ad attività usuranti, individuati dal D.lgs. n. 67/2011, resta ferma la possibilità di accedere, ove più favorevole rispetto al regime ordinario, al trattamento pensionistico di vecchiaia con il sistema “a quote”.
Rientrano in tale ambito:
- i lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per 78 o più giorni lavorativi l’anno, nonché i lavoratori notturni che prestano attività per l’intero anno lavorativo;
- i lavoratori impiegati alla linea a catena;
- i conducenti di mezzi di trasporto pubblico;
- gli addetti ad attività particolarmente gravose.
Il sistema “a quote” richiede attualmente – e continuerà fino al 31 dicembre 2028, in virtù della deroga introdotta dalla manovra – il possesso di 35 anni di contribuzione e un’età anagrafica minima pari a 61 anni e 7 mesi (quota 97,6).
Requisiti più elevati sono previsti per i lavoratori notturni a turni impiegati per meno di 78 giornate lavorative l’anno.
DEROGA PARZIALE PER I LAVORATORI PRECOCI
Un ulteriore intervento della manovra riguarda i lavoratori precoci, ossia coloro che possono far valere almeno dodici mesi di contribuzione effettiva prima del compimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni previste dalla normativa.
Per effetto della deroga contenuta al comma 188 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025, la disciplina del pensionamento anticipato per tali lavoratori, per il successivo biennio, si articolerà in due regimi distinti:
- per i lavoratori precoci che non rientrano nelle fattispecie di maggior tutela, il requisito contributivo necessario sarà pari a 41 anni e 1 mese nel 2027 e a 41 anni e 3 mesi nel 2028;
- per i lavoratori precoci che hanno svolto attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, l’adeguamento alla speranza di vita non si applica e il requisito contributivo resta fermo a 41 anni per l’intero biennio 2027-2028.
LA PROROGA DELL’APE SOCIALE
I commi 162 e 163 dell’art. 1 della Legge di Bilancio prorogano per un ulteriore anno l’APE sociale (Legge n. 232/2016).
La misura resta confermata fino al 31 dicembre 2026 senza modifiche ai requisiti di accesso e alle modalità applicative.
L’importo mensile spettante sarà riconosciuto nel limite massimo di 1.500 euro non rivalutabile.
Gli aventi diritto sono tenuti a presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il 31 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.
MAGGIORAZIONE SOCIALE EX ART. 38, COMMA 1, LEGGE N. 448/2001
Con il comma 179 dell’art. 1, la Legge di Bilancio 2026 è intervenuta anche sulla maggiorazione sociale di cui all’art. 38 della Legge n. 448/2001, destinata ai soggetti in condizioni di disagio economico.
Dal 1° gennaio 2026 il trattamento è stato aumentato di 20 euro mensili, mentre il limite reddituale massimo per ricevere la misura è stato elevato di 260 euro annui.
Come precisato dalla circolare Inps n. 19/2026, per i soggetti già titolari della maggiorazione sociale l’incremento è riconosciuto d’ufficio.
INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO
Viene confermato anche per il 2026 l’incentivo al posticipo del pensionamento (Legge n. 197/2022), rivolto ai lavoratori che maturano nell’anno i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
L’incentivo consente ai lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici, scelgono di proseguire l’attività lavorativa, di rinunciare all’accredito della quota IVS a proprio carico in busta paga.
Tale somma è integralmente esente da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis), del TUIR.
Restano invece esclusi dalla rinuncia e continuano a essere regolarmente versati all’ente previdenziale i contributi a carico del datore di lavoro.
Sul piano pensionistico, l’incentivo non incide sulle quote calcolate con il sistema retributivo. Diversamente, per la quota contributiva, l’esonero riduce il montante, poiché per i periodi coperti dall’incentivo si applica la sola aliquota di computo a carico del datore di lavoro, inferiore a quella complessiva ordinaria.
Ciò potrebbe tradursi in una lieve diminuzione dell’importo della quota contributiva della pensione.
LE MISURE PENSIONISTICHE ABROGATE
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2026 ha abrogato:
a) la possibilità di computare le prestazioni di rendita delle forme pensionistiche complementari ai fini del raggiungimento dell’importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo;
b) la forma di pensionamento anticipato “Opzione Donna”, accessibile soltanto a chi abbia maturato i requisiti al 31 dicembre 2024 secondo la disciplina previgente;
c) la pensione anticipata flessibile “Quota 103”, ferma restando la possibilità di accedervi per coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025 secondo le regole vigenti prima della Legge di Bilancio 2026.