Cass., sez. Lavoro, 25 novembre 2024, n. 30310
La vicenda riguarda un lavoratore che, dopo essersi dimesso per giusta causa, ha presentato domanda per ottenere l’indennità NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego). Inizialmente il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta del dimissionario e l’Inps ha presentato appello contro questa decisione. Successivamente la Corte d’Appello di Firenze ha accolto il gravame dell’Inps respingendo la domanda del lavoratore per l’indennità NASpI per tre motivi: – l’omissione dei versamenti contributivi per oltre un anno non integra giusta causa delle dimissioni; – la perdita dell’occupazione non è considerata indipendente dalla volontà del lavoratore; – il lavoratore è tutelato dal principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali (art. 2116 cod. civ.). In particolare, nessun elemento dimostra che l’omissione contributiva fosse nota al momento delle dimissioni e comunque l’inadempimento dell’obbligo di versare la contribuzione previdenziale non pregiudica il lavoratore, grazie all’automatismo delle prestazioni. La Corte d’Appello di Firenze, quindi, nega il diritto all’indennità NASpI rigettando la domanda a suo tempo presentata all’Inps in quanto le dimissioni non sono da considerare per giusta causa perchè non si riscontra una violazione talmente grave da condizionare irrimediabilmente il rapporto lavorativo. Contro la sentenza d’appello il lavoratore dimissionario presenta ricorso in Cassazione basato su un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge: il mancato versamento dei contributi è da considerare come un comportamento gravissimo, questa omissione contributiva lederebbe in modo irrimediabile il vincolo fiduciario, comportando una legittima rescissione del rapporto di lavoro. L’Inps ha resistito con controricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto le critiche formulate sono state ritenute carenti di specificità e le argomentazioni non sono state considerate decisive. Spetta al lavoratore dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni e il rapporto di consecuzione e immediatezza che già la Corte d’Appello aveva escluso negando la correlazione tra gli inadempimenti del datore di lavoro e le dimissioni rassegnate. La Suprema Corte ha ribadito che le dimissioni sono assistite da giusta causa quando si configurano come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro; che la validità e tempestività delle dimissioni sono valutate secondo parametri di ragionevolezza e non da ultimo che l’onere probatorio è a carico del lavoratore, che deve allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni. Questa sentenza sottolinea l’importanza della prova concreta nel fornire il fondamento della giusta causa delle dimissioni, ed evidenzia anche il ruolo cruciale dell’immediatezza e della correlazione tra l’inadempimento del datore di lavoro e la decisione del lavoratore di dimettersi. La decisione della Cassazione rafforza il principio secondo cui l’onere della prova ricade sul lavoratore, che deve dimostrare non solo la gravità dell’inadempimento, ma anche il nesso causale diretto con le dimissioni.