MENO INFORTUNI CON LA PATENTE A CREDITI?

Nina Catizone , Consulente del Lavoro in Torino ·

Il Decreto n. 195 varato dal Ministro del Lavoro il 17 dicembre 2024, recante il titolo “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per un’Italia più giusta e sicura”, si propone anche un rafforzamento dell’attività di vigilanza. E in questa prospettiva richiama, in particolare, la disciplina dettata dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 sulla patente a crediti. In effetti, sarebbe ingeneroso negare che la patente abbia il merito di condurci nel mondo del lavoro attualmente più funestato da infortuni e persino disastri quale quello degli appalti e subappalti. Pur se occorre prendere atto delle doglianze formulate dall’Assessorato politiche per la salute Coordinamento Commissione Salute della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2024. A partire dal fatto che “il legislatore non abbia previsto per le Aziende Sanitarie Locali la possibilità di disporre, allo stato attuale, delle necessarie informazioni tese a consentire di verificare, in sede ispettiva, il rispetto di quanto previsto dall’articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008 da parte delle imprese e lavoratori autonomi, né con riferimento al possesso della patente né, tanto meno, rispetto all’ammontare dei crediti della stessa all’atto dell’accesso ispettivo”.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Certo è che non possiamo non esprimere un allarme. È indubbio che infortuni e disastri si verificano nei cantieri temporanei o mobili aperti da committenti di lavori edili o di ingegneria civile nel quadro del Titolo IV, Capo I, D.lgs. n. 81/2008. Ma non solo. Infortuni e disastri avvengono anche negli appalti (e subappalti) c.d. endo-aziendali e, cioè, negli appalti (e subappalti) che il datore di lavoro affida all’interno della propria azienda a norma dell’art. 26 del TUSL: una fabbrica, un centro commerciale, una linea ferroviaria, un porto, tanto per fare degli esempi. Il silenzio serbato in proposito continua a regnare sovrano: tra i commentatori e persino nelle pur copiose indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024 e in molteplici FAQ. E allora chiedo: come mai la patente – pur ritenuta provvidenziale – è obbligatoria solo nei cantieri temporanei o mobili, e non nel settore altrettanto pericoloso degli appalti (e subappalti) endo-aziendali? Con la conseguenza che imprese e lavoratori autonomi sono tenute ad essere in possesso della patente solo se operano nei cantieri temporanei o mobili, ma non se operano negli appalti endo-aziendali. E che l’obbligo di verificare il possesso della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi non fa mai capo al datore di lavoro committente degli appalti endo-aziendali, ma fa capo soltanto al committente (o al responsabile dei lavori) nei cantieri temporanei o mobili. Viene allora spontaneo sperare che al più presto, in applicazione dell’art. 29, comma 19, Legge n. 56/2004, il campo di applicazione della patente venga esteso “ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”. E invece, spesso si legge o si sente dire che il campo di applicazione della patente sarebbe limitato alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nel settore dell’edilizia. Non è così. L’art. 29, comma 19, L. n. 56/2024 stabilisce che “sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)”. A sua volta, l’art. 89, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 81/2008 precisa che per cantiere temporaneo o mobile s’intende “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”. Ora, basta scorrere l’allegato X, per rendersi conto di quanto sia ampio l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile: “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”. Non stupiscono allora gli insegnamenti della Cassazione. Ad es., ha appena detto Cass. pen., 12 settembre 2024 n. 34387 che rientrano anche i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nel caso in cui nel medesimo cantiere siano realizzati anche lavori di edilizia o di ingegneria civile.

LE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

Non continuino poi a sfuggire generalmente all’attenzione i problemi interpretativi riguardanti le condizioni espressamente indicate per il rilascio della patente da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Fanno sensazione, in particolare, tre condizioni: – L’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro. Obblighi formativi introdotti dall’art. 37, comma 7, D.lgs. n. 81/2008 nella versione modificata dalla Legge n. 215/2021- e salutati con favore, in particolare al fine di consentire al datore di lavoro un’effettiva osservanza dell’obbligo di valutare i rischi presenti all’interno dell’azienda secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica in linea con quanto affermato dalla Corte Suprema (v., ad es. Cass.pen., 21 ottobre 2024 n. 38487). Ma obblighi formativi allo stato inapplicabili in assenza dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione che in materia stiamo aspettando dal 30 giugno 2022. E per giunta in presenza di una c.d. “bozza definitiva” di tale Accordo caratterizzata da questa controproducente limitazione di fondo: “nonostante tra i compiti del datore di lavoro vi sia quello “indelegabile” di valutare tutti i rischi, attraverso questo corso di formazione non pare concretamente raggiungibile l’obiettivo di fornire competenze tecniche in relazione ai rischi aziendali o di comparto”. – Anche l’adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 solleva dubbi, per il semplice fatto che, in forza dell’art. 21, comma 2, TUSL, i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno, non l’obbligo, ma la mera facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Immaginabile è l’argine difensivo che ne potrebbe trarre il committente accusato d’aver ammesso nel cantiere un lavoratore autonomo sprovvisto di patente per omesso adempimento degli obblighi formativi. – Persino un requisito come il “possesso del Documento di Valutazione dei Rischi nei casi previsti dalla normativa vigente” genera perplessità, poiché si tratta di una formulazione che appare inidonea a ricomprendere le ipotesi in cui il DVR risulti, sì, elaborato e dunque posseduto dal datore di lavoro, ma sia a ben vedere incompleto, inadeguato, e, pertanto, proprio le ipotesi che abitualmente emergono nella prassi come causa d’infortuni. Con il risultato di aprire la strada al rilascio della patente anche in casi in cui il datore di lavoro abbia sostanzialmente violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi.

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Per giunta, dalla lettura della Legge n. 56/2024, del D.M. n. 132/2024 e della circolare Inl n. 4/2024, emergono dubbi applicativi atti a rendere arduo il compito degli ispettori nell’adozione di provvedimenti gravidi di allarmanti conseguenze per imprese e lavoratori autonomi: la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti è un obbligo o una facoltà? E la sospensione della patente per infortunio sul lavoro costringe l’ispettore a fronteggiare questioni notoriamente impegnative per lo stesso magistrato penale quali il nesso causale e l’imputabilità a titolo di colpa grave?

UNA FAQ SORPRENDENTE

Non manca, per finire, una FAQ sorprendente dell’Inl: la n. 3 del 4 ottobre 2024. Quesito: “La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?” Risposta dell’Inl: Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR. Si tratta di una risposta non convincente. Dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 81/2008 desumiamo che il datore di lavoro è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva. Attenzione però: dell’unità produttiva così come definita dall’art. 2, comma 1, lettera t), D.lgs. n. 81/2008: e, cioè, “stabilimento o struttura dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Agevole è desumerne che, nell’ambito di un’azienda con più “unità produttive”, il soggetto tenuto al possesso della patente è il datore di lavoro che ha la responsabilità di quella specifica unità produttiva operante nel cantiere temporaneo o mobile, e non dunque il datore di lavoro che ha la responsabilità di altra unità produttiva non operante in tale cantiere. Ecco perché nei panni di un imprenditore, mi chiederei perché mai il datore di lavoro della singola unità produttiva non operante in un cantiere dovrebbe verificare che il datore di lavoro di altra unità produttiva invece operante nel cantiere possieda il DVR e nomini l’RSPP.


Scarica l'articolo