ISTRUTTORI DI FITNESS, SEGRETARI E ADDETTI PULIZIE NELLE ASD: la Cassazione rimarca nuovamente i confini della subordinazione

Alessio Colombo , Consulente del Lavoro in Gallarate (Va) ·

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Con ordinanza n. 25013/2025 (11 settembre 2025) la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – ritorna, ancora una volta, ad affrontare la spinosa questione legata alla subordinazione dei lavoratori operanti presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). Benché, il caso trattato si riferisca alla situazione anteriforma (D.lgs. n. 36/2021), appare comunque utile analizzare nuovamente i criteri di valutazione espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

IL CASO TRATTATO

Il caso trattato dalla Corte trae origine da un ricorso presentato da una ASD operante nel settore delle palestre, “avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi” dovuti in relazione a cinque collaboratori sportivi operanti nei locali gestiti dall’associazione, in qualità di istruttori di fitness, addetti alla segreteria1 e alle pulizie 2. In particolare, l’Inps, rivendicando la subordinazione degli stessi, richiedeva il versamento dei contributivi previdenziali. Di diverso avviso risultava invece l’ente sportivo dilettantistico, il quale riteneva legittima la “collaborazione sportiva3 ” con conseguente esclusione dall’imposizione contributiva.

GLI ELEMENTI DELLA ETERODIREZIONE

Il ragionamento effettuato dai giudici si fonda sulla valutazione già svolta dal giudice di prime cure, nonché dalla Corte d’Appello, circa l’esistenza o meno dei requisiti della subordinazione di cui all’art. 2094 c.c., sussistenti ad avviso dei giudici di primo e secondo grado, ma assenti per l’associazione, secondo la quale “la Corte avrebbe fondato la subordinazione sulla base di elementi solo sussidiari e non dirimenti ai fini della sussistenza di tale requisito”. Nel rigettare il ricorso presentato, la Cassazione sostiene che risultano pienamente valorizzati elementi fondanti la subordinazione, in particolare è risultato provato l’esercizio del potere organizzativo e direttivo su lavoratori coinvolti. Nella fattispecie, dalle risultanze testimoniali, di grande rilevanza per la trattazione in esame, è emerso che i lavoratori, ad esempio, erano tenuti ad osservare un orario di lavoro predeterminato dalla datrice, dovevano avvertire in caso di mancato rispetto dello stesso, peraltro fisso e costante, venivano pagati ugualmente in caso di malattia, situazione, quest’ultima, ravvisabile più in un rapporto di lavoro subordinato, che in un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, ove frequentemente vi è un riproporzionamento ovvero una sospensione del corrispettivo4 .

CONCLUSIONI

Sebbene, il caso affrontato dai giudici, risalga alla situazione ante riforma del lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021) che ha introdotto una normativa certamente più chiara rispetto a decenni di incertezza, è bene tenere a mente che, ancora oggi, molte realtà sportive dilettantistiche non risultano conformi nella gestione dei rapporti di lavoro. Al di là del settore di attività e della natura giuridica del datore di lavoro (impresa, associazione sportiva dilettantistica, ecc.), sussistendo gli elementi tipici della subordinazione, ossia l’eterodirezione quale sottoposizione del lavoratore alle direttive, ordini e istruzioni impartite dal datore di lavoro circa le modalità di esecuzione della prestazione, quali l’orario di lavoro, particolarmente dirimente nel caso in esame, il rapporto di lavoro non potrà che essere considerato di natura subordinata con relativa attivazione delle tutele previste, ivi compresa l’obbligazione contributiva.

1. Oggi, con l’art. 37, D.lgs. n. 36/2001, emerge una chiara e tassativa disciplina in materia di “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale”, con l’espressa indicazione di precisi limiti e divieti.

2. In ogni caso, gli addetti alle pulizie unitamente ad altre figure quali manutentori e custodi, non sono individuati come lavoratori sportivi ex art. 25, D.lgs. n. 36/2021, ne come collaboratori amministrativo-gestionali.

3. Ci si riferisce alle “vecchie” collaborazioni, in vigore fino al 30 giugno 2023, disciplinate esclusivamente a livello fiscale ex art. 67, lettera m, Tuir, senza nessuna espressa previsione giuslavoristica.

4. Il CCNL per i Lavoratori dello Sport (2024- 2026 codice CNEL H077), in materia di collaborazioni coordinate e continuative ex D.lgs. n. 36/2021, prevede all’art. 23.4, che “la gravidanza, la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza l’erogazione del corrispettivo”

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