LA PATENTE A PUNTI Valutazione dei rischi e formazione nel Decreto Legge PNRR

Nina Catizone, Consulente del Lavoro in Torino

Due sono gli obblighi su cui maggiormente punta il Decreto Legge PNRR n. 19 del 2 marzo 2024 in quell’art. 29, comma 19, che introduce modifiche al D.lgs. n. 81/2008, nel dichiarato intento di “rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”: la valutazione dei rischi e la formazione. Basti pensare che, dal 1° ottobre 2024, all’esito peraltro della necessaria integrazione del portale nazionale del sommerso, imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili debbono essere in possesso di apposita patente a punti rilasciata dall’I.N.L. a condizioni espressamente indicate, e che coerentemente tra gli obblighi del committente (o responsabile dei lavori) previsti nell’art. 90, comma 9, D.lgs. n. 81/2008, vengono inseriti due nuovi obblighi: anzitutto, un nuovo obbligo espressamente punito con la mera sanzione amministrativa pecuniaria dal nuovo art. 157, comma 1, lettera c), di verificare nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, il possesso della patente (per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestato di qualificazione SOA); e inoltre l’obbligo di trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, anche una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del possesso della patente. Si tratta di modifiche che hanno sollevato tra più parti critiche radicali. Più utile ci sembra una analisi costruttiva anche in vista della conversione parlamentare del Decreto legge PNRR, e, in particolare, una analisi che consenta alle imprese di fornire risposte convincenti ai problemi ermeneutici originati dall’attuale testo normativo. Entrano qui in gioco le condizioni espressamente indicate per il rischio della patente a punti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37; c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Consideriamo, anzitutto, l’adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37, D.lgs. n. 81/2008. Si tratta di un adempimento in effetti previsto dall’art. 37, comma 7, D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla L. n. 215/2021, e, anzi, di un adempimento più che mai prezioso, ove si consideri che, alla stregua dei consolidati insegnamenti della Corte di Cassazione, il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di analizzare i rischi e individuare le misure di prevenzione contro tali rischi alla luce della “migliore evoluzione della scienza tecnica”, senza che “Il conferimento ad altri dell’incarico di redigere il DVR lo esoneri il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia”. Solo che questo adempimento è condizionato a un Accordo StatoRegioni da adottare entro il 30 giugno 2022, ma a tutt’oggi purtroppo non ancora adottato. Sicché allo stato attuale la condizione prevista dal D.l. PNRR finisce per essere applicabile esclusivamente nell’ipotesi contemplata dal nuovo art. 73, comma 4-bis, inserito nel D.lgs. n. 81/2008 dal D.l. Lavoro convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85: il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Norma, si badi, appositamente sanzionata dal modificato art. 87, comma 2, lettera c), D.lgs. n. 81/2008, senza che allo scopo sia richiesta la violazione dell’Accordo Stato-Regioni promesso per il 30 giugno 2022. A creare dubbi interpretativi provvede anche un’altra condizione per il rilascio della patente a punti: l’adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008. E ciò perché in base all’art. 3, comma 1, D.lgs. n. 81/2008 “nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26”. Ora, dall’art. 21 si desume che i lavoratori autonomi, lungi dall’essere titolari di “obblighi” formativi, “relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”. In attesa di un auspicabile raccordo in sede di conversione in legge del D.l. n. 19/2024, non resta altra strada se non quella di sostenere che nel frattempo la formazione costituisce, sì, una facoltà del lavoratore autonomo, ma che ciò non toglie che altri soggetti -a partire dal committente- siano obbligati a verificare l’effettivo esercizio di tale facoltà da parte del lavoratore autonomo. Tanto più che in un contesto quale quello dei cantieri temporanei o mobili l’art. 29, comma 19, D.l. n. 19/2024 esige il possesso della patente da parte del lavoratore autonomo mediante un’apposita modifica di quell’art. 90, comma 9, D.lgs. n. 81/2008 che, proprio nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, pone a carico del committente (o responsabile dei lavori), gli obblighi da rispettare anche in caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo: ivi compreso ora l’obbligo di verificare il possesso della patente. Anche un requisito come il “possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” solleva un dubbio ermeneutico: si tratta di una formulazione atta a ricomprendere le ipotesi in cui il DVR risulti, sì, elaborato e dunque posseduto dal datore di lavoro, ma sia a ben vedere incompleto, inadeguato? La lettera della norma induce a rispondere di no. Nel qual caso, si aprirebbe la strada al rilascio della patente a punti anche in casi in cui il datore di lavoro abbia violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi. Non manca un precedente: l’Allegato I del D.lgs. n. 81/2008 contenente l’elenco delle gravi violazioni comportanti la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza. Dove per prima si indica la “mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi”. E non a caso, nella circolare n. 4/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si affermò che “in considerazione del tenore letterale della previsione, si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008”.


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