Come previsto nessuna riforma, ma passaggi interessanti, fra le righe della legge di Bilancio
La Legge n. 213/2023 ha introdotto alcune modifiche al sistema pensionistico. Provvedimenti presi con le precedenti leggi di Bilancio erano in scadenza, novità annunciate durante l’estate, rumors e chiacchiere che hanno agitato il sonno di molti e riempito pagine e discussioni social, tutte attese in parte finite in nulla, anche se, al momento di stendere queste righe restano alcune questioni in sospeso. Andiamo però con ordine e atteniamoci alla “cronaca”. La legge sempre più di riferimento resta la n. 214/2011, nota come Legge Fornero che NON viene affatto modificata né ritoccata: d’altra parte l’impianto che prevedeva l’accesso alla pensione attraverso l’età anagrafica (67 anni fino al 31/12/2026) ed almeno 20 anni di anzianità contributiva maturata ovvero indipendentemente dall’età, con 41 anni e 10 mesi le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini (sempre fino al 2026), dovrebbe garantire la sostenibilità di lungo periodo. Delle modifiche o ritocchi introdotti negli anni successivi rimangono in vigore la normativa relativa ai lavoratori precoci (anch’essa fino al 31/12/2026) che consente una pensione anticipata con 41 anni di contribuzione se soddisfatto il requisito oggettivo di avere contributi da lavoro per almeno 52 settimane prima del compimento del 19° anno di età, oltre ad un requisito soggettivo legato alla condizione personale di salute (invalidità), lavorativa (attività lavorativa gravosa o perdita dell’occupazione) o famigliare (presenza di un soggetto portatore di invalidità fra i famigliari conviventi).
PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE
È la categoria di prestazioni a cui appartiene la “quota 103” che viene riproposta anche per coloro che nel 2024 raggiungeranno i requisiti:
• 41 anni di contribuzione
• 62 anni di età anagrafica.
Le novità introdotte riguardano però le regole di pagamento che sono differenti rispetto alla versione 2023: • Calcolo integralmente contributivo (nel 2023 il calcolo era quello proprio del soggetto secondo le caratteristiche di anzianità assicurativa)
• Tetto massimo di erogazione pari a 4 volte il trattamento minimo (nel 2023 questo tetto era fissato a 5 volte) • Incumulabilità con redditi da lavoro fino al raggiungimento dell’età utile per il pagamento della pensione di vecchiaia (come nel 2023)
• Finestra mobile tra la maturazione del diritto e il pagamento della prestazione di 7 mesi per i dipendenti privati o i lavoratori autonomi (erano 3 nel 2023) e di 9 mesi per i lavoratori degli enti pubblici. APE SOCIAL Anche questa soluzione viene confermata per il 2024 con una modifica sostanziale per cui l’età per accedervi sale a 63 anni e 5 mesi (contro i 63 in vigore fin dalla sua prima comparsa nel 2017); comprensibile questo aumento poiché le altre soluzioni legate all’età hanno subito incrementi dovuti all’aspettativa di vita. Il risultato è che la platea dei soggetti che potranno accedere all’Ape Social nel 2024 sono coloro che, avendone i requisiti soggettivi, sono nati entro il 31/07/1961.
OPZIONE DONNA
Ragionamento simile a quello di Ape Social è per la soluzione Opzione Donna (L. n. 243/04 e successive modifiche): c’è stato un rinnovo, o meglio, una riproposizione per la quale l’accesso alla pensione per le lavoratrici optanti (all’atto della domanda di pensione), potrà avvenire se entro il 31/12/2023 saranno soddisfatti i requisiti soggettivi dei 35 anni di attività lavorativa (maturata in unica gestione esclusa la gestione separata) e i 61 anni di età anagrafica che scendono fino a 59 per le lavoratrici che hanno avuto almeno 2 figli. Dalla Legge di Bilancio per il 2023 si sono aggiunti anche dei requisiti soggettivi che hanno ristretto di molto il campo di applicazione della legge (invalidità, cura di un famigliare, lavoro usurante, stato di disoccupazione per crisi aziendale).
PACE CONTRIBUTIVA
Dopo l’esperimento del triennio 2019/2021 viene riproposta la cosiddetta “pace contributiva”; il termine di per sé discutibile (per esserci una pace il presupposto è che ci sia stata una guerra mi pare) individua la possibilità di coprire periodi mancanti di contribuzione non importa per quale motivo, versando una cifra calcolata in ragione del reddito più recente; in particolare
• Possono essere oggetto di contribuzioni periodi fino ad un massimo di 5 anni anche non consecutivi a partire dalla data di prima contribuzione fino all’entrata in vigore della legge (30/12/2023)
• Possono aderire solo coloro che hanno anzianità assicurativa a partire dal 01/01/1996 (nuovi iscritti)
• L’onere viene calcolato moltiplicando il reddito medio delle ultime 52 settimane di lavoro per il 33%; da questo valore annuo verrà conteggiato il costo relativo ai periodi richiesti. In caso nel futuro per qualsiasi motivo (in particolare accrediti di periodi esteri, figurativi o da riscatto) il soggetto perdesse la qualifica di nuovo iscritto, i contributi accreditati con la pace contributiva saranno cancellati e la somma versata restituita.
NUOVE REGOLE DI CALCOLO PER LE PENSIONI ANTICIPATE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
I dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP – enti locali (CPDEL), sanitari (CPS), insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), ufficiali giudiziari (CPUG) – che hanno fino a 15 anni di versamenti contributivi anteriori al primo gennaio 1996 subiranno un ridimensionamento della quota retributiva del loro trattamento di pensione anticipata. Sono state oggetto di revisione le aliquote di rendimento con cui appunto sono calcolate le quote retributive delle pensioni anticipate; la diminuzione risulta essere più incisiva quanto più bassa è l’anzianità contributiva ante 1996. L’impatto negativo in termini percentuali è quindi diverso per ciascun lavoratore e legato ad una serie di altri fattori quali l’ultima retribuzione, il fatto di avere una pensione in cumulo piuttosto che maturata solo per attività da lavoro dipendente del pubblico impiego.
LA PENSIONE ANTICIPATA PER I SOGGETTI CON ANZIANITÀ ASSICURATIVA A PARTIRE DAL 01/01/1996
La novità più rilevante, a parere di chi scrive, di questa Legge di Bilancio si riferisce alla modifica che coinvolge le pensioni anticipate dei cosiddetti “nuovi iscritti”, cioè di coloro che hanno la prima contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996; ricordiamo che la Legge n. 335/1995 offre l’opportunità a questi lavoratori di accedere al trattamento pensionistico “anticipato” con 64 anni di età anagrafica (fino al 31/12/2026) avendo accumulato 20 anni di anzianità contributiva.
La Legge n. 213/2023 ha modificato alcuni parametri per l’accesso a questa tipologia di trattamento innalzando l’importo soglia che era pari a 2,8 volte l’assegno sociale fino a 3 volte lo stesso. In pratica fino al 31/12/2023 i soggetti iscritti ad una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria Inps a partire dal 01/01/1996 potevano accedere alla pensione al compimento del 64° anno di età, con 20 anni di contribuzione, se l’assegno calcolato era maggiore di 2,8 volte l’assegno sociale; questa soglia per il 2024 diventa di 3 volte pari a € 1.603,23 (3 x €534,41) che si abbassa a 2,8 volte se la richiedente è donna con un figlio e 2,6 volte se la richiedente è una donna con 2 figli. Viene introdotto anche un valore massimo dell’assegno erogabile, fino al compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, calcolato in 5 volte il trattamento minimo garantito per le pensioni di vecchiaia o anticipate pari a € 2.993,05 (5 x 598,31).
A questa tipologia di trattamento si applica la finestra mobile di 3 mesi come alle altre pensioni anticipate. Si modifica anche l’importo soglia d’ingresso per la pensione contributiva che era posto a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale, abbassando il minimo, per poter accedere alla pensione contributiva di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni contribuzione, al valore appunto dell’assegno sociale. Nel 2024 e fino al 31/12/2026 i soggetti con la prima contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996 con 20 anni di anzianità contributiva accederanno al trattamento pensionistico a 64 anni se l’assegno calcolato sarà superiore a 3 volte (o 2,8 o 2,6) l’assegno sociale con limitazione a 5 volte il trattamento minimo (fino a 67 anni) ovvero a 67 anni se l’assegno sarà almeno pari all’assegno sociale.
Da questo ultimo provvedimento però nascono almeno due questioni che, si spera, vengano affrontate in sede di circolare Inps. Le altre tipologie di pensione pagate a 64 anni, in particolare il computo in gestione separata, avranno le stesse regole (avendo in comune con la pensione anticipata contributiva l’importo soglia)?
Siamo quindi passati da un dibattito basato su come incentivare tutti al passaggio al contributivo (il riscatto agevolato), a “penalizzare” chi contributivo lo è per natura o chi sceglie di averlo. Attendiamo quindi di avere tutti gli elementi per un’analisi definitiva e anche per un giudizio complessivo sulla direzione che stiamo prendendo.