LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: la Corte Costituzionale mette in discussione il criterio dei 15 dipendenti per la tutela applicabile

di Paolo Galbusera e Andrea Ottolina, Avvocati in Milano

Con ordinanza del 26 febbraio 2021, il Tribunale del Lavoro di Roma aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 9, D.lgs. n. 23/2015 che, nell’ambito delle c.d. Tutele Crescenti, regola l’indennità spettante nel caso di licenziamento illegittimo intimato dalle c.d. piccole imprese, cioè da datori di lavoro che non occupano più di 15 dipendenti e che quindi non possiedono i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, Statuto dei lavoratori.

Come noto, tale norma dispone che per le piccole imprese, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il risarcimento spettante al lavoratore sia compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità. 

Secondo il Tribunale di Roma rimettente, l’art. 9 in argomento, nel prevedere un limite massimo di sole 6 mensilità di risarcimento, definito “del tutto inadeguato e per nulla dissuasivo”, non attuerebbe un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto, in quanto, dando rilevanza esclusivamente al numero di dipendenti, non permetterebbe di valorizzare le peculiarità di ciascun caso concreto, non garantirebbe un giusto ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore e non assolverebbe alla necessaria funzione deterrente rispetto a licenziamenti comminati in assenza di idonea giustificazione.

Con la sentenza n. 183 del 22 luglio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Roma, pur riconoscendone la fondatezza. In sostanza, la Corte ha effettivamente dato atto che il sistema di tutele previsto dall’art. 9 in questione “non attua quell’equilibrato componimento tra i contrapposti interessi, che rappresenta la funzione primaria di un’efficace tutela indennitaria contro i licenziamenti illegittimi”, evidenziando tuttavia di non poter porre rimedio a tale problematica, essendo il Legislatore il soggetto preposto a scegliere la più idonea tra la vasta gamma di alternative e soluzioni atte a superare le incongruenze censurate.

La Corte Costituzionale ha in ogni caso osservato che, in una realtà economica dominata dall’incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, la determinazione della tutela applicabile ai licenziamenti sulla base del numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro non è più logica né legittima, in quanto nell’attuale sistema di produzione, fortemente informatizzato, è possibile che imprese capaci di cospicui investimenti di capitali e di un consistente volume di affari possano comunque occupare un numero esiguo di dipendenti.

Alla luce di cio’, non sarebbe più necessario prevedere un sistema di tutele incentrato sul solo numero di dipendenti, avente quindi la finalità di non gravare di costi sproporzionati realtà produttive e organizzative che non siano  effettivamente inidonee a sostenerli

Nonostante la pronuncia di inammissibilità, la Corte ha quindi sottolineato l’urgenza di un intervento da parte del Legislatore, avvisando che “un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile” e la indurrebbe, ove nuovamente investita della medesima questione costituzionale, a provvedere direttamente ad intervenire sulla disciplina censurata.

Insomma, il percorso tracciato dalla Corte Costituzionale sembra chiaro: la storica distinzione tra aziende con più o meno di 15 dipendenti è destinata a venire meno? È possibile, anche se è difficile immaginare che il Legislatore, in particolare nella fase storica e politica che stiamo vivendo, possa in tempi brevi decidere di mettere mano ad un sistema che caratterizza in modo radicato la realtà socio-economica italiana. D’altra parte, non sempre l’evoluzione normativa riesce a stare al passo con l’evoluzione del mondo reale.

Il monito dato dalla Corte Costituzionale non puo’ tuttavia essere ignorato e sarà pertanto necessario tenere monitorate eventuali nuove questioni di legittimità costituzionale sollevate in futuro dalle sezioni Lavoro dei Tribunali italiani, in modo da non rischiare di trovarsi impreparati davanti alla possibilità di un cambio di sistema che avrebbe certamente una portata epocale.


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