PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA: requisiti, vantaggi, criticità, quali categorie di lavoratori possono raggiungerla

Noemi Secci , Consulente del Lavoro in Sassari

PENSIONE ANTICIPATA A 64 ANNI: COME OTTENERLA

Negli ultimi mesi, gran parte delle nuove proposte in ambito previdenziale riguardano la possibilità di pensionarsi anticipatamente, a 64 anni di età.
Detta facoltà, in vero, esiste già, grazie alle previsioni dell’art. 24, co. 11 del D.l. n. 201/2011 (c.d. Legge Fornero di Riforma delle pensioni): è infatti possibile, per gli iscritti presso le gestioni amministrate all’Inps, pensionarsi con un minimo di 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi, purché l’importo della pensione sia almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Tuttavia, il trattamento pensionistico è raggiungibile soltanto per coloro che risultano privi di contributi al 31 dicembre 1995, i c.d. “nuovi iscritti”, la cui pensione è calcolata con sistema integralmente contributivo.
La facoltà può essere comunque estesa a chi ha lo status di iscritto entro il 1995, laddove l’interessato opti per il computo presso la Gestione Separata (art. 3, D.M. n. 282/1996), cioè per il trasferimento gratuito di tutta la contribuzione verso tale gestione, valorizzando così tutti i periodi contribuiti con sistema di calcolo contributivo.
Ai c.d. “vecchi iscritti”, infatti, è accessibile in via ordinaria (salvo ulteriori trattamenti agevolati che richiedono l’appartenenza a categorie particolari o requisiti specifici) la sola pensione anticipata di cui all’art. 24, co. 10, D.l. n. 201/2011, che richiede l’accredito di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, oltre all’attesa di una finestra di tre mesi. Sussiste inoltre la possibilità di avvalersi della pensione anticipata flessibile, c.d. Quota 103 (art. 14, co. 1, D.l. n. 4/2019), ma soltanto laddove l’interessato compia 62 anni di età e maturi 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 (al momento, si sta valutando l’estensione di tale trattamento al 2024). Parliamo dunque di trattamenti pensionistici che richiedono un requisito contributivo importante, ben superiore rispetto ai 20 anni di contribuzione.


REQUISITI PER IL COMPUTO
In ogni caso, l’accesso alla pensione anticipata contributiva grazie al trasferimento dei contributi presso la Gestione Separata non è semplice, per gli iscritti ante 1996; la facoltà di computo, difatti, richiede la maturazione dei seguenti requisiti:

-almeno 15 anni di contributi complessivi, tra tutte le gestioni amministrate dall’Inps (Assicurazione generale obbligatoria, Fondi sostitutivi od esclusivi, Gestione Separata);

-accredito entro il 31 dicembre 1995 di almeno un contributo, ma di meno di 18 anni di versamenti;

-accredito di almeno 5 anni di contributi dal 1° gennaio 1996 in poi;

-accredito di almeno un mese di contribuzione presso la Gestione Separata.

RISCATTO
Il requisito di contribuzione per l’accesso al pensionamento anticipato a 64 anni può essere maturato anche grazie al riscatto del titolo di studi universitario: qualora la durata legale del corso di studi sia collocata, parzialmente o totalmente, entro il 31 dicembre 1995, quindi con calcolo dell’onere dei periodi riscattabili con sistema della riserva matematica (art. 13, L. n. 1338/1962), è comunque possibile richiederne la valorizzazione nel sistema contributivo, con calcolo dell’onere, a scelta dell’iscritto, con sistema percentuale (art. 2, co. 5, D.lgs. n. 184/1997) o agevolato (art. 20, co. 6, D.l. n. 4/2019). Per avvalersi dell’agevolazione, la domanda di riscatto deve avvenire simultaneamente alla domanda di pensionamento anticipato contributivo mediante accesso al computo (Circ. Inps nn. 6/2020 e 54/2021).
La scelta del riscatto percentuale o agevolato unito al computo presso la Gestione Separata consente, da una parte, un accesso velocizzato alla pensione, ma dall’altra parte determina il calcolo del trattamento pensionistico con sistema integralmente contributivo, che spesso risulta notevolmente penalizzante.


RICALCOLO CONTRIBUTIVO

In merito alla quantificazione con sistema contributivo dei periodi sino al 31 dicembre 1995, il montante, c.d. montante virtuale al 31 dicembre 1995, non è determinato sulla base degli effettivi versamenti accreditati, ma si considerano specifiche medie di contribuzione (cfr. circ. Inps n. 180/2014).
Ai fini della determinazione del montante, si considerano le aliquote vigenti presso ciascuna gestione previdenziale alla quale l’interessato risulta o risultava iscritto.
La penalizzazione, tuttavia, dipende notevolmente dalla conclusione della propria carriera ed alla contribuzione posseduta: osserviamo, ad esempio, il caso di una lavoratrice nata il 08/06/1959, con contribuzione pari a 39 anni, 2 mesi e 3 settimane al 30/06/2023.
L’interessata, accedendo alla pensione anticipata contributiva con computo a 64 anni il 01/07/2023, con l’ultimo decennio di contribuzione in calo, rispetto alla media dell’intera carriera, otterrebbe una pensione lorda pari a € 829,87. L’attesa della pensione anticipata, al 01/06/2026, le “regalerebbe”, a fronte di 3 anni di attesa, avendo una pensione lorda mensile pari ad € 1.007,54, soltanto € 178,47 lordi mensili aggiuntivi, poiché non si registra una crescita nelle ultime retribuzioni ed il sistema di calcolo misto (retributivo per le anzianità sino al 31 dicembre 1995), in questo caso, non aiuta. Similari le conclusioni relative alla pensione di vecchiaia ordinaria, che l’interessata otterrebbe il 01/07/2026, salvo futuri adeguamenti alla speranza di vita.

Ad ogni modo, pur essendo accessibile il computo presso la Gestione Separata, all’interessata non sarebbe possibile ottenere la pensione anticipata contributiva a 64 anni, in quanto non raggiunge l’importo minimo di pensione pari a 2,8 volte l’assegno sociale.


ABBASSAMENTO DELL’IMPORTO SOGLIA
Ed è proprio su questo punto che vertono gli attuali dibattiti in campo previdenziale: si vorrebbe infatti ampliare, dal 2024, la platea dei destinatari della pensione anticipata contributiva, se non abbattendo, almeno riducendo la soglia minima d’importo a 2 volte, o a 2,5 volte l’assegno sociale, in luogo delle attuali 2,8 volte. Per intenderci, potrebbe bastare raggiungere una pensione di 1.006,54 euro (2 volte l’assegno sociale attualmente vigente nel 2023) o di 1.258,18 euro, in luogo degli attuali 1.406,16 euro. Non proprio un passo da gigante (nel caso di studio osservato, ad esempio, nulla sarebbe cambiato, la pensione sarebbe rimasta comunque inaccessibile), ma comunque un passo in avanti verso la flessibilità in uscita. Da non dimenticare, infine, l’ultimo requisito necessario al conseguimento della pensione anticipata, ma non per questo meno importante: la cessazione dell’attività lavorativa subordinata.
In particolare, è necessaria la cessazione di qualsiasi attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, mentre non è necessario terminare lo svolgimento di attività lavorative autonome o parasubordinate (collaborazioni).


Scarica l'articolo