Cass., sez. Lavoro, Ord. 21 novembre 2024, n. 30080
La suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro, con l’Ordinanza 21 novembre 2024, n. 30080 si è di recente pronunciata in merito al complesso di tutele previste per i lavoratori diversamente abili. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado, nella misura in cui riconosceva la legittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di rientrare in servizio. Al lavoratore, malato oncologico e portatore di disabilità in forma grave, a seguito del superamento del periodo di comporto, era stato concesso un periodo di aspettativa non retribuita. Successivamente, il datore aveva più volte invitato il lavoratore a rientrare in servizio, mentre il lavoratore aveva chiesto di essere trasferito ad una sede più vicina rispetto alla sede originaria di lavoro, al fine di poter meglio conciliare esigenze di vita privata, legate anche alle cure oncologiche. Il datore non aveva accolto la domanda del lavoratore e, dopo reiterati solleciti per ottenerne il rientro, aveva licenziato il lavoratore. La Corte d’Appello aveva, infatti, ritenuto che non sussistessero ragioni tali da rendere impossibile continuare la terapia oncologica prescritta e contestualmente di riprendere (…) il lavoro nella sede di provenienza. Secondo la Corte d’Appello, dunque, la radicale omissione della prestazione da parte del lavoratore è un fatto oltremodo rilevante nella valutazione dei rispettivi inadempimenti e sarebbe stato onere di quest’ultimo dimostrare, non solo il proprio diritto ad essere trasferito ad altra sede di lavoro, ma anche l’impossibilità di prendere servizio nella sede di provenienza. Peraltro, la Corte territoriale aveva ritenuto che il datore di lavoro non fosse tenuto a valutare la sussistenza o meno della possibilità di adottare ragionevoli accomodamenti, funzionali a garantire un miglior impiego del lavoratore in considerazione delle sue patologie e limitazioni, non essendo stato dimostrato dal lavoratore che le condizioni di salute gli impedissero la ripresa del lavoro nella sede di sua occupazione prima dell’inizio della malattia, nonostante i fatti risalissero al periodo luglioagosto 2020, con il picco della pandemia Covid, dove gli spostamenti alla sede di provenienza avrebbero rappresentato un concreto pericolo per l’incolumità del lavoratore stesso. Il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso, cassando la sentenza, ritenendo che la sentenza impugnata abbia violato i diritti dei lavoratori diversamente abili, di cui all’art. 3, D.lgs. n. 216/2003, alla Dir. CE 78/2000, alla L. n. 104/92 ed alla Convenzione delle Nazioni Unite, nella misura in cui non riconosceva al lavoratore disabile le invocate tutele che tale complesso normativo appresta in casi come quello di specie. Infatti, pur essendo incontestabile che il lavoratore si trovasse in una condizione di disabilità rilevante secondo il diritto dell’Unione, la Corte territoriale aveva esplicitamente dichiarato di voler prescindere dalla valutazione di sussistenza o meno di una possibilità che il datore adottasse ragionevoli accomodamenti funzionali al miglior impiego del lavoratore in considerazione delle sue patologie e limitazioni, assumendo che, invece, fosse il lavoratore a dover dimostrare l’impossibilità di riprendere servizio nella sede di provenienza in ragione delle sue condizioni di salute. Tale orientamento risulta in contrasto con la speciale protezione che l’ordinamento – interno e comunitario – stabilisce per le persone con disabilità. Peraltro, la Corte territoriale, nell’applicare quanto previsto dell’art. 1460 c.c., secondo cui il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo qualora tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario a buona fede, avrebbe dovuto tenere in considerazione l’entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi del caso di specie e, in particolare, della concreta incidenza di detto inadempimento sulle esigenze di vita e familiari del lavoratore. La Cassazione ha, dunque, accolto il ricorso poiché il giudizio della Corte d’Appello non avrebbe dovuto prescindere dalla consistenza dell’obbligo di accomodamenti ragionevoli gravanti sul datore di lavoro nei confronti del lavoratore con disabilità, specie in ragione della peculiare protezione prevista dall’ordinamento a salvaguardia di fondamentali esigenze di vita e di salute. Alla luce di ciò, infatti, il rifiuto di accomodamento ragionevole costituisce atto discriminatorio e, come tale, affetto da nullità.