Mancava qualche giorno a primavera quando avvenne per la prima volta. Uno sconosciuto mi chiamava, stringendo tra le mani una serie di fogli, di cui non comprendeva del tutto il significato. Temeva il peggio per lui e per le sorti della sovrana patria (sì, perché, in taluni casi, molti recuperano reminiscenze storico-politiche, in un crescendo di sciovinismo antinazionalista qualunquista, che coinvolge l’Italia intera nel proprio disfacimento – spesso anche la religione viene menzionata nella sua sparizione improvvisa e muta). L’inconsapevole era stato oggetto di un’imboscata peggio che Don Abbondio: due losche figure gli avevano chiesto il Documento di Valutazione dei Rischi e gli attestati di formazione dei dipendenti; esso non li aveva perché, di grazia, signora mia, dovr mica occuparmi anche di questo; il di lui commercialista, amorevolmente, lo manda a dar via il quesito a me. Le ormai sudate carte, a furia di stare e passar di mano, erano un verbale di ispezione e una notifica di sospensione dell’attività. Come già raccontato in un precedente articolo, hanno assunto potere di ispezione per questioni di salute e sicurezza sul lavoro, anche i componenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, sempre per le modifiche che la Legge n. 215/2021 ha portato direttamente nel D.lgs. n. 81/2008, ci sono provvedimenti di sospensione che possono essere attivati immediatamente per (estraggo le righe salienti del nuovo allegato I):
Naturalmente, esistono anche delle precise e sostanziose circolari che l’Ispettorato ha emanato per spiegare con quali modalità e cautele espleterà la sua attività.
Tornando al mio inerudito interlocutore, esso si trovava a dover produrre un DVR e dei diplomi (l’ignaro li definiva così, con la tenerezza di un padre che cerca l’istruzione estrema dei suoi amati pargoli) per poter pagare quanto prima la sanzione (definita gabella, dall’incolto funzionale ma acculturato medievale) e riprendere la serena strada dell’onesto e probo italico daffare. Per dovere professionale e per salvaguardia di qualche posto di lavoro, eseguii il mio compito: il riluttante pag la sanzione, invi i documenti e ottenne il rilascio; per quello che viene spesso catalogato tra la stravaganza e l’anatema iettatorio, aggiunsi che, in seguito alla revoca della sospensione, sarebbe proseguito l’iter ispettivo. Non fui degno di altra fiducia e, come un qualsiasi questuante, venni messo alla porta. Lo sbrigativo torn a cercarmi “per proseguire con le atre cose che chiedono”; ometto il seguito, perché De Sica e Zavattini hanno già detto tutto, con il pianto di Bruno alla fine di Ladri di biciclette.
Riporto in calce (clicca qui) uno stralcio significativo delle sanzioni comminabili in prima istanza che, ricordo, sono aggiuntive a quelle previste dal D.lgs. n. 81/2008 e dalle, eventuali, azioni penali. Altri tre casi simili, tra cui quello di uno studio professionale che trasecolò di sdegno per lesa solennità e imponenza, mi furono sottoposti e gaudentemente risolti, fino a oggi; dal mio limitato e particolare scenario, mi par quindi d’intendere che consapevolezza e cultura della sicurezza, auspicabili tra le persone serie, non vengano granché sospinte, neanche dal nuovo anelato spavento sanzionatorio. Insistiamo a sognare un mondo dove “Buongiorno voglia davvero dire buongiorno”.