Legge di Bilancio – PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2026: adesione automatica, Tesoreria INPS e nuove regole fiscali

Stefano Sirocchi, Consulente del Lavoro in Milano

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MODIFICA TERMINI PER LA SCELTA

Con decorrenza dal 1° luglio 2026, viene modificata la disciplina del D.lgs. n. 252/2005 in materia di finanziamento dei fondi pensione con riferimento al conferimento del TFR e versamento della contribuzione. Con le modifiche apportate, è prevista per i dipendenti di prima assunzione, con esclusione del lavoro domestico, l’adesione automatica alla previdenza complementare, salvo rinuncia e scelta di mantenimento del TFR in azienda da effettuarsi entro 60 giorni dall’assunzione, in luogo dei precedenti 6 mesi. La scelta di mantenere il TFR in azienda (o Fondo di Tesoreria Inps per le aziende che integrano i requisiti dimensionali) può essere successivamente revocata. In mancanza di scelta, il datore di lavoro procede al conferimento del TFR alla forma pensionistica collettiva prevista da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Se sono presenti più forme pensionistiche collettive, la destinazione è individuata nella forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi o contratti, il conferimento è effettuato alla forma residuale, ossia al Fondo Cometa. La norma prevede inoltre che, salvo la sopra citata rinuncia entro 60 giorni, il datore di lavoro proceda, oltre al versamento dell’intero TFR maturato e maturando, anche al versamento della contribuzione periodica, da intendersi come complessiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi collettivi. Di fatto, quindi, viene ampliato il concetto di conferimento automatico non solo alle quote di TFR, come già avveniva a partire dal 2007, ma anche alla contribuzione, dovuta ai fondi secondo modalità e misure indicate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. Si ricorda che la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda corrisposta sia inferiore all’assegno sociale. Tale esonero non opera sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro. Fa eccezione l’ipotesi di adesione automatica al fondo residuale (Cometa), per la quale la norma prevede espressamente il solo conferimento del TFR, senza alcun riferimento alla contribuzione. La norma prevede infine una serie di adempimenti riservati al datore di lavoro in caso di adesione automatica alla previdenza complementare, nonché nelle ipotesi di prima assunzione o meno del lavoratore. In caso di adesione automatica il datore di lavoro deve:

• darne comunicazione alla forma pensionistica di destinazione;

• iniziare ad effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni entro cui il lavoratore può effettuare la rinuncia all’adesione automatica. Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è invece tenuto a fornire contestualmente all’assunzione la seguente informativa concernente:

• gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;

• il meccanismo di adesione automatica; • la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica;

• le diverse scelte disponibili e la relativa tempistica. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione (dal punto di vista del lavoratore), il datore di lavoro deve fornire, contestualmente all’assunzione, un’apposita informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta, facendosi rilasciare apposita dichiarazione, come peraltro già previsto dalla normativa previgente. Qualora il lavoratore abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto fornire un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica. Si ritiene che per i lavoratori già in forza che hanno espresso la volontà di non conferire il TFR alla previdenza complementare tale scelta a suo tempo manifestata continui ad avere validità. Si precisa che, in base alla nuova normativa, i contributi e le quote di TFR pervenuti ai fondi a seguito di adesioni non esplicite saranno investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio e rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente, ciò comporterà che, in determinati casi, il lavoratore “silente” sarà più o meno esposto al rischio di perdita del capitale investito in base a proprie caratteristiche personali o parametri statistici, a prescindere dal profilo che risulterebbe da una puntuale profilazione dell’investitore e delle sue propensioni.

CONFERIMENTO DEL TFR AL FONDO DI TESORERIA INPS

Viene modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria Inps del TFR maturando non conferito a fondi di previdenza complementare. Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria Inps coinvolgeva esclusivamente i datori di lavoro del settore privato che avessero raggiunto la soglia occupazione di 50 dipendenti in una delle seguenti situazioni:

• Per le aziende già esistenti al 31 dicembre 2006, la soglia dimensionale era determinata sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, senza rilevanza delle variazioni intervenute negli anni successivi.

• Per le aziende avviate dopo il 31 dicembre 2006, il parametro è la media annuale dei dipendenti occupati nell’anno di inizio attività, non rilevando ai fini dell’obbligo il superamento della soglia in anni successivi. Tale regola rimane in vigore per le aziende neocostituite. La nuova norma rimodula l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps, incidendo sui criteri di individuazione dei datori di lavoro privati interessati dall’obbligo. Con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono ricompresi nell’obbligo anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dei 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente all’anno del periodo di paga considerato. Tale verifica per le società già costituite al 31 dicembre 2025 va effettuata sul solo anno 2025, con obbligo di versamento a partire dal 2026, non rilevando eventuali superamenti della media occupazionale in anni precedenti, poi rientrati sotto soglia. L’effetto della nuova norma, per gli anni 2026 e 2027, non opera qualora la media annuale del relativo anno precedente sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti. Con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, è invece prevista la riduzione a 40 del numero di lavoratori dipendenti a partire dal quale si applica l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. L’obbligo non ha effetto sui lavoratori che già hanno scelto di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare. Con riferimento a tali lavoratori, pertanto, i datori di lavoro continuano a non avere alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. Si precisa che, per l’attuazione operativa, l’Inps si è espresso con la circolare numero 12 del 5 febbraio 2026, confermando la metodologia di calcolo della soglia dimensionale già prevista dalla circolare Inps n. 70/2007. Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it. Effettuate le verifiche del caso, l’Inps rilascerà il codice autorizzazione 1R. I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare del 5 febbraio, pertanto entro le denunce di competenza aprile 2026. A tale fine viene istituito nel flusso Uniemens, il nuovo codice causale “CF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”. Si segnala che in caso di operazioni straordinarie quali cessioni di ramo d’azienda su cui si trovino occupati lavoratori per cui è dovuto il versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo permarrà, limitatamente a quei lavoratori, anche in capo al nuovo datore di lavoro non altrimenti obbligato. Questa regola è rimasta invariata rispetto alla normativa già in essere. Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione 1R, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari. Si ricorda infine che rimane confermata la procedura secondo la quale, in caso di liquidazione del TFR conferito a tesoreria ad un lavoratore che abbia cessato il rapporto, essa avverrà mediante anticipazione in busta paga e conguaglio fino a concorrenza dei contributi a debito del mese. Nel caso in cui la somma del TFR sia superiore al debito contributivo del mese occorrerà procedere con richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps che sarà cura del datore di lavoro effettuare. L’istituto liquiderà quindi il TFR direttamente al lavoratore compatibilmente con i tempi tecnici di recepimento dei flussi Uniemens con i dati inerenti all’ultima mensilità del lavoratore cessato.

FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1° luglio 2026, viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8, co. 4 e 6 del D.lgs. n. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300,00 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo Irpef dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Consegue il coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006: ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di cui al comma 4 pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo. Ad esempio

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