Questo il dato fornito dal Fisco per la dichiarazione 730 precompilata, disponibile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate dallo scorso 23 maggio e inviabile dal 30 maggio: si può accettare così com’è, oppure modificare ed integrare.
Sono già passati 7 anni dall’avvio della dichiarazione precompilata e da allora, ogni anno, viene arricchita di dati pre-inseriti dall’Amministrazione Finanziaria: nel 2015 i dati erano “solo” 160 milioni, quest’anno è stato superato il miliardo. L’Agenzia ha fornito alcuni dati per meglio significare l’evoluzione della precompilata: i dati relativi alle spese sanitarie sono aumentati del 40% rispetto all’anno scorso, passando da 718 milioni a 1 miliardo; i bonifici per ristrutturazioni sono aumentati del 36% e i contributi per lavoratori domestici sono aumentati del 14%. Dalle statistiche delle Entrate la crescita più significativa ha però riguardato le spese scolastiche, balzate a 485 mila contro i 4.600 dello scorso anno, e le erogazioni liberali, 1 milione e 600 mila rispetto ai 550 mila del 2021. Anche il numero di contribuenti che ha deciso di affidarsi alla precompilata è triplicato rispetto all’anno di avvio: 4,2 milioni nel 2021. Da quest’anno poi ci sono novità anche in merito alle modalità di accesso: è infatti possibile affidare la gestione della propria dichiarazione ad un familiare tramite una procura che potrà essere affidata al coniuge o ad un parente o affine entro il quarto grado. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec ad una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Ma non solo! Sarà infatti possibile scegliere una persona di fiducia, diversa da un familiare, a cui affidare la gestione della propria dichiarazione. In tal caso però la procura dovrà necessariamente essere conferita presso un ufficio territoriale dell’Agenzia. Infine, è prevista una ulteriore semplificazione per le persone impossibilitate a recarsi in “ufficio” a causa di patologie invalidanti: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. Hanno però precisato le Entrate che la procura non potrà mai essere conferita a “titolo professionale” e tutte le procure avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state conferite. Un ulteriore gruppo di contribuenti che non è stato dimenticato dall’Agenzia è quello degli eredi che da quest’anno potranno richiedere l’abilitazione per accedere alla dichiarazione di un familiare deceduto direttamente online, senza che sia necessario recarsi in ufficio. Anche i genitori, tutori e amministratori di sostegno, potranno richiedere l’abilitazione anche tramite la funzionalità online “consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate.
Per quanto riguarda le novità che incontreremo quest’anno è necessario partire dalla conferma dell’obbligo, ai fini della detrazione, del pagamento tramite strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, assegno bancario, bollettino postale, PagoPa), obbligo già introdotto lo scorso anno per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020. Altra conferma di una novità introdotta a partire dal dichiarativo dell’anno scorso come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, è la rimodulazione delle detrazioni in base al reddito complessivo ad eccezione degli interessi passivi per prestiti o mutui agrari, interessi passivi per mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell’abitazione principale e le spese sanitarie. Per tutti gli altri oneri la detrazione rimane piena fino ad un reddito complessivo di 120.000 euro, per poi decrescere fino al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000, oltre il quale nessuna detrazione è più prevista.
Sfogliando il dichiarativo e imbattendoci nel Quadro B relativo agli immobili e alle locazioni, una prima importante novità riguarda il regime delle c.d. locazioni brevi istituite dal D.l. n. 50/2017 e che, per quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, L. n. 178/2020, risulta applicabile soltanto qualora a partire da gennaio 2021 vengano destinate a locazione non più di 4 unità immobiliari e, nello specifico, 4 appartamenti a destinazione residenziale. Superata la soglia recentemente introdotta con l’obiettivo di tutelare i consumatori e la concorrenza, l’attività di locazione anche esercitata da una persona fisica, rientra nell’attività imprenditoriale che obbliga alla presentazione del Mod. Redditi.
Proseguendo nell’analisi dei quadri del dichiarativo emerge subito la semplificazione operata sul quadro “C” relativo al reddito di lavoro dipendente che, in parallelo rispetto alla Certificazione Unica, viene privato di alcune caselle (nella sezione dedicata alla riduzione della pressione fiscale) che l’anno scorso dovevano essere compilate per gestire correttamente, in base ai semestri, l’attribuzione del bonus Irpef e del trattamento integrativo, nel caso in cui il contribuente avesse percepito ammortizzatori sociali o congedi parentali di cui al D.l. n. 18/2020.
Tra gli oneri detraibili da indicare nel sempre più ricco Quadro E si segnala l’aumento del limite massimo su cui applicare la detrazione del 19% alle spese veterinarie (rigo E8cod.29) che dal precedente fissato a 500 euro passa a 550 euro. Viene poi introdotta una nuova detrazione fiscale del 19% relativamente all’iscrizione annuale/abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, scuole di musica iscritte nei registri regionali o, infine, cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (rigo E8- cod.45). La detrazione spetta ai contribuenti con reddito inferiore a 36.000 euro e nel limite massimo di spesa non superiore a 1.000 euro per ciascun ragazzo. Sparisce invece la detrazione prevista per erogazioni liberali in denaro o natura finalizzate a finanziarie gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.
Gli oneri detraibili che hanno però maggior risonanza mediatica, soprattutto in considerazione del potenziamento che gli è stato riconosciuto negli ultimi anni, sono sicuramente il Superbonus 110%, anche nella versione Sismabonus, il Bonus Facciate e le ormai consolidate manutenzioni straordinarie/ristrutturazioni e Bonus Energetico. Già a partire dal periodo di imposta 2020 ci siamo imbattuti in una grande novità relativa alla possibilità di effettuare l’opzione di sconto in fattura o, in alternativa, la cessione del credito. Questo nuovo meccanismo, sicuramente allettante considerata l’immediatezza della sua operatività (normalmente le detrazioni in dichiarazione avvengono in 10 anni), ha portato al verificarsi di innumerevoli truffe, definite tra l’altro dal Ministero dell’Economica e delle Finanze “tra le più grandi mai viste nella Storia della Repubblica”. Conseguentemente, lo scorso novembre, abbiamo visto nascere il cd. decreto Antifrodi, D.l. n. 157/2021, che ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus. Unica eccezione vale per le opere in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Con riguardo al Superbonus il Decreto Antifrodi ha previsto l’obbligo di visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi (no cessione o sconto in fattura): considerato che il mod.730 è sempre soggetto a visto di conformità il problema si pone in caso di presentazione del Mod. Redditi. Sono invece esonerati dal visto i contribuenti che optino per la presentazione della dichiarazione precompilata. Ulteriore novità che ha investito i bonus edilizi riguarda l’asseverazione della congruità dei prezzi redatta dai tecnici abilitati che, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2022, è prevista per gli interventi di efficientamento energetico (anche ammessi al super e sismabonus), per il bonus facciate e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto antifrodi.
Per gli immobili oggetto di ristrutturazione, ma anche per acquisto di una unità immobiliare facente parte di un immobile interamente ristrutturato, già da alcuni anni è prevista la detrazione Bonus Mobili, di anno in anno prorogata dalle Leggi di Bilancio che si sono susseguite. Per l’anno 2021 è stata previsto l’innalzamento da 10.00 a 16.000 euro del limite massimo di spesa per cui è possibile fruire della detrazione. Detrazione che rileviamo essere stata ulteriormente prorogata dalla Legge n. 234/2021 anche per il 2022 ma con un limite di spesa ridimensionato: 10.000 euro. Per il 2023 e 2024, invece, il limite di spesa scenderà ulteriormente attestandosi a 5.000 euro. È necessario ricordare che, essendo assimilabile alle manutenzioni ordinarie, il Bonus Facciate non dà diritto al bonus mobili.
Nel quadro G, che accoglie i crediti di imposta, fanno invece ingresso il credito per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione e per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica. Il Decreto sostegni Bis aveva infatti previsto, con l’obiettivo di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito di imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast. È previsto fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Per quanto attiene il Bonus Acqua potabile per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 risultano sicuramente evidenti gli obiettivi prefissati dal Governo: razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile. Questo nuovo credito di imposta è previsto nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento/addizione di anidride carbonica e fino ad un massimo di spesa di euro 1.000 per immobile nel caso di persone fisiche non esercenti attività economica. Per gli altri soggetti, professionisti e imprese, il limite è elevato a 5.000 euro per ogni immobile adibito ad attività commerciale. Utilizzabile in compensazione nel modello F24, per le persone fisiche è previsto anche l’inserimento nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus (con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022 è stabilita la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura del 30,3745%). Per accedere all’agevolazione non è però sufficiente documentare la spesa con fattura e relativo bonifico: è infatti necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo, l’ammontare delle spese agevolabili inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Un altro credito di imposta, già presente nel dichiarativo dell’anno scorso ma che avrà maggior impatto nel dichiarativo 2022, è il Bonus casa under 36, introdotto per favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani, per l’appunto under 36, attraverso alcune misure di favore quali l’esenzione del pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale o il riconoscimento di un credito di imposta in caso di acquisto soggetto ad Iva. Requisito del giovane per accedere al bonus è il possesso di un ISEE inferiore a 40.000. La misura è stata attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Che la campagna 730/2022 abbia inizio!
Buon lavoro a tutti!