L’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per gmo comporta l’applicazione dell’indennità reintegratoria e non indennitaria dell’art. 18 Legge n. 300/1970

Riccardo Bellocchio , Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. lavoro, Sentenza 20 novembre 2024, n. 29914

Un lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo (gmo) da parte di una società Spa. In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto una tutela indennitaria, in base all’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori, per il mancato adempimento dell’obbligo di ricollocare il lavoratore (repêchage). Tuttavia, la Corte d’Appello di Trieste ha riformato tale decisione, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e applicando la tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dello stesso articolo, rilevando l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento in senso generale e la mancata dimostrazione dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore in un’altra posizione lavorativa. La società Spa impugnava la decisione davanti alla Cassazione, contestando principalmente tre punti: la violazione delle norme che limitano il sindacato giurisdizionale sui motivi organizzativi del licenziamento; la mancata applicazione del principio secondo cui il licenziamento per gmo non richiede la soppressione totale delle mansioni precedentemente svolte; l’omessa valutazione di un fatto decisivo riguardante l’impossibilità oggettiva di ricollocare il lavoratore presentata dall’azienda per le stesse mansioni del lavoratore licenziato. La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d’Appello per i seguenti motivi: La Corte territoriale ha correttamente accertato sia l’insussistenza del fatto giustificativo del licenziamento, sia la violazione dell’obbligo di repêchage. Le valutazioni probatorie della Corte d’Appello non sono sindacabili in sede di legittimità, poiché hanno esaminato dettagliatamente le prove e le deposizioni, ritenendo insufficienti i dati forniti dalla società a dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in quanto quest’ultima non ha provato a prescindere dall’inquadramento formale, di non avere “assunto nessun lavoratore cui affidare mansioni uguali o analoghe a quelle svolte dal lavoratore nel corso della sua carriera”. La sentenza si conforma ai principi costituzionali e giurisprudenziali, considerando anche le pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità di alcune limitazioni alla tutela reintegratoria per i licenziamenti illegittimi per “manifesta insussistenza dei fatto” – fatto da intendersi nella giurisprudenza consolidata della Corte inaugurata da Cass. n. 10435 del 2018 comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.


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