Quasi un mese dopo l’emanazione del D.l. n. 50 del 17 maggio 2022, che ha previsto l’erogazione (per quanto qui di nostro interesse) di una indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti, arrivavano con il messaggio n. 2397 del 13.06.2022 le prime indicazioni dell’Inps. Gli operatori del settore le criticità di questo provvedimento le avevano evidenziate praticamente da subito, noi compresi1; gli Enti interessati evidentemente se la prendono con più calma.
Va peraltro sottolineato che quanto riportato nel predetto messaggio non era nemmeno un granché: trovavamo giusta l’indicazione delle modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi al conguaglio del bonus erogato, mentre per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame – così come per quella erogata direttamente dall’Inps ai soggetti di cui all’art. 32 del medesimo decreto – veniva preannunciata una specifica circolare. Un modus operandi, la pluralità di interventi sul medesimo argomento, già visto e da noi anche già aspramente criticato.2 Chi, dunque, sperava in un celere chiarimento sulla annosa problematica del periodo di erogazione dell’una tantum (cedolino paga di giugno o quello di luglio) oppure su quella dei lavoratori a tempo determinato è rimasto deluso. Sulla prima questione, le tempistiche di erogazione del bonus, l’Istituto si limita di fatto a ricordarci che l’articolo 31 citato dispone che l’indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” Uniemens. Quasi a sottintendere come la norma sia sufficientemente chiara: il bonus va inserito nel cedolino paga relativo alla retribuzione che sarà erogata a luglio (su quale prospetto paga dipenderà quindi dalle modalità di pagamento delle retribuzioni adottate in azienda), mentre il conguaglio dell’indennità anticipata ai lavoratori dovrà avvenire – a prescindere ovvero senza se e senza ma – nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022. Dal messaggio Inps pareva quindi venire confermato un possibile sfasamento temporale nella gestione del bonus il quale, per le aziende che pagano gli stipendi nei primi giorni del mese successivo, comparirebbe nei cedolini paga di giugno 2022 mentre il relativo conguaglio avverrebbe solo con il flusso Uniemens relativo alle retribuzioni di luglio 2022. A questo proposito segnaliamo il lodevole tentativo di semplificazione fatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che nell’Approfondimento datato 06.06.2022 prova a bypassare il problema segnalando che questa una tantum verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022. Una lettura sicuramente di buon senso ma che purtroppo giuridicamente non rispetta il dettato della norma che parla esplicitamente di una indennità riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Detto ci , in attesa di una preannunciata successiva circolare che avrebbe trattato gli ! aspetti applicativi relativi all’indennità in esame, va sottolineato come il documento di prassi qui in esame anticipasse la soluzione ad una prima problematica nascente dal fatto che il comma 2 dell’articolo 31 del D.l. n. 50/2022 prevede che l’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’Istituto precisava che il lavoratore, laddove fosse titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum ad un solo datore di lavoro, dichiarando al prescelto di non avere fatto analoga richiesta presso altri datori. La specifica dichiarazione non è prevista dalla norma ma sicuramente il richiederla è un consiglio di buon senso che va senz’altro assecondato. Cosa che in effetti noi già avevamo consigliato ai nostri lettori.
E fin qui tutto bene. Ma poteva mancare l’ennesima complicazione? Certo che no.
L’Inps, infatti, stabilisce che sia il datore di lavoro ad accollarsi tutti gli oneri derivanti dall’eventuale comportamento illecito del lavoratore che abbia richiesto, o avvallato di fatto, l’erogazione di un doppio (ma anche triplo e perché no, anche quadruplo) bonus ai suoi vari datori di lavoro. Le aziende vengono infatti avvertite che:
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.
Nella sostanza la condotta illegittima non è quella del lavoratore che ha dichiarato il falso (o nemmeno si è preoccupato di segnalare al proprio datore l’esistenza di un contestuale diverso rapporto di lavoro) ma sarebbe del solo datore di lavoro che ha compensato indebitamente – anche se in perfetta buona fede e quindi senza colpa alcuna – la predetta indennità. Del resto, se come si suol dire le colpe dei padri ricadono sui propri figli, per la Pubblica Amministrazione le colpe dei lavoratori ricadono sui loro datori di lavoro. E se anche costoro non avrebbero ex lege alcun obbligo di richiede al lavoratore una dichiarazione in tale senso, nulla cambia: la responsabilità è sempre dell’azienda. Per questo motivo non sarà l’Inps a perseguire il lavoratore, attivandosi per il recupero dell’indebito presso di lui, ma ancora una volta dovrà essere il datore di lavoro a rincorrere il proprio dipendente. Auspicando sul punto un rapido ripensamento – magari grazie anche ad una efficace protesta degli Ordini professionali e delle Associazioni di categoria – c’è quantomeno da augurarsi che, nel caso il lavoratore avesse nel frattempo cessato il proprio rapporto di lavoro, l’Inps chiarisca che nessuna azione di recupero verrà intentata presso l’azienda.
Appena una settimana dopo i primi chiarimenti ufficiali viene pubblicato il messaggio n. 2505 del 21.06.2022 con l’esplicita intenzione di chiarire quale sia la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, così come indicato nella disposizione di legge.
Si precisa così che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Cercando di interpretare l’indicazione di prassi parrebbe che l’importo del bonus potrà essere erogato con la paga di giugno 2022 ! solo nel caso esista una esplicita e puntuale previsione del contratto collettivo nazionale che consenta il pagamento nel mese successivo la competenza. Per quale motivo vengano esclusi i contratti di secondo livello, quelli aziendali o anche solo la prassi aziendale non è dato sapere. Va infatti detto che la norma non pare proprio fare alcuna distinzione ma si riferisca ad una mera situazione di fatto ovvero la “erogazione” della retribuzione nel mese di luglio. Peraltro chi scrive ritiene che la scelta di richiamarsi alle previsioni degli accordi nazionali possa essere causa di complicazioni oltre che di possibili contenziosi. Per intuirlo sarebbe bastato degnarsi di dare un’occhiata alle variegate previsioni dei Ccnl circa le tempistiche di corresponsione della retribuzione.
Si deve inoltre segnalare come, in conseguenza di questo nuovo chiarimento, l’Istituto abbia dovuto rettificare le istruzioni circa le modalità di conguaglio dell’indennità una tantum sostenendo, oggi, che i datori di lavoro potranno recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022. Si corregge pertanto quanto detto nel messaggio n. 2397/2022, pubblicato giusto una settimana prima, dove venivano indicate le sole denunce del mese di luglio, la qual cosa peraltro coincideva con quanto previsto dalla norma.
Ci si permetta qui, in riferimento a questa nuova indicazione, un’amara considerazione. Si ha la netta sensazione che l’Istituto si sia improvvisamente accorto del fatto che le aziende private (e sono tante) pagano di norma le retribuzioni i primi giorni del mese successivo, segnalandole peraltro come se si trattasse di una esigua parte della platea dei possibili beneficiari, tanto da citarle addirittura dopo i lavoratori occupati con part-time ciclico. Ma l’aspetto più imbarazzante di tutta questa vicenda è senza dubbio il fatto che il chiarimento sul periodo di erogazione dell’una tantum arriva, e lo si dice chiaramente, d’intesa con il Ministero del Lavoro. Ora la norma che ha introdotto il bonus qui in esame è un decreto legge del Governo, che diamo per scontato proviene, per competenza, da un’iniziativa legislativa del ministro Orlando. Sappiamo anche che i dubbi sul periodo di erogazione (cedolino paga di giugno o di luglio) sono apparsi praticamente il giorno dopo la pubblicazione della norma. Solo dopo più di un mese il Ministero, bontà sua, ci degna della sua attenzione.
Ma non ci sono solo novità ma anche una apparente forzatura. L’Inps, infatti, dopo averci precisato cosa si debba intendere per retribuzione erogata nel mese di luglio (noi che sappiamo leggere l’italiano lo avevamo capito da subito), aggiunge una precisazione sostenendo che il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022. Come dire che quel lavoratore che percepirà la retribuzione di competenza giugno 2022 nel mese di luglio, ma dovesse aver cessato il rapporto di lavoro il 30 giugno, perderebbe il diritto al bonus.
Un requisito, quello della sussistenza del rapporto lavorativo il 1° di luglio, che non si legge direttamente nel testo di legge. La norma infatti richiede esclusivamente che il lavoratore abbia beneficiato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021 per aver diritto al bonus.
Una lettura che, a chi scrive, desta qualche perplessità. Se infatti una visione organica del provvedimento – che rammentiamo prevede la compensazione nell’Uniemens del mese di luglio 2022 degli importi erogati ai lavoratori – potrebbe far presupporre una mezza volontà del Legislatore di richiedere l’esistenza del rapporto di lavoro nel mese di luglio (una lettura giustificata, forse, più da questioni tecniche collegate alla elaborazione dell’Uniemens di luglio relativo a dipendenti cessati a giugno 2022 ma con retribuzione pagata a luglio) oggi, dopo l’apertura dell’Inps ! al conguaglio anche nel mese di giugno dell’una tantum erogata dai datori che pagano il mese successivo le retribuzioni, non si comprende proprio il diniego del beneficio ai lavoratori cessati prima del 1° luglio.
E ci volevamo far mancare un nuovo messaggio? Certo che no ed ecco che dopo solo tre giorni arriva il messaggio n. 2559 del 24.06.2022. E siamo a tre in undici giorni. Forse un nuovo record.
Con questo intervento l’Istituto propone un fac-simile, non vincolante, della dichiarazione che il lavoratore deve presentare per dichiarare di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
Rammentiamo che la dichiarazione è onere del lavoratore ma l’Istituto e il Ministero paiono proprio rivolgersi al solo datore di lavoro al quale riconoscono la possibilità di personalizzarlo. Manco loro evidentemente sanno quale sia la formulazione esatta richiesta dalla legge.
Leggendo il testo proposto non possiamo non notare come la dichiarazione sia più articolata rispetto la previsione di legge e preveda inoltre l’allegazione di un documento di identità, quasi fosse una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 (ma che sappiamo così non essere). Si va quindi ancora una volta oltre la norma ma ormai abbiamo capito che il Ministero è intenzionato ad usare le circolari dell’Inps per correggere le mancanze e gli errori fatti in sede di intervento legislativo.
In contemporanea con l’ultimo messaggio l’Inps, sempre in condivisione con il Ministero del Lavoro, pubblica la tanto attesa circolare n. 73 del 24.06.2022. Manca una settimana alla fine di giugno e quasi la totalità dei datori privati dovrà inserire in busta paga il bonus che altre indicazioni ci vengono fornite, altri dubbi vengono chiariti. Che dire: la tempestività non è proprio il pezzo forte della nostra Pubblica Amministrazione.
In primis ci viene detto che seppur il decreto legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro, il periodo di riferimento … a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare.
Grazie a questa apertura anche chi non ha fruito nel primo quadrimestre dell’esonero dello 0,80% avrà diritto al bonus nel caso l’esonero gli sia stato riconosciuto nei cedolini paga di maggio e giugno 2022, con la sola esclusione – al fine di evitare comportamenti elusivi – dei lavoratori assunti dal 24 giugno 2022 in poi. In sostanza, e ce lo chiarisce bene il Direttore generale dell’Inps in una lettera pubblicata in questi giorni ne Il Sole 24 Ore – dopo le Faq ci mancavano solo le corrispondenze epistolari sui quotidiani – si deve fare riferimento (per verificare l’applicazione dell’esonero dello 0,8%) ai contratti di lavoro dipendente esistenti nel periodo 1° gennaio-23 giugno 2022.
Bene, bravi, ma non è quello che prevede il decreto. Una norma, lo ribadiamo, scritta dal Ministero del Lavoro e che lo stesso Ministero vorrebbe modificare in via amministrativa. No, così non si pu fare.
La circolare affronta poi un’altra problematica ovvero la questione dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. !
Permettetemi prima di tutto una bella tirata d’orecchi all’estensore della norma per quella virgola posizionata (lo troviamo in ben due differenti passaggi del provvedimento) tra il che e nel 2021 che non ha alcun senso. Esiste una regola che dispone che “la virgola non separi ci che la logica e la grammatica esigono che resti unito”. Il mio maestro delle elementari probabilmente mi avrebbe rotto il righello sulle dita. Ma evidentemente le regole di sintassi e grammatica, non trovano più cittadinanza in tutto il nostro paese, non solo sui social. Detto questo sulla questione lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e lavoratori dello spettacolo la circolare ci precisa che quanto previsto dall’articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte di Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 32.
Anche per questa fattispecie viene quindi ribadito il requisito dell’esistenza del rapporto nel mese di luglio. Per quanto già detto più sopra noi non saremmo d’accordo ma questo è quanto sostiene l’Istituto. E così pure il Ministero del Lavoro.
Di conseguenza i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che hanno cessato il lavoro il 30 giugno dovrebbero rivolgersi direttamente all’Inps, sempre che possano far valere i richiesti requisiti nel 2021. Per essere ancora più precisi l’indicazione dell’Istituto è quindi che i lavoratori in forza nel mese di luglio del corrente anno percepiranno l’indennità dai loro datori ricorrendone i presupposti di legge; per gli altri lavoratori il pagamento da parte di Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante. Anche in questo caso non è certo quello che dice la norma. E anche qui siamo davanti all’ennesima correzione in corsa, per via amministrativa, di un Decreto scritto veramente male dal Ministero del Lavoro.
Il quadro sopra descritto è desolante e conferma che per l’erogazione del bonus di 200 euro sono state fatte scelte sbagliate che hanno reso estremamente complicata la sua gestione: solo per citarne alcune si parte dal riferimento allo sgravio dello 0,80% arrivando al requisito della retribuzione erogata nel mese di luglio. Non c’è nulla da fare, l’attuale Legislatore proprio non riesce a fare le cose semplici. La nostra conclusione è quindi ovvia: qualcuno dovrebbe avere il coraggio di chiedere scusa, ai lavoratori, alle aziende ed anche ai professionisti che li assistono.
Ancor meglio sarebbe ritirare il provvedimento e rivederlo semplificato prevedendo, ad esempio, la presentazione all’Inps, direttamente da parte del lavoratore (esiste lo Spid) o tramite un Patronato, di una istanza di accesso al beneficio senza coinvolgere i datori di lavoro nell’erogazione di importi irrisori la cui gestione, considerata la propensione del Legislatore di rendere tutto più farraginoso del necessario, porta a costi – in termini di tempo ma anche economici – assolutamente ingiustificati. Ma del resto abbiamo capito la regola aurea della nostra P.A.: quando non sei capace di fare una cosa, la deleghi ad altri. Rimettiamoci mano, insomma. E magari aggiungiamoci un poco di buona volontà per scriverlo, una volta tanto, in maniera decente e comprensibile, senza che vi sia la solita necessità di una raffica di chiarimenti o di integrazioni di prassi.
1. A. Borella, Le novità 2022 e la solita burocrazia Inps. Metti la cera, togli la cera, in questa Rivista, aprile 2022, pag. 32.
2. A. Borella, L’erogazione del bonus di 200 euro ai dipendenti. Un automatismo sì, ma previa dichiarazione, in questa Rivista, maggio 2022, pag