Legittimi i controlli investigativi “difensivi” per confermare il licenziamento disciplinare

Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano

 Cass., sez. Lavoro, 21 novembre 2024, n. 30079

La vicenda nella quale viene coinvolta la Corte Suprema di Napoli prende avvio dall’impugnazione del licenziamento, confermato in secondo grado di giudizio, di un lavoratore che aveva eseguito attività lavorative personali durante il normale orario di lavoro. Il lavoratore, operaio addetto all’utenza sul territorio, veniva licenziato a seguito di plurimi addebiti, accertati in seguito ad indagine investigativa, anche mediante controlli tecnologici, e consistenti nella falsa attestazione dell’orario di interventi programmati, nell’essersi dedicato ad attività diverse durante l’orario di lavoro, percependo indebitamente la relativa retribuzione, nell’utilizzo abituale e costante dell’automezzo aziendale per scopi del tutto personali. La Corte territoriale aveva ritenuto la legittimità delle indagini investigative eseguite quali “controlli difensivi” volti ad accertare il compimento di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione; e aveva argomentato che il mandato all’agenzia investigativa era stato conferito a seguito di denuncia in relazione alla quale non sussistevano dubbi di autenticità e riguardante fatti addebitati al personale adibito allo svolgimento della propria attività in Comuni della Provincia di Napoli, rientranti proprio nella competenza dell’unità tecnica cui era proposto il lavoratore reclamante, ritenendo quindi che “la denuncia in atti fosse specifica”. Avverso alla sentenza di secondo grado ricorre il lavoratore, per avere il Giudice di Appello ritenuto legittime le indagini investigative attivate sulla sola base di meri sospetti sollecitati da generici esposti, oltre che per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la mancata esibizione al lavoratore della documentazione investigativa in sede di procedimento disciplinare. Gli Ermellini ritengono infondato il ricorso, confermando la legittimità dei controlli, anche tecnologici, che il datore di lavoro aveva posto in essere e motivando come segue la legittimità degli stessi. Fermo restando che il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, e si afferma reiteratamente che il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale”. Ad esempio, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo della Legge n. 104 del 1992. Ammessi sono invece i controlli difensivi, in particolare quelli definiti difensivi in senso stretto e riguardanti l’accertamento di condotte illecite ascrivibili, in base a concreti indizi, a singoli dipendenti, anche se questi si verificano durante la prestazione di lavoro. Questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, devono essere “mirati” ed “attuati ex post”, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto, perché solo a partire da quel momento, il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili anche in presenza di un sospetto di attività illecita. Avendo il datore di lavoro correttamente applicato il controllo, anche tecnologico, ex post rispetto alle segnalazioni di illecito ed al fondato sospetto, è infondato il primo motivo di ricorso ed è ritenuto infondato anche il secondo motivo del ricorso, in quanto la L. n. 300 del 1970, all’art. 7, non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa.


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