PATENTE A CREDITI: LA COMUNICAZIONE A RLS E RLST

Alberto Borella, Consulente del Lavoro in Chiavenna (So)

L’ avevamo scritto sull’ultimo numero di questa Rivista: sulla patente a crediti si è scritto e si scriverà ancora molto. Oggi ci vogliamo dedicare ad un passaggio normativo sul quale i vari commentatori – forse a ragione visto che, come vedremo, dal punto di vista pratico si parla sostanzialmente del nulla – non si sono soffermati più di tanto. Ci riferiamo all’art. 1 – Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18.09.2024 che così dispone al comma 6: I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito. Su questa previsione sono emerse tra gli operatori alcune perplessità, dubbi però chiariti, così almeno ritiene chi scrive, da una attenta lettura della norma.

I SOGGETTI DESTINATARI DELLA INFORMATIVA

In primis ci si è chiesti se la notifica dell’avvenuta presentazione della domanda per la patente a crediti, prevista entro i cinque giorni dal suo deposito, debba essere fatta ad entrambi i rappresentanti per la sicurezza, interno e territoriale, oppure sia sufficiente, chiaramente ove esistente, la sola segnalazione a quello eletto o designato in azienda dai lavoratori. La risposta non può essere che la notifica debba essere necessariamente fatta ad entrambi considerata la congiunzione “e” posta tra i due soggetti. Questa è l’indicazione ricavabile dalla norma anche se, considerando che l’art. 48 del D.lgs n. 81/2008 prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale … esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza … con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, c’è da domandarsi che senso abbia questo doppio adempimento dato che se è stato nominato un rappresentante dei lavoratori in azienda, quello territoriale non ha alcuna competenza nell’azienda. Osservazione legittima ma, come detto, la norma per come scritta non consente una lettura diversa da quella che impone una, inutile, doppia segnalazione.

I LAVORATORI AUTONOMI E OBBLIGO INFORMATIVA

Il secondo dubbio riguarda invece il lavoratore autonomo (la circolare n. 4 del 23.09.2024 dell’Inl ci ricorda che sono da considerarsi tali, ai sensi dell’art. 89, comma 2, D.lgs n. 81/2008, anche le imprese individuali senza lavoratori) ovvero se anche costui debba o meno dare una qualche informazione in merito alla richiesta del rilascio della patente a crediti. Premessa doverosa: stando alla definizione data dall’art. 2 del D.lgs n. 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Quindi è essenziale che vi siano dei lavoratori nell’azienda perché sono costoro ad eleggerlo (o a designarlo) quale loro rappresentante, così peraltro come è previsto in modo puntuale dall’art. 47 del TU Sicurezza sul lavoro che così recita: 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Quale conclusione trarre? Il lavoratore autonomo non deve effettuare alcuna segnalazione al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) aziendale semplicemente perché impossibilitato a farlo poiché questa figura non esiste all’interno della sua organizzazione. Più articolato il discorso riguardante il RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) dato che l’art. 48 prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale … esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza … con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Non si parla di qualsiasi caso di assenza del RLS ma nel solo caso non si sia proceduto alla sua elezione o designazione. Verrebbe da dire che mancando una reale possibilità di procedere ad eleggerlo o designarlo per inesistenza dell’elettorato passivo, i lavoratori autonomi non ricadrebbero in alcun obbligo di informativa. Ed in effetti a me è successo che, notificando, ovviamente solo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, l’avvenuta richiesta patente di un piccolo artigiano senza dipendenti, mi sia stato risposto «non seguo l’azienda come RLST». Disinteresse che sarebbe pure condivisibile se non fosse (e questo l’ho fatto presente) che questo è ciò che la legge impone dato che il comma 6 dell’art. 1 – e qui troviamo la risposta al nostro secondo interrogativo – fa chiaramente riferimento ai soggetti di cui al comma 2 ossia: Per soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Se non si voleva imporre alcun obbligo ai lavoratori autonomi il legislatore avrebbe dovuto citare le sole imprese.

INFORMATIVA E SUA UTILITÀ

Considerato il quadro normativo sopra descritto è più che lecito chiedersi quale sia effettivamente l’utilità della segnalazione al RLST da parte di un lavoratore autonomo. Verrebbe da dire nessuna visto che esiste già un meccanismo di verifica di possesso della patente (e non solo) in fase di ingresso nel cantiere anche nei confronti di lavoratori autonomi. Secondo, infatti, quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo … verifica il possesso della patente … nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente … dell’attestazione di qualificazione SOA. Sistema di verifica, lo ricordiamo, rafforzato da una sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91 per il committente o il responsabile dei lavori che non effettui tali verifiche. Una qualche utilità potrebbe essere la possibilità che verrebbe data ai vari RLST di creare, da subito, una propria anagrafica delle imprese in regola con l’adempimento introdotto dal Decreto n. 132/2024. Utile nel caso un domani il lavoratore autonomo assumesse un lavoratore. Ma è anche vero che la risposta sopra riportata del RLST pare dimostrare come questa esigenza non sia affatto sentita. Ma soprattutto non scordiamoci che c’è un’altra disposizione che consente a RLS e RLST di avere – cosa assai più importante della semplice notifica di avvenuta presentazione della domanda – un quadro dinamico e aggiornato della situazione di regolarità dell’azienda in riferimento allo stato della patente a crediti. Ci riferiamo al passaggio contenuto nell’art. 2 del Decreto n. 132/2024 il quale, in merito alle informazioni sulla patente a crediti che verranno rese disponibili sul Portale dell’Inl, precisa che con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni … ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici … al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un domani quindi RLS e RLST potranno accedere a moltissime informazioni, sicuramente più ampie della semplice avvenuta presentazione della domanda di patente a crediti, ossia: a) dati identificativi del titolare della patente; b) dati anagrafici del richiedente la patente; c) data di rilascio e numero della patente; d) punteggio attribuito al momento del rilascio; e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione; g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti. Certo, sappiamo bene che le tempistiche di attuazione potrebbero “andare per le lunghe” ma riteniamo che siamo comunque di fronte all’ennesimo adempimento buttato lì, senza pensare troppo. Un obbligo di notifica che peraltro nemmeno risulta sanzionato, anche se va dato atto che è sempre possibile per il personale ispettivo adottare un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 124/2004, visto che parliamo di una irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non soggetta a sanzione penale o amministrativa. Ma anche così fosse che senso avrebbe, una volta che sarà un domani attivo l’accesso diretto ai dati dei titolari della patente a credito, imporre una notifica, valida di fatto ora per allora, verso un soggetto che – sia il RLS interno piuttosto che quello territoriale – avrà probabilmente già di suo provveduto ad effettuare le doverose verifiche sul punto?

CONCLUSIONI

Che altro aggiungere? Semplicemente che siamo davanti all’ennesimo passaggio normativo scritto con, ahimè, la consueta superficialità e approssimazione terminologica. Al contempo è la conferma dell’incapacità del legislatore di superare quell’inestirpabile e tossico bisogno di burocrazia che lo affligge da sempre. Cose che noi continuiamo a denunciare con forza, anche se nulla pare cambiare.


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