Sentenze – Personale del settore aereo: si applica la speciale disciplina a tutela e sostegno della maternità e paternità

Angela Lavazza, Consulente del lavoro in Milano

Cass., sez. Civile, 25 luglio 2023, n. 22389

Ciò di cui si discute nella sentenza in oggetto è se il divieto di lavoro notturno per ragioni di genitorialità (entro i 3 anni di vita del figlio) si applichi al personale di volo di compagnie aeree, restando così eventualmente preclusa la possibilità di assegnazione a turni di lavoro che includano l’orario notturno e le trasferte che comportino l’assenza durante la notte. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con la quale era stato dichiarato il diritto della dipendente, assistente di volo, all’esonero del lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età della figlia, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 151 del 2001, in mancanza di assenza, per la medesima causa, del padre della minore. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società, basandosi principalmente sul fatto che nei confronti degli assistenti di volo non troverebbe applicazione la regolamentazione della genitorialità, con riferimento alle limitazioni al lavoro notturno, poiché al personale dell’aviazione civile verrebbe in rilievo l’art. 7, co. 2 del D.lgs. n. 185 del 2005 che non contempla l’astensione dal lavoro notturno per genitorialità. Sostiene la società che il D.lgs. n. 185 del 2005 (disciplina dell’orario di lavoro del personale del settore aereo) è una disposizione speciale che non tollera integrazioni con altre norme e che l’art.7 non richiama né l’art. 53 del D.lgs. n. 151, né l’art. 11 del D.lgs. n. 66 del 2003. Inoltre, la direttiva 92/85/CE recepita dal D.lgs. n. 151/2001, impone agli Stati membri di vietare il lavoro notturno nel periodo successivo alla gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto, dietro presentazione di un certificato medico che ne attesti la necessità per la sicurezza e la salute della lavoratrice interessata e dunque, non per il solo fatto di essere genitore. Conseguentemente, sostiene la società che l’arco temporale che va dal compimento dell’anno a quello dei 3 anni del bambino non è soggetto ad alcuna limitazione all’adibizione al lavoro notturno. La Suprema corte rigetta il ricorso. L’art. 53 del D.lgs. n. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” nel disciplinare in tale ambito il lavoro notturno prevede, al primo comma, il divieto di adibire “le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino”. Al secondo comma della citata norma, si dispone inoltre che la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, non sono obbligati a prestare lavoro notturno. Sono disposizioni che introducono una tutela aggiuntiva per assicurare una presenza genitoriale al minore durante la notte, per il tempo intercorrente tra il compimento dell’anno di età, limite del divieto di adibizione al lavoro notturno, e fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino. Analoga tutela è assicurata anche alla lavoratrice madre adottiva o affidataria mentre una tutela speciale è prevista per il lavoratore e la lavoratrice che abbiano a carico un soggetto disabile. Ritiene la Suprema Corte che l’inapplicabilità al personale di volo dell’aviazione civile delle disposizioni sull’orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno non esclude che a tale personale debba applicarsi la speciale disciplina del Testo unico a tutela e sostegno della maternità perché tale disciplina non ha più la funzione esclusiva di protezione della salute della donna e il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del bambino, ma è diretta ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità. La Suprema Corte auspica che in sede di contrattazione collettiva venga definita un’apposita disciplina di attuazione del riconosciuto diritto genitoriale.


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