Legge di Bilancio per il 2019: sintesi delle principali novità per il Lavoro

a cura della Redazione delle Notizie Flash, ANCL UP Milano

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, nel Supplemento Ordinario n.62, la Legge 30 dicembre 2018 n.145 che riguarda il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Le norme, fatte salve singole, specifiche decorrenze, sono entrate in vigore il 1°gennaio 2019.

Di seguito le principali novità che interessano l’area Lavoro:

art. 1, CommaArgomento
78 – 81

Credito d’imposta formazione 4.0

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Prorogata, dunque, la misura anche al 2019.

247

Occupazione Mezzogiorno

Previste misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti con meno di 35 anni nonché per quelli di età superiore privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Lo stanziamento è pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Attenzione: per i soggetti sopra richiamati, la legge ha disposto che l’esonero contributivo già previsto dal Decreto Dignità dell’agosto scorso (art. 1-bis, co.1) si applichi nella misura del 100%; esso è altresì cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

251– 252

Proroga mobilità in deroga

Ne è prevista la concessione nel limite massimo di dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la CIG in deroga per il periodo che va dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI. A tali soggetti, dal 1° gennaio 2019, sono applicate specifiche misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale .

255

Reddito di cittadinanza

Al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest’ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione finanziaria per il 2019 e successivi anni. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stabilite, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Attenzione: fino alla data di entrata in vigore delle misure appena richiamate nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI).

256

Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani

Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il fondo di cui all’epigrafe; prevista una dotazione finanziaria per gli anni dal 2019 in poi. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse indicate, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

258 – 259

Centri per l’impiego

Nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza,

– un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l’impiego, al fine del loro potenziamento e

– un importo fino a 10 milioni di euro per l’anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell’ANPAL Servizi Spa.

A decorrere dall’anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse all’uopo stanziate tra le regioni interessate.

Le regioni possono destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego.

260

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (ex art. 34, co. 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448)

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

261 – 263, 267 – 268

Trattamenti pensionistici: riduzione

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione

– pari al 15% per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro,

– pari al 25% per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro,

– pari al 30% per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro,

– pari al 35% per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e

– pari al 40% per la parte eccedente 500.000 euro.

 

Attenzione: La riduzione (i) si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267; (ii) non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo (co. 267).

 

I predetti importi sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Attenzione: Per effetto dell’applicazione di quanto precede, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

 

Esclusioni: Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui ai riportati commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, e alla L. 3 agosto 2004, n. 206.

278

Estensione delle norme sul congedo obbligatorio del padre al 2019 (c.d. congedo Fornero)

L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (introdotte in via sperimentale) è prorogata anche per il 2019.

Inoltre, si ricorda che la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stata aumentata

– a due giorni per l’anno 2017,

– a quattro giorni per l’anno 2018 e

– ora a cinque giorni per l’anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al D.M. 22 dicembre 2012.

Per gli anni 2018 e 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Rispetto al recente passato, dunque, si passa dai 4 giorni obbligatori + 1 facoltativo in alternativa alla madre a 5 giorni di congedo obbligatorio (confermato  +1 giorno facoltativo in alternativa alla madre).

281

Sistema duale

Limitatamente all’esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all’art. 1, co. 110, lett. b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (ex art. 18, co. 1, lett. a), D.l. 29 novembre 2008, n. 185).

285

Anpal

Le somme che non sono state spese in attuazione dell’art. 10, D.l. n. 91/17 – trattasi, in breve, delle somme volte a facilitare la ricollocazione dei lavoratori al Sud – restano acquisite all’Anpal e destinate a interventi di politica attiva del lavoro.

290

Apprendistato: incentivi

Ridefiniti gli stanziamenti per gli incentivi legati al contratto di apprendistato già previsti dal D.lgs. n. 150/15, art. 32, co. 1: esclusione contributo di licenziamento, aliquota ridotta al 5%, sgravio dei contributi carico datore di finanziamento dell’ASPI e dello 0,30% per la formazione professionale.

291, 294 -295

Incentivi per assunzioni nel settore dell’autotrasporto

Nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2019 spetta un rimborso in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi nel caso di assunzione a tempo indeterminato di conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2019 inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione. I datori di lavoro interessati sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, alle imprese spetta una detrazione totale dall’imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d’imposta.

Come avviene il rimborso?

– il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

– nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dal 1° gennaio 2019, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di legge indicati.

Modalità di richiesta e di erogazione del rimborso sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dall’1.1.2019.

Somme escluse dal rimborso: sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

403

Decreto Dignità – lavoro a termine

Si prevede la non applicabilità della recente disciplina in materia di contratti a tempo determinato e in somministrazione (art. 1, 2, 3 del D.l. n.87/2018), oltre che per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, anche per:

–        i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private (incluse le filiazioni di università straniere);

–        gli istituti pubblici di ricerca;

–        le società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

435

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Previsto un incremento a decorrere dal 2019 per un importo pari a 1 milione di euro annui.

459

Fondo per le politiche giovanili

Previsto un incremento a decorrere dal 2019 per un importo pari a 30 milioni di euro l’anno.

445

Potenziamento Ispettorato

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021.

445

Aumento sanzioni per il contrasto al sommerso e per la sicurezza sul lavoro

Le sanzioni aumentano del 20% in caso di:

·         lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

·         violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco;

·         violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale;

·         altre ipotesi individuate da apposito D.M.

Sono aumentati, inoltre, del 10% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sanzionate in via amministrativa o penale.

Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (si v. anche Circ. INL n. 2/2019; Ris. Ag.E. n. 7/E per istituzione codice per versamento in F23 della maggiorazione).

485

Congedo di maternità: novità

Le mamme lavoratrici potranno – dal 2019 – usufruire del congedo di maternità interamente dopo l’evento parto (in alternativa alla formula 1+4 o 2+3). Esse potranno dunque lavorare fino al parto e godere dell’integrale astensione dal lavoro – che resta ferma a 5 mesi – successivamente. Necessario, a tale fine, che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

486

Lavoro agile

Modifica al lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017: è prevista la priorità di accesso al lavoro agile per le lavoratrici, nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità.

La norma si applica ai datori di lavoro pubblici e privati che stipulino accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile.

520

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Incrementata la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2019.

533

Agevolazioni disabili

L’INAIL rimborserà al datore di lavoro il 60% della retribuzione dal medesimo corrisposta – fino ad un massimo di 12 mesi – al lavoratore disabile destinatario di un progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito di un apposito progetto di reinserimento. Tale progetto può essere proposto dal datore di lavoro ed approvato dall’INAIL.

533

Assegno di ricollocazione

A decorrere dal 1  gennaio 2019, l’INAIL concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione (art. 23, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150), rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, saranno definite le modalità di finanziamento.

534

Infortuni domestici

Modificata la Legge n. 493/99 recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici.

706 – 709

Bonus “giovani eccellenze”

Introduzione di uno sgravio totale annuale fino ad un massimo di 8 mila euro (premi Inail esclusi) nel caso di assunzione – da parte di datori di lavoro privati – a tempo indeterminato o trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti stabili nel 2019.

I soggetti da assumere devono possedere i seguenti requisiti:

·         laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 30 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute;

  • dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 e prima di aver compiuto 34 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute.

L’esonero è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

L’INPS provvederà, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell’esonero.

784

Alternanza scuola-lavoro

La Legge di Bilancio interviene anche sull’alternanza-scuola-lavoro che cambia, a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, il nome in “Percorsi per le competenze trasversali”.

Inoltre, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, essi sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

 1085 – 1086

Abrogazione deduzioni e credito d’imposta Irap

Nell’ambito della disciplina Irap vengono abrogati:

– la deduzione, per un importo fino a 15mila euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21mila euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;

– il credito d’imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.lgs. n. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

1121 –  1126

Revisione tariffe INAIL

È prevista la revisione tariffe INAIL, che dovrebbe consentire un risparmio dei premi dovuti per l’assicurazione.

 

ATTENZIONE! rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione (Inail, Avvisi e scadenze 4 gennaio 2019; Circ. Inail 11 gennaio 2019, n. 1).

1134

Agenti, mediatori e spedizionieri

La legge ha riaperto dall’1/1/2019 e fino al 31/12/2019 il termine per comunicare al RI/REA l’aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi o per iscriversi nella sezione speciale REA persone fisiche.

 

1136

Uniemens: settore agricolo

Differito dal gennaio 2019 al gennaio 2020 l’obbligo di adozione del sistema UniEmens per il settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2020 (Msg. Inps 22 gennaio 2019, n. 278).