Cass., sez. Lavoro, ordinanza 11 novembre 2024, n. 28927
La lavoratrice O.V. viene licenziata per giusta causa con una lettera del 10 aprile 2020. La stessa impugna il licenziamento sostenendo l’illegittimità del provvedimento per la mancanza del requisito procedurale della contestazione dell’addebito, previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori. In primo grado, il Tribunale accoglie le sue ragioni, ritenendo effettivamente illegittimo il licenziamento, applicando la tutela dell’indennità risarcitoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori all’articolo 18, comma 6. La lavoratrice, ritenendo tale decisione insufficiente, presenta ricorso. La Corte d’Appello di Napoli riforma parzialmente la sentenza, qualificando il licenziamento come disciplinare e rilevando che l’omessa contestazione degli addebiti configura un difetto procedurale grave, con la conseguenza di rendere nullo l’intero procedimento disciplinare, modificando il verdetto da indennità risarcitoria prevista dall’articolo 18, comma 6 a tutela reintegratoria prevista al comma 4. Presenta ricorso per Cassazione la società coinvolta, sollevando quattro motivi di impugnazione che vengono trattati congiuntamente in quanto tutti afferenti alla questione della tutela applicabile al licenziamento privo di motivazioni. Tra questi: l’errata valutazione del vizio che ha portato alla falsa applicazione, del comma 4 (tutela reintegratoria), invece del comma 6 (tutela risarcitoria), in relazione al canone di ragionevolezza e, la falsa applicazione di entrambi i commi 4 e 6 in quanto la lavoratrice non ha mai provato a dimostrare l’insussistenza del fatto contestato; la stessa sentenza d’appello dà atto che nessuna verifica è stata compiuta in tal senso. Gli Ermellini respingono con indirizzo unanime il ricorso, confermando l’applicazione della tutela reintegratoria e stabilendo che, in caso di licenziamento disciplinare, l’assenza di contestazione degli addebiti rappresenta un vizio insanabile e l’inesistenza dell’intero procedimento e non la sola inosservanza delle norme che lo disciplinano. Tale lettura si fonda sul precetto della tutela reintegratoria attenuata (co. 4) all’insussistenza del fatto contestato. Spese a carico del soccombente.