QUOTA 103, APE SOCIALE E OPZIONE DONNA: PROROGATE AL 2025

Noemi Secci , Consulente del Lavoro in Milano

La Legge di Bilancio rinnova le misure di flessibilità pensionistica: allungati di un anno i termini per la pensione anticipata flessibile, per l’opzione dedicata alle lavoratrici e per il prepensionamento a carico dello Stato. A seguire un richiamo alle disposizioni in commento e i riflessi sulla convenienza o meno nell’accesso ai suddetti trattamenti.

La Finanziaria 2025 (L. n. 207/2024) prosegue sul sentiero della proroga per alcune misure cardine della flessibilità pensionistica. L’attenzione si concentra sul rinnovo di Quota 103, Opzione Donna e Ape Sociale, strumenti che, pur con le loro specificità e vincoli, rappresentano opzioni incisive di uscita anticipata dal mondo del lavoro. L’Inps, recependo le disposizioni della Manovra, ha offerto importanti chiarimenti in merito, con la recente circolare n. 53/2025. Il posticipo delle misure richiede un approfondimento circa i destinatari, i requisiti di accesso e le implicazioni sul trattamento pensionistico futuro: ad ogni modo, la natura temporanea degli strumenti sottolinea la persistente necessità di una riforma strutturale del sistema previdenziale italiano.

QUOTA 103: CONFERMA E CRITICITÀ DELLA PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

La pensione anticipata flessibile, o Quota 103, introdotta dall’art. 14, co.1 del D.l. n. 4/2019 e riconfermata dalla Legge di Bilancio 2025, consente l’accesso al pensionamento al raggiungimento di 62 anni di età e 41 anni di contributi, se maturati entro il 31 dicembre 2025. La norma prevede le medesime finestre di attesa per la decorrenza del trattamento pensionistico disposte per il 2024, differenziate tra lavoratori privati (7 mesi) e dipendenti pubblici (9 mesi), per i quali permane l’obbligo di un preavviso di nove mesi per la cessazione dal servizio. Il calcolo della pensione, per chi matura i requisiti nel corso del 2025, è integralmente contributivo1 , in base alle disposizioni del D.lgs. n. 180/1997; l’importo mensile lordo è limitato a un massimo di quattro volte il trattamento minimo Inps (2.413,60 euro mensili) fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, co. 6 del D.l. n. 201/2011 (fissata a 67 anni sino al 31 dicembre 2026). Sino all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, poi, la prestazione è incompatibile con i redditi da lavoro, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, come previsto dall’art. 2222 del Codice Civile. È importante sottolineare che per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria Inps e ai fondi sostitutivi della stessa, non nel sistema contributivo, 35 anni dei 41 richiesti devono risultare al netto dei contributi figurativi per malattia, disoccupazione e infortuni, ai sensi dell’art. 22, co. 1, della L. n. 153/1969. È comunque confermata la possibilità di cumulo dei periodi contributivi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e seguenti della Legge n. 228/2012, con la sola eccezione dei periodi accreditati presso le casse dei liberi professionisti. In merito alla convenienza della misura, certamente si osserva che a fronte di requisiti non molto più leggeri rispetto a quelli previsti per la pensione anticipata ordinaria (che può essere raggiunta con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, più 3 mesi di finestra, 4 mesi per il 2025 per i dipendenti pubblici non statali), il ricalcolo interamente contributivo e la presenza, seppur transitoria, del tetto massimo di importo, scoraggiano notevolmente l’accesso alla Quota 103. Vero è che il ricalcolo interamente contributivo della pensione non sempre risulta penalizzante: vi sono delle casistiche, seppur non molto frequenti, in cui addirittura il ricalcolo risulta maggiormente conveniente (ciò può capitare, ad esempio, in rapporto a lavoratori che hanno subito un calo delle retribuzioni o dei redditi negli ultimi anni di carriera). Tuttavia, aggiungendo a tale problematica la limitazione dell’importo e l’impossibilità di lavorare sino all’età per il pensionamento di vecchiaia, risulta evidente la scarsa appetibilità dell’attuale formulazione della Quota 103. D’altra parte, non bastassero tali disincentivi, nella stessa Legge di Bilancio è stata prevista la proroga “rafforzata” di un importante strumento che “premia” il trattenimento in servizio di coloro che hanno raggiunto i requisiti della pensione anticipata flessibile: il cosiddetto Bonus Maroni.

INCENTIVO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: BONUS MARONI 2025

Originariamente introdotto dall’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il c.d. Bonus Maroni, ufficialmente denominato Incentivo al posticipo del pensionamento, mira a favorire la permanenza al lavoro di coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile Quota 103 o (dal 2025) per la pensione anticipata ordinaria (art. 24, co. 10, del D.l. n. 201/2011). I beneficiari includono i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO dell’Inps e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa (compresi i dipendenti pubblici). L’incentivo consiste nella rinuncia all’accredito dei contributi pensionistici a carico del lavoratore (generalmente il 9,19%), con il conseguente incremento della retribuzione netta in busta paga per un importo corrispondente. La novità per il 2025 riguarda il trattamento fiscale più favorevole: le somme percepite a titolo di esonero contributivo, infatti, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, co. 2, lettera i-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, D.P.R. n. 917/1986) e pertanto non sono soggette a tassazione. L’adesione all’incentivo può essere esercitata una sola volta e cessa al conseguimento di qualsiasi tipo di pensione diretta, al compimento dei 67 anni (età pensionabile per la vecchiaia ordinaria fino al 31 dicembre 2026) o per decisione del lavoratore. È fondamentale notare che la rinuncia ai contributi comporta una diminuzione della quota contributiva della pensione futura, anche se non influisce sulle quote calcolate con il sistema retributivo. Ad esempio, ipotizzando l’adesione di un lavoratore con uno stipendio (imponibile previdenziale mensile) pari a 3.000 euro, il bonus Maroni avrà un valore di 275,70 euro al mese, esentasse. Ipotizzando la fruizione dell’incentivo per 3 anni, il taglio sulla pensione corrisponderà a 46,38 euro mensili lordi.

OPZIONE DONNA: LA PROROGA CONFERMA LE RESTRIZIONI DI ACCESSO

La pensione anticipata Opzione Donna, originariamente prevista dalla Legge Maroni (L. n. 243/2004) e successivamente modificata (art. 16, D.l. n. 4/2019), è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2025 per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, l’accesso rimane vincolato a specifiche categorie:

• caregiver che assistono il coniuge o un parente di 1° (in casi particolari sono ammessi parenti e affini sino al 2°), convivente da almeno 6 mesi, con handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della L. n. 104/1992;

• invalide civili con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;

• lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale per la gestione della crisi aziendale. I requisiti contributivi e anagrafici sono fissati a 35 anni di contributi (non raggiungibili in regime di cumulo ai sensi dell’art. 1, co. 239 e ss., della L. n. 228/2012 o dell’art. 1 del D.lgs. n. 184/1997) e 61 anni di età, con riduzioni per le madri (59 anni con due o più figli, 60 anni con un figlio; per le lavoratrici o lavoratrici licenziate da imprese in crisi, l’età prevista è comunque 59 anni). Sono previste finestre mobili per la decorrenza della pensione:

  • 12 mesi per le dipendenti;
  • 18 mesi per le autonome;

• finestra unica annuale per il personale dei comparti Scuola e AFAM.

Il calcolo della pensione avviene integralmente con il sistema contributivo, il che, come osservato in rapporto alla pensione anticipata flessibile, comporta una potenziale penalizzazione rispetto al sistema retributivo-misto. Rispetto al pensionamento con Quota 103, ad ogni modo, non è previsto, nemmeno transitoriamente, un tetto massimo d’importo; inoltre, non sussiste incompatibilità con l’attività lavorativa. L’Inps, nella recente circolare n. 53/2025, ha ribadito2 che i requisiti relativi alla categoria di appartenenza per accedere a Opzione Donna devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di pensione.

Nello specifico:

• per le lavoratrici caregiver, la condizione di assistenza e convivenza con il familiare con handicap grave deve sussistere al momento della presentazione della domanda e da almeno sei mesi;

• per le invalide, il riconoscimento di un’invalidità civile pari o superiore al 74% deve essere valido al momento della presentazione della domanda; la documentazione comprovante tale invalidità (verbale delle commissioni sanitarie competenti) deve essere allegata all’istanza;

• per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi, il tavolo di confronto per la crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; per coloro il cui rapporto è cessato, il licenziamento deve essere avvenuto nel periodo compreso tra l’apertura e la chiusura del tavolo, e non deve essere stata ripresa un’attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento stesso; per le domande presentate nel 2025, se i requisiti sono maturati nel 2024, il tavolo deve essere attivo al 1° gennaio 2025 o essere attivato successivamente;

• per le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM, i requisiti relativi all’appartenenza alle categorie tutelate devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di pensione e non sono soggetti a ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

APE SOCIALE: ESTENSIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

L’anticipo pensionistico a carico dello Stato, o Ape Sociale, disciplinato dall’art. 1, co. 179 e ss. della L. n. 232/2016, è stato prorogato dalla Manovra, senza modifiche, fino al 31 dicembre 2025. Questa indennità è destinata a soggetti che si trovano in particolari condizioni:

• disoccupati di lungo corso che hanno terminato di percepire la prestazione di disoccupazione NASpI (o altra indennità spettante) e non si sono rioccupati, ad eccezione di contratti di lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui o contratti a termine inferiori a 6 mesi; in merito alla fruizione della NASpI, la Cassazione (con la sentenza n. 24950 del 17 settembre 2024) ha chiarito che, per beneficiare dell’Ape Sociale in quanto disoccupato di lungo corso, è necessario trovarsi in stato di disoccupazione, ma non è indispensabile l’effettiva fruizione dell’indennità di disoccupazione; ciò che rileva, secondo la Cassazione, è la cessazione della fruizione del sussidio nel caso in cui sia stato percepito; tra i disoccupati di lungo corso sono inclusi coloro che hanno cessato un contratto a termine con almeno 18 mesi di lavoro subordinato negli ultimi 36 mesi (il periodo di ricerca si considera dall’ultima cessazione);

• caregiver che assistono il coniuge o un parente di 1° (in casi particolari sono ammessi parenti e affini sino al 2°), convivente da almeno 6 mesi, con handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L. n.104/1992;

• invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;

• addetti a lavori gravosi (Allegato A al D.P.C.M. n. 88/2017, D.M. 5/2/2018, All. 3 L. n. 234/2021) che abbiano svolto tali attività per 6 anni negli ultimi 7 o 7 anni negli ultimi 10. Il requisito anagrafico per l’accesso è di 63 anni e 5 mesi, mentre i requisiti contributivi variano:

• 30 anni per la generalità delle categorie;

• 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi (32 per operai edili e ceramisti);

• si applica una riduzione di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due, per le lavoratrici. Aderire all’Ape Sociale non comporta un significativo pregiudizio sull’importo della pensione, ma la sua convenienza deve essere valutata con attenzione: vero è che l’ammontare dell’indennità è pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso, entro un tetto massimo esiguo, pari a 1.500 euro lordi mensili, non rivalutabili. Si tratta, però, di un’indennità di prepensionamento, che cessa all’età pensionabile e viene sostituita (su domanda del lavoratore) dalla pensione di vecchiaia. Nella valutazione di convenienza, bisogna comunque ricordarsi che durante il periodo di fruizione dell’Ape sociale non sono accreditati contributi: peraltro, l’Ape Sociale è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. Il lavoratore può, in ogni caso, scegliere di versare la contribuzione volontaria. Laddove dovesse sorgere il diritto al pensionamento durante la percezione dell’indennità, ad esempio per maturazione dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria, il lavoratore è libero di inviare all’Inps la domanda di pensione: l’Ape Sociale, in questo caso, verrà immediatamente cessata alla decorrenza della pensione stessa. L’Inps, nella circolare n. 53/2025, ricorda infine che le domande di certificazione dei requisiti per l’accesso all’Ape Sociale per il 2025 devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio o il 30 novembre 2025 (termini unificati, ad opera del Collegato Lavoro, con quelli per la pensione anticipata precoci). Per non perdere ratei di indennità, coloro che, al momento della presentazione della domanda di certificazione delle condizioni, risultano già in possesso di tutti i requisiti previsti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape Sociale (cfr. messaggio Inps n. 163/2020).

  1. Il calcolo è integralmente contributivo anche per chi ha maturato i requisiti nel corso del 2024, mentre è misto solo per coloro che risultano avere maturato i requisiti della Quota 103 entro il 31 dicembre 2023.
  2. Come già indicato nella circolare Inps n. 59/2024.

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