La stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori disabili è legittima perché favoriscono l’inserimento lavorativo

Angela Lavazza , Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, 7 novembre 2024, n. 28657

La Corte di Appello di L’Aquila respingeva l’appello, proposto da un lavoratore disabile, contro la sentenza del Tribunale di Chieti, la quale aveva rigettato il ricorso. Il lavoratore aveva chiesto la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, sin dall’inizio del rapporto di lavoro, con conversione in contratto a tempo indeterminato, più un’altra serie di lamentele. Nel ritenere inammissibili gran parte dei motivi del ricorso in quanto il ruolo ricoperto dal lavoratore nell’organizzazione del lavoro dell’impresa era perfettamente conforme sia alla categoria di operaio sia alla qualifica ed alle mansioni di inquadramento, riscontrando quindi perfetta aderenza delle mansioni svolte con quelle di inquadramento. La Suprema Corte ritiene invece fondata la richiesta di risarcimento del danno che è conseguito alla modifica unilaterale dell’orario di lavoro da parte del datore di lavoro. Ebbene, il comma 3 dell’art. 10, D.lgs n. 81/2015, richiamato dal lavoratore ricorrente, recita che lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ad un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. Le “clausole elastiche” cui si riferisce la norma sono quelle relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Nel caso in specie, il datore di lavoro aveva unilateralmente modificato la collocazione temporale della sua prestazione lavorativa rispetto a quanto indicato nel contratto individuale. Orbene, il vigente art. 5, D.lgs n. 81/2015, al comma 2, conferma che nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il carattere bilaterale della volontà in ordine alla riduzione dell’orario di lavoro nel contratto part time comporta che ogni modifica dell’orario pattuito non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell’attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti. Tutto ciò considerato, l’unilaterale modifica della pattuita collocazione temporale dell’orario part time costituisce indubbiamente un inadempimento del datore di lavoro. La Suprema Corte ritiene che ad un lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, in base alla normativa sull’avviamento dei disabili ex lege n. 68/1999, a causa di una modifica della collocazione temporale della prestazione, in assenza di ius variandi in capo al datore di lavoro, sia certamente risarcibile un danno. Infatti, ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale, con una determinata collocazione temporale dell’orario di lavoro, che sia stata concordata con il datore di lavoro nel contratto individuale di assunzione, rende programmabile un altrettanto determinato tempo libero, in funzione anche di un più pronto recupero delle energie psicofisiche del prestatore di lavoro, se non di cure e terapie che costui debba seguire in relazione alla sua disabilità. La regola generale stabilisce pertanto che il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Pertanto la Suprema Corte accoglie il ricorso sulla richiesta di risarcimento del danno dichiarando inammissibili i restanti, affermando il seguente principio di diritto: “ La stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori disabili è legittima allorché rientrante nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dalla L. n. 68/1999, art. 11, volte a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili ed a disciplinare le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare”.


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