La riforma della procedura di mediazione è arrivata ad un passaggio fondamentale con l’approvazione, lo scorso 10 ottobre, del Decreto legislativo n. 149/2022.
Le novità entreranno in vigore il 30 giugno 2023, ed il loro tenore conferma la volontà del legislatore di considerare la mediazione come lo strumento che, favorendo una soluzione non contenziosa, rappresenta per le parti un’effettiva e conveniente alternativa al processo civile.
L’intervento, innanzi tutto, amplia le aree per le quali la mediazione è obbligatoria, in quanto il nuovo art. 5 del D.lgs. n. 28/10 aggiunge le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, società di persone e subfornitura. Dopo aver allargato il campo d’azione la riforma risolve definitivamente il controverso dibattito processuale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: posto che la mediazione non è obbligatoria qualora l’azione giudiziaria sia promossa con ricorso per decreto ingiuntivo, nel caso di sua opposizione l’art. 5-bis, ritornando operativa la condizione di procedibilità, indica nel creditore ricorrente la parte onerata a proporre la domanda di mediazione. In tema di mediazione condominiale viene finalmente semplificata la possibilità per il condominio di aderire alla procedura, eliminando il farraginoso iter che prevedeva, dopo aver ricevuto la richiesta di mediazione, il differimento del primo incontro e la convocazione dell’assemblea al fine di decidere l’adesione o meno alla mediazione. Con il nuovo art. 5-ter l’amministratore è legittimato ad attivare il procedimento, ad aderirvi e a parteciparvi e l’assemblea sarà coinvolta nel momento in cui dovrà decidere se approvare l’accordo emerso nel corso della mediazione o la proposta conciliativa eventualmente formulata dal mediatore. Come previsto nella legge delega viene valorizzata la mediazione demandata: ai sensi dell’art. 5-quater il giudice – anche in sede d’appello – tenendo conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione, del comportamento delle parti e di ogni altra circostanza, può liberamente disporre la mediazione con ordinanza motivata, che diventa altresì oggetto di specifica rilevazione statistica, così come tutte le controversie definite a seguito di tale provvedimento.
Sempre in tale ottica la mediazione entra sia nel percorso formativo del magistrato che nella sua valutazione ex art. 11, D.lgs. n. 160/2006, in quanto la frequentazione a seminari e corsi in tema di mediazione, nonché il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi, costituiscono, secondo l’art. 5-quinques, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
Riguardo la struttura della procedura la riforma ribadisce che la durata non può essere superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di deposito della domanda o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa in caso di mediazione demandata, e tuttavia precisa che tale termine è prorogabile di ulteriori tre mesi con accordo scritto delle parti. Rilevato che nella prassi il termine di tre
mesi, per la sua obiettiva brevità, viene abitualmente derogato dalle parti, e che le procedure possono avere una durata superiore a sei mesi, occorrerà verificare se anche l’ulteriore termine, come suggeriscono logica e diritto, sia disponibile dalle parti.
Completamente rivoluzionato è il primo incontro, non più di natura informativa e di verifica riguardo la possibilità di iniziare la procedura, in quanto già in tale occasione il mediatore, dopo aver esposto la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, dovrà adoperarsi affinché sia raggiunto un accordo tra le parti che, prosegue il nuovo art. 8, dovranno partecipare personalmente e, unitamente agli avvocati, cooperare lealmente e in buona fede per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. In altre parole, viene esautorata la mera funzione di “filtro” riconosciuta al primo incontro che, nella nuova versione, prevede fin da subito l’ingresso delle parti – qualora siano entrambe presenti – nel merito della controversia. Viene ribadito che durante la procedura il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, precisando che le parti possono convenire la producibilità in giudizio della relazione, che in tal caso sarà valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento in conformità all’art. 116, comma primo, del codice di procedura civile. Recependo una prassi consolidata, già normata durante la c.d. emergenza covid, l’art. 8-bis prevede che gli incontri si possano svolgere da remoto e che gli atti del procedimento siano formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale.
Quindi, a conclusione della procedura, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo, e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale. Significativa novità è quella in tema di accordo di conciliazione sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, in quanto la responsabilità contabile viene limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. Non meno importante è l’estensione del gratuito patrocinio anche ai procedimenti di mediazione, con una disciplina specifica sulle condizioni reddituali di accesso, sulle modalità di presentazione dell’istanza per l’ammissione anticipata e sull’organo competente a riceverla, sul ricorso esperibile in caso di suo rigetto, sugli effetti dell’ammissione anticipata, sulla revoca del provvedimento di ammissione, sul compenso da riconoscere all’avvocato e, infine, sulle sanzioni e i controlli. Un ulteriore incentivo alla mediazione è rappresentato dal riconoscimento di una serie di benefici fiscali in favore di parti e organismi. Il primo è l’esenzione da tasse, imposta di bollo e spese per tutti gli atti, documenti e provvedimenti adottati nel corso della mediazione, mentre il verbale contenente l’accordo di mediazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro nel limite di valore di € 100.000,00 (attualmente è di € 50.000,00), e la stessa è dovuta per la parte eccedente tale importo.
Il secondo incentivo consiste in un credito di imposta riconosciuto alle parti che raggiungono l’accordo, commisurato all’indennità dovuta all’organismo di mediazione per avviare la procedura, e fino all’importo di € 600,00. Nei casi di mediazione obbligatoria, o demandata dal giudice, è riconosciuto anche un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza in mediazione, nei limiti sanciti dai parametri forensi e, anche in questo caso, nel limite di € 600,00.
Questi crediti di imposta sono soggetti a limiti temporali e di importo: la parte può utilizzarli fino a € 600,00 per procedura, e nell’importo limite annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. Un ulteriore credito di imposta, commisurato al contributo unificato versato dalla parte, è previsto se il procedimento giudiziario si estingue dopo che è intervenuto l’accordo di conciliazione. Anche in questo caso il credito incontra un limite, che corrisponde all’importo versato e fino al tetto di € 518,00. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta, commisurato all’indennità che la parte ammessa al gratuito patrocinio non deve corrispondere, fino all’importo massimo annuale di € 24.000,00.
Infine, è in previsione un credito di imposta, alternativo al compenso, da riconoscere all’avvocato che assista la parte ammessa a beneficiare del patrocinio gratuito, e che sarà individuato con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Legge 25 novembre 2021, n. 206.
In conclusione il Decreto legislativo n. 149/2022, sebbene non sia esente da criticità che soltanto la prassi potrà risolvere – si pensi all’effettivo contenuto che dovrà avere il primo incontro piuttosto che la verifica dei poteri di rappresentanza demandata al mediatore -, abbozza un sistema in cui il procedimento di mediazione, oltre ad essere valorizzato, si integra sempre più con il processo civile, rappresentando per gran parte delle controversie una fase imprescindibile di analoga dignità ed importanza.