RECUPERI INPS SENZA LIMITI DI TEMPO*

Mauro Parisi , Avvocato in Belluno e Milano

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Con l’Ordinanza n. 409/2026 della S.C., diventa di rischiosa attualità la questione relativa alla sospensione della prescrizione del diritto ai contributi “occultati”, in caso di accertamenti d’ufficio e ispettivi, mentre si registrano nuove strategie dell’Inps -e dell’Inail- per evitare preclusioni temporali ai recuperi.

Uno dei punti fermi in materia di contributi e premi, nonché principio fondativo di serenità per professionisti e aziende, sta nel fatto che, trascorsi cinque anni dal momento in cui il versamento contributivo doveva essere effettuato, il diritto di credito degli Istituti si considera prescritto (art. 3, L. n. 335/1995). Da ciò discendono i noti effetti preclusivi (e non solo semplicemente estintivi: cfr. Cass., sentenza n. 31345/2018 e SS.UU., sentenza n. 23397/2016), per cui non si può pretendere, trattenere, nè versare contribuzione per i periodi più lontani e ulteriori.

CONTRIBUTI E PRESCRIZIONE

In linea con le previsioni del nostro ordinamento sulla decorrenza della prescrizione del diritto, per fare valere il credito di contributi evasi, il conto alla rovescia inizia a correre dal momento in cui la prestazione poteva essere pretesa e fatta valere (art. 2935 c.c.). Non quindi, per esempio, dal momento in cui la prestazione, a cui si riferisce la contribuzione, è stata posta in essere non dall’atto della denuncia del contribuente (o dallo spirare del termine per detto adempimento), bensì dall’istante in cui, chi era obbligato e debitore, doveva operare attivamente il pagamento. Trascorsi cinque anni da quel giorno (a cui, fino all’inizio dell’estate 2026, si dovrà aggiungere il periodo di sospensione previsto per legge, per la pandemia Covid, di complessivi 311 giorni), non solo il contribuente non può essere fatto oggetto di richieste di versamenti da parte dell’Inps (ma altrettanto vale anche per l’Inail); ma tale preclusione al versamento contributivo deve essere anche constatata d’ufficio dal Giudice nel corso del processo, a prescindere da eccezioni specifiche. È palese che cinque anni (che possono diventare dieci, ai sensi dell’art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, nei “casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”), affinché si realizzi la prescrizione del diritto di credito degli Istituti, non sono pochi. Tuttavia, a ben pensarci, potrebbero non essere neppure molti. Specialmente allorquando l’Istituto creditore abbia deciso di mettersi in “marcia”, per accertare e recuperare il proprio credito, solo in prossimità del detto termine prescrizionale e le verifiche si presentino complesse, impegnando i funzionari per lungo tempo.

LUNGHE INDAGINI. LE STRATEGIE

Come è risaputo, talvolta i controlli sulle aziende possono durare pure per anni. Così può accadere che, mentre gli Istituti – e in particolare modo l’Inps – stanno compiendo le loro indagini (che, invero, spesso si limitano a mere operazione di analisi e di calcolo sui libri aziendali), nel frattempo, per i periodi più risalenti, il diritto agli importi di contribuzione evasa cada in prescrizione. Ope exceptionis o d’ufficio, in definitiva, fatta valere la prescrizione, il diritto al recupero di contributi e premi verrebbe meno. Allarmati dall’emorragia di contribuzione accertata e persa nel tempo, di recente gli Istituti hanno escogitato nuove strategie volte a “frenare” il perfezionarsi delle prescrizioni, al fine di ottenere un maggiore gettito dai recuperi. Con l’effetto ultimo che si sta giungendo ad abbattere la soglia del tradizionale accertamento di contributi e premi per (massimo) gli ultimi cinque anni, a favore di retroazioni sine die. La prima strategia messa in campo, fin qui la più praticata, è quella di procedere – nel corso di controlli che si protraggono nel tempo – con lo strumento della mera comunicazione di un atto, comunque denominato, di interruzione della prescrizione. Per cui, con accertamenti ancora in corso e non conclusi, quando si è fatto pressante il timore che il recupero contributivo per taluni anni si stia per “vanificare”, i funzionari spesso notificano generici atti interruttivi, con l’intenzione di “bloccare” preventivamente i termini di legge e di farli ripartire da capo (art. 2934 c.c.). Di solito, però, tali atti interruttivi non affondano in un effettivo e puntuale accertamento del diritto di credito (coincidendo la vera messa in mora con i contenuti specifici di verbali di accertamento ispettivo, avvisi bonari, note di rettifica, ecc.). Non è quindi sufficiente “invocare” genericamente l’interruzione della prescrizione di un presunto diritto (che per ora si “adombra” e semmai si accerterà in seguito). Sono infatti necessari, allo scopo “interruttivo”, rilievi effettivi sull’esistenza del diritto e della sua estensione – importi già accertati, o quantomeno accertabili -, sulla base di quanto già emerso. È quanto, del resto, afferma la Cassazione, per esempio con la sentenza n. 17123/2015 (“non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore”) oppure con l’ordinanza n. 15714/2018:

un atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto … con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora

Lo stesso Inps da sempre precisa come “gli atti interruttivi della prescrizione, perché siano validi, richiedono sempre la quantificazione del credito, o comunque l’indicazione di tutti gli elementi che consentano al debitore di pervenire alla sua quantificazione” (con circolare n. 55/2000).

LA POSIZIONE DELL’INAIL

Conscio del problema sostanziale legato alla prescrizione del diritto ai premi, nel corso del 2025, l’Inail ha ricordato ai propri funzionari, con la circolare n. 26 del 7.04.2025, tra l’altro, che

“il verbale di primo accesso ha una funzione prodromica all’attività accertativa e non esprime la chiara volontà di far valere un credito dell’Inail per premi e accessori poiché gli elementi per la quantificazione di tale credito sono individuati nel successivo verbale unico di accertamento, notificato al termine dell’accertamento stesso”

ma pure che

ai fini della messa in mora, secondo la giurisprudenza, non è necessaria l’adozione di formule solenni né è necessario procedere alla quantificazione del credito, che può anche essere non determinato ma solo determinabile.

La tesi sostanziale della giurisprudenza, in linea con la previsione codicistica, ha fatto scattare nell’Istituto assicurativo – e non solo -, un campanello di allarme e un ripensamento sull’efficacia e i necessari contenuti degli atti di interruzione posti in essere nel corso dei controlli, ispettivi o d’ufficio, alle imprese. Per cui sono comparsi i conseguenti “correttivi”.

LO SPOILER INTERRUTTIVO DELL’ACCERTAMENTO

In particolare l’Inps, consapevole che rilasciare meri (presunti) “atti interruttivi” avrebbe fatto fioccare le eccezioni e non avrebbe risolto i problemi della prescrizione del diritto al recupero, ha deciso di perfezionare la propria originaria strategia, agevolato dalla circostanza (caso unico nel nostro ordinamento, ingiustificabile in uno stato di diritto e ora contrario al sistema delle verifiche pubbliche del D.lgs n. 103/2024. Esso non trova corrispondenza, per esempio, in ambito penale o tributario) che non esistono termini di legge agli accertamenti previdenziali (infatti sono noti casi in cui essi pendono per quattro-cinque anni). La conseguenza è stata quella, per cui ora può accadere che si operi una verifica contributiva presso un’azienda per alcuni anni passati (per esempio, oggi, per periodi del 2020 e 2021) e, senza che si concluda l’accertamento con il previsto Verbale definitivo, che venga anticipata al contribuente una comunicazione-spoiler degli esiti parziali dei controlli fin lì condotti. Si tratta, a ben vedere, di una vera e propria contestazione di addebito sotto forma di atto interruttivo dell’accertamento. Per gli anni già visionati, funzionari e Istituti indicano quantomeno gli imponibili non assoggettati a contribuzione, mentre tralasciamo di riportare le fonti di prova emerse e di indicare le naturali garanzie di legge (tra cui la possibilità di proporre immediati ricorsi, come stabilito per “accertamenti” e le contestazioni), riservandosi di definire il controllo anche per i periodi successivi. Quindi, la verifica prosegue con tutta comodità (per fare lo stesso esempio, ciò potrebbe accadere, definendosi con verbale di accertamento conclusivo nel 2027). In questo modo il recupero potrà riguardare i cinque anni immediatamente precedenti la notifica del Verbale unico di accertamento e notificazione, oltre che gli ulteriori, per cui già si era interrotta la prescrizione (con recuperi di contributi, nel caso, dal 2020 al 2027). Si tratta di una soluzione che evidentemente aggira, nei suddetti modi, il problema della prescrizione, ma pure le (già poche) garanzie di legge quanto a procedure e forme delle verifiche previdenziali e assicurative (cfr. art. 13, D.lgs. n. 124/2004 e art. 3, co. 20, L. n. 335/1995).

LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

Con la volontà di recuperare ex post contributi accertati, ma di cui si è già perfezionata nel frattempo la prescrizione del relativo diritto, di recente si è fatta sempre più diffusa l’ulteriore strategia per cui i loro funzionari, all’esito degli accertamenti, reclamano ed eccepiscono che la loro azione sarebbe stata ostacolata da manovre occulte e elusive del contribuente. Pertanto, invocano che avrebbero operato il riconoscimento del diritto di credito dell’Istituto, mentre sussisteva sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c..

La prescrizione rimane sospesa … tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

Grazie a questo escamotage, in casi in cui l’Inps asserisce essere al cospetto di una condotta fraudolenta del contribuente che ha scientemente “occultato” il proprio debito – con pretesa difficoltà di verifica del diritto alla contribuzione (in sostanza, l’ipotesi ricorrerebbe nella maggior parte delle situazioni sommerse oggetto di ispezione) -, si ritiene di potere considerare sospesa la relativa prescrizione del diritto fino alla sua “scoperta” (che coinciderebbe con l’accertamento definitivo). Un effetto sospensivo che, portato alle sue conseguenze estreme, renderebbe possibili recuperi anche di periodi risalenti (pure di decenni), fino all’emersione dell’inganno e della dissimulazione. Vi è da osservare come la previsione di sospensione della prescrizione del diritto, sia sempre stata ritenuta dalla Cassazione riferibile solo a impedimenti di carattere giuridico (es. preclusioni di legge per determinate fattispecie) e non di mero fatto – seppure in presenza di condotte fraudolente -, escludendo comunque ipotesi sospensive ove il diritto sia accertabile a seguito di “ordinari controlli”, quantunque lunghi, difficili e complessi. Né per legge è mai rilevata la circostanza che vi sia un impedimento assoluto all’accertamento ispettivo. In tale senso si veda, per esempio, l’ordinanza della Cassazione n. 17451/2025.

L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione.

In definitiva, per orientamento univoco della Suprema Corte, non esiste alcun automatismo alla sospensione della prescrizione, a meno che non si sia in presenza di provati “ostacoli” giuridici. Non importa, insomma, quanto sia stata elusiva e fraudolenta la condotta volta a evitare il versamento della contribuzione e dei premi.

DUBBI DELLA S.C. SULL’IMPEDIMENTO SOSPENSIVO

Tuttavia, presumibilmente sospinta dalla nuova “tendenza” eccettuativa degli Istituti, di recente si è fatta strada l’idea che – sempre ferma l’inesistenza di automatismi alla sospensione della prescrizione -, occorrerebbe altresì considerare se i controlli volti a scoprire l’occultamento del diritto di credito alla contribuzione, abbiano dovuto scontare impedimenti alla verifica del diritto non sormontabili con gli ordinari controlli. È quanto emerge, per esempio, dalla recente Ordinanza della S.C. dell’8.01.2026, n. 409 che, in una causa relativa a un accertamento ispettivo dell’Inps, riporta l’attenzione sull’esigenza di rivalutare in modo sistematico i “tratti distintivi dell’occultamento doloso e della correlata impossibilità di esercitare il diritto”

La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, c.c., con sospensione della prescrizione del credito, solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito. È la stessa legge a sancire come indefettibile un accertamento in concreto, che rifugga da ogni automatismo e analizzi funditus particolarità ed effetti della condotta ingannatrice e fraudolenta, riscontrando tutti gli elementi costitutivi della causa di sospensione. Nel caso di specie, l’accertamento ispettivo ha consentito all’Istituto di acquisire ogni elemento utile di valutazione sulla contribuzione dovuta. Il criterio enucleato dalla legge non impone di far riferimento a un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. La vicenda controversa, che si può riproporre, in termini non dissimili, in una vasta gamma di occasioni, interpella questa Corte sulla latitudine della fattispecie astratta e sui tratti distintivi dell’occultamento doloso e della correlata impossibilità di esercitare il diritto. Le questioni indicate, per la loro portata sistematica e per le evidenti implicazioni pratiche sulla certezza dei rapporti giuridici, meritano di essere trattate in pubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale e della discussione delle parti.

Nella sostanza, la Cassazione pare rimettere oggi in gioco la stessa nozione di “impedimento” e di “impossibilità di esercitare il diritto” di credito (e quindi dell’eventuale e conseguente sospensione o meno della prescrizione relativa), chiamando sé stessa a riconsiderare – nel prossimo periodo – quale sia l’effettiva “latitudine della fattispecie astratta” dell’art. 2941, n. 8, c.c.. Come l’Ordinanza suddetta conferma, le implicazioni pratiche di questo ulteriore “studio”, potranno incidere in modo determinante sulla certezza del diritto di Istituti e contribuenti. Basti pensare a come, ove fosse ritenuta più “ampia” e “fattuale” di oggi la nozione di “impossibilità di esercitare il diritto” degli Istituti, ogni ipotesi di occultamento di dovuta contribuzione e di suo conseguente recupero, potrebbe far rimanere in un limbo senza tempo la potenziale azione creditoria. In una parola, ci si potrebbe dover confrontare con accertamenti, d’ufficio e ispettivi, liberi di agire in ogni tempo e senza l’odierna ansia della prescrizione (ma pure con le correlate pretese di lavoratori e dipendenti di versamenti contributivi mai resi noti all’Inps).

* Articolo anche su www.vetl.it.

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