MANOVRA 2026: LE NOVITÀ IN MATERIA DI PENSIONI

Noemi Secci , Consulente del Lavoro in Milano

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La Legge di Bilancio 2026 prevede una minore flessibilità nell’uscita dal lavoro ma contemporaneamente promuove un rafforzamento della previdenza complementare.

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) si inserisce in una traiettoria normativa ormai consolidata, caratterizzata dall’assenza di interventi strutturali sul sistema pensionistico delineato dall’art. 24 del D.l. n. 201/2011, c.d. Riforma Fornero: a tal proposito, due tra le più importanti “eccezioni” alla riforma, la pensione anticipata flessibile Quota 103 (art.14, co. 1, D.l. n. 4/2019) e l’opzione Donna (art. 16, D.l. n. 4/2019) non sono state, difatti, prorogate. Il legislatore conferma dunque l’attuale impianto dell’ordinamento previdenziale, limitandosi a interventi puntuali sui requisiti di accesso ma rafforzando, in parallelo, il ruolo della previdenza complementare quale strumento essenziale di integrazione delle prestazioni pubbliche. Il quadro che emerge è quello di un progressivo ritorno alla centralità dei requisiti ordinari, accompagnato da un ridimensionamento delle misure di flessibilità introdotte negli anni precedenti e da un’esplicita valorizzazione dei sistemi pensionistici integrativi.

ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI ALLA SPERANZA DI VITA

La manovra interviene comunque, anche se non in modo realmente incisivo, sul meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, disciplinato dall’art. 12 del D.l. n. 78/2010, prevedendo una diluizione temporale dell’incremento originariamente stimato, pari a 3 mesi per il biennio 2027-2028. In particolare:

• il requisito per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e 1 mese dal 2027 e a 67 anni e 3 mesi solo dal 2028;

• la pensione anticipata ordinaria richiederà, dal 2027, 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, con incremento pieno di 3 mesi degli attuali requisiti dal 2028;

• la pensione anticipata contributiva (art. 24, co. 11, D.l. n. 201/2011) richiederà 64 anni e 1 mese dal 2027, con 20 anni e 1 mese di contributi, e 64 anni e 3 mesi, con 20 anni e 3 mesi di contributi dal 2028;

• la pensione di vecchiaia contributiva sarà accessibile a 71 anni e 1 mese dal 2027 e a 71 anni e 3 mesi dal 2028, restando fermo il requisito minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.

Restano confermate, in relazione alla pensione anticipata ordinaria e contributiva, le finestre mobili di decorrenza pari a tre mesi. Per la precisione, l’incremento di un mese dal 1° gennaio 2027 e di ulteriori 2 mesi, per un totale di 3 mesi, dal 1° gennaio 2028, deve essere applicato alla generalità dei trattamenti pensionistici, in relazione ai requisiti adeguabili alla speranza di vita.

Sono tuttavia escluse dagli incrementi alcune categorie, tra cui gli addetti a lavori gravosi e usuranti/notturni individuati dalla normativa vigente (D.lgs. n. 67/2011 e allegato B della L. n. 205/2017), al ricorrere delle condizioni contributive previste.

SUPERAMENTO DELLE MISURE DI FLESSIBILITÀ E PROROGA DELL’APE SOCIALE

La Legge di Bilancio 2026 segna, come osservato, la mancata proroga di strumenti quali Quota 103 e Opzione donna, entrambi introdotti dal D.l. n. 4/2019 1 e progressivamente ridimensionati, soprattutto a causa dell’applicazione del metodo di calcolo contributivo integrale. Viene invece confermata, fino al 31 dicembre 2026, l’Ape sociale, introdotta dall’art. 1, co. 179 e ss., della L. n. 232/2016, quale indennità di prepensionamento a carico dello Stato destinata a lavoratori disoccupati, caregivers, invalidi civili almeno al 74% e addetti a mansioni gravose. Restano invariati i requisiti principali:

• età minima di 63 anni e 5 mesi;

• almeno 30 anni di contributi, elevati a 36 per i lavori gravosi (32 per operai edili e ceramisti), con sconto contributivo per le lavoratrici con figli sino a un massimo di 2 anni;

• incompatibilità con redditi da lavoro, salvo lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro annui. La giurisprudenza recente ha chiarito che il diritto alla prestazione può sussistere anche in assenza di percezione effettiva della NASpI, purché sussista lo stato di disoccupazione involontaria (Cass., n. 24950/2024; Cass., n. 7846/2025).

INCENTIVO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO (C.D. BONUS GIORGETTI)

La manovra conferma l’incentivo al trattenimento in servizio previsto dall’art. 1, co. 286, L. n. 197/2022, riconoscendo ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria la facoltà di rinunciare all’accredito dei contributi IVS a proprio carico. In tal caso, l’importo corrispondente, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, viene erogato direttamente in busta paga ed è esente da imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. i-bis), TUIR, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 45/E/2025. Tale scelta comporta tuttavia una riduzione del montante contributivo e, conseguentemente, dell’importo della pensione futura, con effetti rilevanti soprattutto per i lavoratori nel sistema contributivo puro (circ. Inps n. 82/2023).

PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA: ELIMINAZIONE DEL “DOPPIO BINARIO”

La Legge di Bilancio abroga le modifiche introdotte dalla manovra precedente, eliminando la possibilità di utilizzare le rendite della previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia minimo richiesto per la pensione anticipata contributiva. Restano quindi confermati i requisiti originari previsti dall’art. 24, co. 11, del D.l. n. 201/2011:

• almeno 64 anni di età;

• almeno 20 anni di contributi effettivi;

• importo minimo pari a 3 volte l’assegno sociale (2,8 volte per le donne con un figlio, 2,6 volte con più figli). La soppressione di tale meccanismo rafforza il legame tra diritto alla pensione e contribuzione effettivamente maturata nel sistema pubblico.

INCREMENTO DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI

Dal 1° gennaio 2026 la manovra incrementa gli importi delle prestazioni integrate al milione, prevedendo un aumento mensile di 20 euro e un innalzamento di 200 euro dei limiti reddituali per l’accesso. Le prestazioni non potranno comunque superare l’importo massimo di 768,29 euro mensili, confermando la funzione assistenziale della misura.

RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Uno degli interventi più significativi riguarda la previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. n. 252/2005, che viene implementata sia nella fase di accumulo sia in quella di erogazione. Tra le principali novità:

• l’aumento del limite annuo di deducibilità dei contributi a 5.300 euro annui;

• l’incremento della quota massima liquidabile in capitale dal 50% al 60%, nell’ipotesi in cui dal 70% del maturato si ricavi una rendita superiore alla metà dell’assegno sociale;

• l’introduzione di nuove modalità di decumulo flessibile, tra cui rendite a durata definita, frazionata e prelievi programmati;

• l’estensione a tali forme dei limiti di impignorabilità e insequestrabilità previsti per le pensioni obbligatorie;

• l’introduzione, dal 1° luglio 2026, dell’adesione automatica dei neoassunti mediante meccanismo di silenzio-assenso, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni. Il rafforzamento della previdenza complementare riflette la crescente esigenza di integrare prestazioni pubbliche destinate a ridursi progressivamente per effetto del metodo contributivo e delle dinamiche demografiche.

1. L’Opzione Donna introdotta per la prima volta dalla L. n. 243/2004 ma profondamente rinnovata dal decreto in argomento, dopo una fase di interruzione.

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