LA LOTTA AGLI ABUSI E ALLE IRREGOLARITÀ
Con L. n. 101/2024, è stato convertito in Legge, con alcune integrazioni, il D.l. n. 63/2024, c.d. “Decreto Agricoltura”. Al di là delle conferme (analizzate infra), ciò che balza all’occhio, in sede di conversione, è la vigorosa lotta attuata dal Legislatore rispetto agli abusi e alle irregolarità nel settore. A livello di cronaca, sono noti, infatti, alcuni tragici e riprovevoli avvenimenti, di recente accadimento, che hanno evidenziato la necessità di un’ulteriore stretta. La conversione in legge, in particolare, interviene sbloccando nuove assunzioni per personale ispettivo di Inps e Inail, per un numero pari a 514 risorse, anche per rafforzare gli accertamenti sui percettori di ADI (Assegno di Inclusione)1 ; oltre a questo, vengono previsti nuovi sistemi informativi e informatici improntati alla battaglia al caporalato e alla regolarità nel contesto degli appalti. Più nel dettaglio, la conversione in legge prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del “Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura”2 : uno strumento volto alla condivisione di informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, finalizzato a consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura; tra i molti aspetti, in quella sede, sarà possibile uno scambio di informazioni circa i calendari delle colture, saranno condivisi i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole, oppure quelli riguardanti i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro. Per quanto concerne gli appalti, con esclusione dei contratti previsti dal codice dei contratti pubblici ex D.lgs. n. 36/2023, viene istituita presso l’Inps la “Banca dati degli appalti in agricoltura”, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale in questo contesto 3 . Ad essa avranno accesso il personale ispettivo dell’Inl, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’Inail. In particolare, alla nuova Banca dati dovranno essere iscritte le imprese operanti nel settore delle attività di raccolta di prodotti agricoli e connesse4 che intendano partecipare ad appalti nei quali l’impresa committente è un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.. In parallelo, viene ulteriormente previsto, per le medesime imprese, che alla stipula del contratto di appalto l’appaltatore rilasci al committente la polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori coinvolti. Chiaramente, nel caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni relative agli appalti, vengono previste delle sanzioni, da applicare sia al committente che all’appaltatore; le stesse possono essere suddivise in sanzioni dirette ed indirette. Per le imprese inadempienti, il Legislatore prevede infatti, in via diretta, l’applicazione una sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €, senza applicazione della procedura di diffida; d’altro canto, in via indiretta, al di là della sanzione, si prevede l’impossibilità, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell’illecito, di iscrizione o permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità5 . Si specifica, ad ogni modo, che ai fini del rilascio dell’attestato di conformità e quindi della completa operatività del nuovo sistema, si rende necessario un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti Inps, Inl, Inail e le organizzazioni sindacali del settore agricolo.
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
L’attenzione del Legislatore, invero, non è riposta esclusivamente sugli abusi e sulle irregolarità; difatti, in sede di conversione, vengono inserite alcune agevolazioni e semplificazioni riguardanti l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, in risposta alle anomalie climatiche di questi ultimi periodi6 . Tra alluvioni, siccità e temperature eccezionali, si prevede che: – dal 15 luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, sia possibile ricorrere a riduzioni per intemperie stagionali, per gli OTI, anche in presenza di una riduzione pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, con pagamento diretto da parte dell’Inps; peraltro, per i predetti periodi di trattamento è previsto che non debbano essere conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e che, anzi, debbano essere equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro; – dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, non trovino applicazioni le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, D.lgs. n. 148/2015, per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; ipotesi queste, per le quali è previsto, in aggiunta, l’esonero dal versamento del contributo addizionale ex art. 5, D.lgs. n. 148/2015. Preme notare come le suddette previsioni abbiano un carattere temporaneo e siano applicabili fino ad esaurimento fondi. Testualmente, infatti, la norma parla di disposizioni valide “nelle more della definizione di nuove misure emergenziali”. L’intervento del Legislatore, tuttavia, riguarda anche i trattamenti straordinari di integrazione salariale; più in particolare, è previsto che la Cigs per le aree di crisi industriale complessa sia riconosciuta, per l’anno 2024, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa individuate con due decreti del MIMIT del 17 aprile 2023 e dell’11 settembre 2023, corrispondenti alle aree di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture 7 . Le conferme in sede di conversione: agevolazioni per zone alluvionate ed elenchi trimestrali. Tra le molte novità, la L. n. 101/2024 non modifica le iniziali disposizioni previste dal D.l. n. 63/2024. È confermata, pertanto, per tutto il 2024, l’estensione, alle aziende agricole operanti nelle zone agricole colpite dalle alluvioni nel maggio 20238 , dell’agevolazione per le zone svantaggiate in agricoltura, consistente nella riduzione del 68% dei premi e dei contributi previdenziali in capo al datore di lavoro9 . Ulteriormente, non è modificato quanto previsto dall’art. 2, commi 3 e 4, del “Decreto Agricoltura”, ossia la reintroduzione dell’istituto dell’elenco nominativo trimestrale di variazione, che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall’Inps rispetto alle giornate lavorative risultanti dall’elenco nominativo annuale, compilato in base alle dichiarazioni dei datori di lavoro.
1. Art. 2-ter, D.l. n. 63/2024 e s.m.i..
2. Art. 2-quater, D.l. n. 63/2024 e s.m.i..
3. Art. 2-quinquies, D.l. n.63/2024 e s.m.i..
4. Art. 6, co. 1, lettere d) ed e), L. n. 92/1979.
5. Art. 6, D.l. n. 91/2014 e s.m.i. L’Inps definisce la Rete del lavoro agricolo di qualità mediante le seguenti parole: “La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita presso l’Inps al fine di selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto”.
6. Art. 2-bis, commi 1-4, D.l. n. 63/2024 e s.m.i.
7. Art. 2-bis, comma 5, D.l. n.63/2024 e s.m.i..
8. Per l’elencazione delle zone interessate dall’agevolazione, si veda l’allegato 1 al D.l. n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n.100/2023.
9. Art. 2, commi 1 e 2, D.l. n. 63/2024 e s.m.i.