È entrata in vigore il 29 agosto u.s. la norma che pone a carico dei professionisti l’obbligo di rilasciare il preventivo scritto (o digitale) da sottoporre al cliente al momento del conferimento dell’incarico nell’ottica di garantire sempre più trasparenza nei rapporti con la clientela.
Si tratta di una previsione contenuta nella Legge annuale per il mercato e la Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 141, sub 6, lett. d) ) che riguarda tutte le professioni regolamentate (dai consulenti del lavoro agli avvocati, ai commercialisti etc.) e che ha modificato l’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.
Dunque, si tratta di un adempimento già previsto in passato ma che, rispetto al 2012, presenta alcune novità in quanto, principalmente, assume il carattere della obbligatorietà oltre alla necessità di forma scritta o digitale.
Il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 citato aveva previsto che il compenso per le prestazioni professionali fosse pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale: “Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. (…).” Così recitava il comma originario dell’art. 9 che è stato modificato con decorrenza 29 agosto c.a. in quanto viene introdotta la obbligatorietà della comunicazione al Cliente e della redazione del preventivo.
Come detto nel 2017 viene modificato il D.l. del 2012 stabilendo che il professionista ha l’obbligo di comunicare una serie di elementi al clienti e di formulare, in ogni caso, il preventivo indipendentemente da una richiesta del Cliente in tal senso.
Recita, infatti, l’art. 9, comma 5 del D.l. n. 1/2012 dopo le modifiche della legge annuale sulla concorrenza: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. (…).”
Operativamente, dunque, il professionista deve fornire al proprio Cliente, in un’ottica di trasparenza,
a) la comunicazione obbligatoria, in forma scritta o digitale, che riporti:
– il grado di complessità dell’incarico;
– gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione;
– gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività;
b) e, in particolare, il compenso richiesto per svolgere la prestazione (preventivo di massima).
A tale proposito il preventivo
– è reso in forma scritta o digitale (la sacralità della forma è posta a tutela di ambo le parti; per il consulente è una maggior garanzia in caso di recesso anticipato, di mancato pagamento da parte del cliente ed in materia di responsabilità professionale);
– formulato anche in termini di massima;
– adeguata secondo l’importanza dell’opera;
– per tutte le singole prestazioni, compresi gli oneri, spese e contributi.
Ovviamente la comunicazione e il preventivo andranno consegnati al cliente prima di eseguire le prestazioni e si terrà conto, nella formulazione, di quanto richiesto dal Cliente o da questi illustrato specificando, tuttavia, che opera anche una clausola di salvaguardia che agisce nel caso insorgano esigenze non previste o non prevedibili dalle parti al conferimento dell’incarico e che producano effetti sul compenso pattuito che viene così modificato in corso d’opera. Il preventivo e il suo contenuto sono dunque vincolanti per il professionista, salvo che le modifiche si rendano necessarie durante l’esecuzione delle prestazioni. Opportuno appare, dunque, formulare in tali casi un nuovo preventivo da consegnare al cliente, con le medesime modalità descritte, indicando i nuovi costi al Cliente (v. oltre).
Volgendo lo sguardo nello specifico ai Consulenti del lavoro, occorre leggere le previsioni contenute nel “Nuovo codice deontologico del Consulente del Lavoro in vigore dal 27 settembre 2016 approvato con delibera n. 333 del 29 luglio 2016” dal quale si evince che i Consulenti del lavoro hanno optato per una formula “soft” non impegnando il Consulente all’obbligo della forma scritta, ma raccomandando la redazione del preventivo: “Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del c.c., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 9, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, che hanno abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
Ora, chiaramente, la disposizione deve essere letta nel senso della obbligatorietà conformemente alla legge.
Per quanto concerne il dettaglio delle indicazioni da inserire nella comunicazione e nella formulazione del preventivo, pare corretto segnalare che l’indicazione del compenso spettante al professionista sia dettagliata voce per voce identificando, ad esempio:
– l’attività di consulenza, indicando il numero di mensilità oppure identificando le spese per singole prestazioni dedotte in contratto. Nel caso di importo forfettario annuo, indicare sempre cosa è compreso nel forfait e soprattutto cosa è escluso,
– l’elaborazione di ogni singolo prospetto di paga, stabilendo il numero di mensilità,
– l’esecuzione di servizi contabili, sempre indicando il numero di mensilità interessate,
– la redazione delle dichiarazioni fiscali,
specificando infine il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, gli importi dovuti alla Cassa previdenziale e IVA.
Quanto precede si deve intendere come riferito ad un complesso di attività professionali normalmente richieste. Laddove, tuttavia, si evidenziassero ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte.
La quantificazione del compenso, ritenuto congruo, proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato, si intende commisurato al grado di complessità dell’incarico e all’importanza dell’opera.
Opportuno appare anche specificare che il cliente dichiari di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili e di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito. Quest’ultimo deve altresì impegnarsi a comunicare e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell’incarico.
Pare opportuno, infine, indicare anche il compenso orario del professionista e dei propri collaboratori per tutte quelle prestazioni che potranno essere valorizzate in funzione delle ore di attività prestata. In tal caso, però, ogni qual volta si inizia una attività che sarà quantificata in base alle ore di prestazione, si ritiene necessario comunicare al cliente preventivamente il numero delle ore di lavoro previste per tale attività oppure un range di ore indicando il mimino e il massimo.
Riguardo alla sacralità della forma, converrà al professionista acquisire sempre la prova dell’avvenuta consegna del preventivo, soprattutto quando la consegna è in forma cartacea.
Da ultimo si ricorda che, in assenza di tariffe professionali legali, in caso di contestazione del compenso, il giudice farà sempre riferimento agli accordi sottoscritti tra le parti e solo in assenza applicherà i parametri di riferimento previsti per legge.La Categoria dei Consulenti del Lavoro non si è fatta trovare impreparata a questo appuntamento. Infatti, tramite la propria Fondazione Universo Lavoro (FUL) sarà rilasciata tra qualche giorno la procedura informatica del cd “Fascicolo del Cliente” che consentirà non solo la redazione del preventivo ma anche tutti gli adempimenti conseguenti alla presa in carico del cliente stesso. Infatti la procedura consentirà l’emissione automatica del mandato professionale, delle comunicazioni obbligatorie, della documentazione per la privacy e antiriciclaggio, ecc.. Insomma un vero e proprio fascicolo elettronico (interamente personalizzabile nel caso si volessero aggiungere, eliminare o modificare le clausole predisposte dal Dipartimento giuridico del Consiglio Nazionale dell’Ordine) che consentirà al Consulente del Lavoro di tenere sotto controllo tutti gli adempimenti e le eventuali scadenze legate all’incarico professionale. Tale procedura, interamente gratuita, sarà utilizzabile registrandosi al sito www.ful.cloud.