Con la sentenza n. 19/2025, la Corte dei Conti, sez. del Veneto, accogliendo il ricorso di un allenatore di calcio giovanile, pensionato con “quota 100”, contro il provvedimento Inps di recupero della pensione, ha precisato che la natura dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico non sempre può “essere concepita come una stabile ed effettiva occupazione lavorativa”, tale da giustificare il recupero delle somme pensionistiche liquidate.
IL CASO AFFRONTATO DALLA CORTE
Il contenzioso trae origine nel 2024, quando l’Inps territorialmente competente comunica ad un allenatore di calcio giovanile dilettantistico, pensionato con “quota 100”, di aver provveduto a ricalcolare il suo trattamento pensionistico a causa della sua incumulabilità ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.l. n. 4/2019¹, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti negli anni 2023 e 2024, avendo lo stesso ricevuto, da parte di una ASD (associazione sportiva dilettantistica), la somma di 400,00 euro mensili in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere sportivo-dilettantistico. A seguito di tale ricalcolo l’istituto liquidava in euro 29.752,80 l’importo lordo da restituire in quanto ritenuto indebitamente percepito e avverso la comunicazione l’allenatore presentava quindi regolare ricorso richiedendo alla Corte dei Conti, in via principale, di dichiarare illegittima la richiesta avanzata e “in via subordinata, di ricalcolare il trattamento pensionistico per i soli mesi in cui si era verificata l’incumulabilità tra il compenso sportivo dilettantistico e la pensione “quota 100”.
IL RAGIONAMENTO DEL GIUDICE CONTABILE
Partendo dai contributi recentemente offerti dalla Corte costituzionale², la quale, in relazione al divieto di cumulo in esame, aveva già avuto modo di chiarire che sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale, il legislatore ha ragionevolmente preteso l’uscita dal mercato del lavoro del pensionato beneficiario di “quota 100”, rilevando a tal proposito la differente natura del rapporto di lavoro (subordinato/autonomo ovvero autonomo occasionale), eventualmente concluso, il Giudice Contabile, accogliendo il ricorso, ha escluso che attraverso la conclusione del contratto di collaborazione continuativa e coordinata con l’associazione sportiva, l’allenatore si sia reimmesso nel mercato del lavoro nei termini intesi dalla norma. In particolare, secondo il Giudice delle Leggi, richiamato dalla Corte dei Conti veneta, il legislatore ha espressamente ed esclusivamente ammesso la cumulabilità tra la pensione raggiunta con “quota 100” e l’attività di lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000,00 euro annui, sul presupposto che il rispetto di tale soglia non si riflette in alcun modo sul sistema previdenziale, non essendo prevista alcuna iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata Inps³. Sulla scorta di tale assunto, non può che essere fatto espresso parallelismo a quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021), che ha introdotto, specularmente, una soglia di esenzione contributiva di 5.000,00 euro annui di compensi percepiti, pur nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa, fiscalmente assimilata al reddito da lavoro dipendente ma “previdenzialmente” assorbita nella Gestione Separata Inps, così come l’attività autonoma occasionale⁴. Non solo, evidenzia il Giudice, ai fini della reale valutazione del reinserimento del mondo del lavoro quale causa di incumulabilità della prestazione, rileva altresì la particolare natura del rapporto di lavoro in esame (sport dilettantistico) caratterizzato dalla necessità di tutela speciale da parte dell’ordinamento per ragioni di rilievo sociale. In effetti, una genuina collaborazione sportiva dilettantistica “stagionale”, caratterizzata da compensi limitati, e da un’apprezzabile esistenza di “coordinamento⁵”, o al più di “etero-organizzazione⁶”, mal si presta ad essere rigidamente equiparata ad un reinserimento lavorativo come potrebbe essere l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con peraltro conseguenze previdenziali immediate, non essendo prevista, in tal caso, alcuna soglia di esenzione previdenziale. Infine, osserva la Corte, il rispetto della predetta soglia di 5.000,00 euro a titolo di compensi per lavoro sportivo dilettantistico non determina nemmeno la cessazione della percezione dell’indennità NASpI, atteso che, evidentemente, si presuppone, anche in tal caso, che il lavoratore non possa ritenersi effettivamente reinserito nel mercato del lavoro⁷.
CONCLUSIONI
La natura del rapporto sportivo dilettantistico, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ex D.lgs. n. 36/2021, nonché la sua disciplina, a parere della Corte dei Conti coinvolta, escludono, almeno fino alla soglia di 5.000,00 euro, il verificarsi di quelle condizioni (reimmissione effettiva nel mercato del lavoro ed effetti sul sistema previdenziale) che determinano, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata, la legittima applicazione del divieto di cumulo di cui all’art.14, comma 3, del D.l. n. 4/2019, offrendo al momento, in attesa di ulteriori auspicati contributi, possibilmente da parte dello stesso Inps, un precedente rassicurante per tutti gli operatori del settore sportivo dilettantistico.
¹. “La pensione (di cui al comma 1) (c.d. “quota 100″ N.d.A.) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
². Sentenza n. 234 del 24 settembre 2024.
³. “A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”. (Art. 44, comma 2, del D.l. n. 269/2003).
⁴. “L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui” (art. 8-bis, D.lgs.n. 36/2021).
⁵. “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” (art. 409 comma, 2 c.p.c.).
⁶. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015, “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” ad esclusione, tra le varie, delle “collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.”. (comma 2).
⁷. Msg. Inps n. 2985/2024.