Legge di Bilancio – FONDO DI TESORERIA INPS: nuova verifica dinamica dell’obbligo di versamento del Tfr
Mariagrazia di Nunzio, Consulente del Lavoro in Milano
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La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta in modo incisivo sull’art. 1, comma 756, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge n. 199/2025, riscrivendo il perimetro dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria presso l’Inps e introducendo un sistema fondato su soglie dimensionali progressive e su una verifica annuale del requisito occupazionale. In attuazione di tale intervento normativo, l’Inps, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, ha fornito le prime indicazioni amministrative e operative, chiarendo criteri di calcolo, decorrenze e modalità di assolvimento dell’obbligo contributivo. La riforma segna un netto superamento dell’impostazione previgente, fondata sulla cristallizzazione del requisito dimensionale nel solo anno di avvio dell’attività: il nuovo impianto introduce invece un modello dinamico, nel quale l’obbligo può sorgere anche in anni successivi, in presenza del raggiungimento delle soglie occupazionali previste dal legislatore.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Nella disciplina antecedente alla Legge di Bilancio 2026, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps era circoscritto ai datori di lavoro del settore privato con almeno 50 dipendenti, calcolati:
• per le aziende già attive al 31 dicembre 2006, sulla base della media annuale 2006;
• per le aziende costituite successivamente, sulla base della media annuale dell’anno di inizio attività. Il mancato raggiungimento della soglia nel primo anno di attività comportava l’esclusione definitiva dall’obbligo, indipendentemente dagli incrementi occupazionali successivi. La Legge di Bilancio 2026 interviene proprio su questo punto, estendendo l’obbligo anche ai datori che raggiungano la soglia dimensionale negli anni successivi all’avvio dell’attività, introducendo inoltre soglie progressive nel tempo.
L’AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI DATORI OBBLIGATI
Con la nuova formulazione normativa viene previsto che:
• dal 1° gennaio 2026, sono obbligati anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale negli anni successivi all’inizio dell’attività, assumendo come riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente;
• per il biennio 2026–2027, l’obbligo opera solo se tale media non è inferiore a 60 dipendenti;
• dal 2028 al 2031, trova applicazione la soglia ordinaria di 50 dipendenti;
• dal 1° gennaio 2032, l’obbligo si estende ai datori che occupano almeno 40 dipendenti, sempre calcolati sulla media dell’anno precedente. La circolare chiarisce espressamente che, nel silenzio della norma per il periodo 2028– 2031, continua ad applicarsi il limite ordinario dei 50 addetti già previsto dalla disciplina generale.
LA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO DIMENSIONALE
Il requisito dimensionale deve essere verificato ogni anno, sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga cui si riferiscono gli accantonamenti. In termini operativi:
• per i periodi di paga del 2026, si considera la media dei dipendenti del 2025;
• per i periodi di paga del 2027, la media del 2026, e così via. Se il datore non raggiunge la soglia nell’anno di riferimento, non sorge l’obbligo per l’anno successivo; tuttavia, una volta che la soglia viene superata, eventuali riduzioni successive dell’organico non fanno venir meno l’obbligo. La circolare precisa inoltre che la media deve essere calcolata solo sui mesi di effettiva attività, escludendo eventuali periodi di sospensione aziendale.
AZIENDE GIÀ COSTITUITE E AZIENDE DI NUOVA COSTITUZIONE
– Aziende già costituite entro il 2024 Per tali datori, la prima verifica va effettuata con riferimento alla media dei lavoratori in forza nel 2025. Se la media raggiunge almeno 60 addetti, l’obbligo di versamento sorge dal 1° gennaio 2026.
– Aziende costituite nel 2025 o successivamente La circolare ribadisce che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi la regola previgente: se nel primo anno di attività viene raggiunta la media di 50 dipendenti, l’obbligo sorge immediatamente, a decorrere dal mese di inizio attività, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte per gli anni successivi.
CALCOLO DEGLI ADDETTI: CRITERI CONFERMATI
La circolare richiama espressamente la circolare Inps n. 70/2007, ritenuta tuttora applicabile anche ai nuovi limiti dimensionali. In sintesi: • si computano tutti i lavoratori subordinati, inclusi i dirigenti;
• i part-time sono computati in proporzione all’orario;
• i lavoratori assenti contano, se non sostituiti;
• i lavoratori somministrati contano in capo all’agenzia;
• i distaccati contano in capo al distaccante;
• i soci di cooperativa contano se titolari di rapporto subordinato. Il calcolo avviene mediante le giornate teoriche previdenziali (312 annue). Il valore soglia resta:
• 18.720 giornate per 60 dipendenti,
• 15.600 per 50 dipendenti,
• 12.480 per 40 dipendenti.
Non sono previsti arrotondamenti: valori pari a 59,99 – 49,99 – 39,99 non fanno scattare l’obbligo.
DECORRENZA, ARRETRATI E FLUSSI UNIEMENS
Il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria:
• è mensile;
• segue le ordinarie scadenze contributive (entro il giorno 16 del mese successivo);
• non può beneficiare di alcuna agevolazione contributiva.
Per i periodi pregressi, la circolare consente il versamento entro il terzo mese successivo alla pubblicazione (16 maggio 2026), utilizzando nel flusso Uniemens il nuovo codice causale CF05, istituito per gli arretrati TFR ex Legge n. 199/2025.
ESEMPI
Di seguito alcuni esempi al fine di chiarire l’impatto concreto della riforma:
Azienda costituita nel 2025
• Media inferiore a 50 dipendenti nel 2025 Nel 2026 il datore di lavoro non è tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. A partire dal 2027, la sussistenza dell’obbligo sarà verificata annualmente sulla base della media dei dipendenti dell’anno precedente.
• Media pari o superiore a 50 dipendenti nel 2025 Nel 2026 il datore di lavoro è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria anche del TFR maturato nel 2025, comprensivo della relativa rivalutazione.
Azienda costituita nel 2026
• Media inferiore a 50 dipendenti nel 2026 Nel 2027 il datore di lavoro non è tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. Dal 2028, la verifica dell’obbligo sarà effettuata sulla base della media dei dipendenti dell’anno precedente.
• Media pari o superiore a 50 dipendenti nel 2026 Nel 2027 il datore di lavoro è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria anche del TFR maturato nel 2026, comprensivo della rivalutazione.
Azienda costituita nel 2024
• Media inferiore a 50 dipendenti nel 2024 e media inferiore a 60 dipendenti nel 2025 Nel 2026 il datore di lavoro non è tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. A partire dal 2027, la verifica dell’obbligo sarà effettuata annualmente sulla base della media dei dipendenti dell’anno precedente.
• Media pari o superiore a 50 dipendenti nel 2024 Nel 2025 il datore di lavoro ha già provveduto al versamento del TFR maturato nel 2024, comprensivo della rivalutazione, in applicazione della disciplina previgente.
Dal 2026 il datore di lavoro continua a versare il TFR al Fondo di Tesoreria.
Azienda costituita nel 2015
• media inferiore a 50 dipendenti nel 2015 (anno di costituzione);
• nel 2020, pur in presenza di 100 dipendenti, non sorge l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, in base alla disciplina allora vigente. A partire dall’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, si distinguono le seguenti situazioni:
◊Media inferiore a 60 dipendenti nel 2025 Nel 2026 il datore di lavoro non è tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. Dal 2027, la sussistenza dell’obbligo sarà verificata annualmente sulla base della media dei dipendenti dell’anno precedente.
◊ Media pari a 60 dipendenti nel 2025 Nel 2026 il datore di lavoro è tenuto al versamento del TFR maturato a decorrere dal 2026 al Fondo di Tesoreria.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’intervento normativo e le istruzioni Inps determinano un significativo ampliamento della platea dei datori obbligati, con effetti strutturali sulla gestione finanziaria del TFR in azienda. La riforma impone ai datori di lavoro e ai consulenti un monitoraggio annuale e dinamico della forza lavoro, superando definitivamente l’approccio statico fondato sul solo anno di avvio dell’attività. In questo contesto, assume un ruolo centrale la corretta ricostruzione della media occupazionale e l’adeguamento tempestivo degli adempimenti contributivi, al fine di evitare omissioni contributive e conseguenti recuperi da parte dell’Istituto.