INPS, ATECO E FORMALITÀ. IL CASO DELLE FINANZIARIE*
Mauro Parisi, Avvocato in Belluno e in Milano
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Anche per il godimento di trattamenti previdenziali Inps, assumono sempre maggiore rilievo le classificazioni ATECO. Mentre i Giudici ritengono la loro natura non certificativa, come nel caso delle finanziarie, si profilano all’orizzonte i futuri rischi rispetto alle novità della Legge delega n. 144/2025.
Si fanno sempre più ampie e delicate le problematiche che sorgono in ambito previdenziale, per supposte -o effettive- irregolarità e imprecisioni formali. Anche rispetto a tali difformità, l’Inps ritiene che discendano conseguenze ed effetti sostanziali (in malam parte, chiaramente) in riferimento alla regolarità contributiva aziendale. E da essi, il titolo per operare recuperi pecuniari a danno dei contribuenti.
Di recente molta attenzione dell’Istituto si è andata a concentrare sulla correttezza del godimento di diritti e benefici per l’impresa rispetto al ricorrere o meno di taluni inquadramenti meramente statistici. Soprattutto, con riguardo ai Codici ATECO posseduti dalle aziende, che vengono necessariamente attribuiti loro all’atto della registrazione pubblica.
“ATECO”, come noto, sta per “ATtività ECOnomiche” e si tratta di una classificazione alfanumerica italiana, usata da ISTAT e Agenzia delle Entrate per identificare in modo standardizzato le attività economiche operate. Sebbene, nel tempo, si siano registrati pregevoli interventi, anche da parte della Suprema Corte, volti a chiarire come non fosse concesso all’amministrazione individuare requisiti di forma, elevandoli a presupposti sostanziali di benefici e attribuzioni, ove non stabiliti per legge, anche nel corso del 2025 si sono dovute registrare -pure non senza qualche sorpresa- decisioni di legittimità di segno opposto, capaci di assumere aspetti formali ed esteriori -in casi in cui non risultavano affatto considerati dalla legge-, quali requisiti fondanti della pretesa dell’Inps.
ALTALENANTE GIURISPRUDENZA
Tra le prime pronunce – quelle che potremmo definire “sostanzialistiche”-, va ricordata, per esempio, l’illuminante sentenza della Cassazione n. 5825/2021, la quale, in tema di regolarità contributiva rammentava che l’Inps “non è chiamato ad esercitare, nell’ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo”. In definitiva, la Suprema Corte ribadiva come non sia consentito procedere al recupero di agevolazioni ed esoneri contributivi, se non nelle ipotesi previste dalla Legge, nel rispetto del principio di legalità ex art. 23 Cost. (nello stesso senso, tra le pronunce di merito, si vedano anche Corte di Appello Milano, sez. lav., sentenza n. 1158/2021 e Trib. Milano, sez. lav., sentenza n. 1957/2020).
Di segno opposto, tuttavia, appaiono annoverabili altre decisioni che definiremmo “formalistiche”-, come, per esempio, la sentenza della Corte di Cassazione n. 17703 del 30.06.2025 (cfr. Sintesi, luglio 2025, “Con l’INPS solo atti formali”), in relazione ai requisiti formali e di trasmissione dell’opzione, ex lege n. 335/1995, del dipendente per il sistema pensionistico contributivo (con evidenti riflessi sui versamenti contributivi del datore di lavoro rispetto al massimale). In quest’ultimo caso deciso dalla S.C., se da una parte si faceva onestamente notare l’inesistenza di previsione puntuali di legge circa supposti oneri formali (“vero che le norme richiamate, nel disciplinare l’istituto, fanno riferimento unicamente ad un’opzione da parte del lavoratore, senza ulteriori indicazioni circa le modalità attraverso le quali la stessa debba essere formulata”), in ultima analisi, a dispetto del principio di libertà delle forme, fondante il nostro ordinamento, si decideva che “la volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art. 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato all’Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà”.
L’altalenante susseguirsi di valutazioni giudiziarie sul diritto dell’Inps a pretendere, anziché a desistere, al cospetto di mere irregolarità formali, si riflette in modo immediato sulle garanzie e tutele dei diritti in ambito previdenziale -ma non solo- di quanti operano attività imprenditoriali e professionali.
IL CASO DELLE IMPRESE FINANZIARIE
La questione del rapporto tra connotati formali ed effettiva natura sostanziale, in tempi recenti si sta frequentemente proponendo, nella prassi dell’Istituto, con riguardo ai recuperi di esoneri contributivi per l’assunzione di personale, goduti da datori di lavoro, che l’Inps ritenga essere soggetti operanti nel settore finanziario.
Sono state moltissime le aziende “sospette” che si sono viste recapitare un provvedimento dell’Istituto di revoca dei benefici contributivi e di recupero delle agevolazioni godute. A mezzo di una “legenda motivazioni”, preordinata e di stile, l’Istituto giustifica il proprio diritto di credito con la causale che “l’assunzione incentivata [sarebbe] stata effettuata da imprese del settore finanziario”, in violazione del divieto stabilito a livello eurocomunitario, secondo il Temporary Crisis and Transition Framework, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii.. Di solito, tuttavia, nessun accertamento specifico e in concreto viene condotto dall’Istituto sull’effettiva attività delle Società assoggettate a recupero.
A tale fine si ritiene invece sufficiente che sia stato attribuito di norma fin dall’atto della costituzione e registrazione dell’impresa presso la Camera di commercio-, uno dei codici ATECO che iniziano per 64 (attività di servizi finanziari), 65 (assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensioni) e 66 (attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative). Se risulta certo che le imprese finanziarie, nell’ottica di evitare aiuti di stato, non possano in effetti godere di benefici ed agevolazioni all’assunzione di lavoratori, non di meno non va escluso che all’attribuzione di un Codice ATECO astrattamente “finanziario” non possa corrispondere una natura del tutto differente dell’impresa. O perché vi è stato un refuso iniziale; o in quanto l’attività svolta un tempo è nel frattempo mutata, senza tuttavia dare origine a comunicazioni e richieste di adeguamento del codice statistico.
Malgrado le resistenze dell’Inps, tuttavia, si sta affermando una sensibilità giudiziale, a livello di merito, che riconosce come i Codici ATECO e gli inquadramenti statistici, non costituiscano affatto requisiti insuperabili in ordine all’effettività della natura non finanziaria delle imprese. E, dunque, sono sempre possibili ed ammesse -specie in difetto di accertamenti in concreto dell’Istituto- prove di natura contraria, a prescindere dagli inquadramenti formali. Ciò è stato di recente affermato con corretta e chiara valutazione da parte del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, con sentenza del 13.06.2025, n. 619, in riferimento ad agevolazioni contributive godute da un datore di lavoro per l’assunzione di personale “under 36”:
Il ricorrente godeva di tutti i requisiti per godere dei benefici della L. 178/2020. L’Inps deduce ed allega la legittimità del proprio operato solo facendo riferimento all’appartenenza del ricorrente al novero delle società del settore finanziario, escluso dal settore degli aiuti di stato, sulla base della mera circostanza formale che il Codice Ateco con il quale il ricorrente è stato individuato sulla base della procedura telematica UNICA, come appartenente al settore finanziario. A parere di questo decidente, l’istante poteva fruire del beneficio senza incorrere nelle violazioni contestate, né, peraltro, vi è alcuna disposizione di legge che riconosce valore legale e certificativo dell’attività svolta al Codice Ateco, classificazione utilizzata dall’Istat per scopi statistici, fornendo dati ufficiali sulle attività economiche.
Dunque, il Codice ATECO, può essere non conforme all’effettiva attività svolta e natura dell’impresa. Ciò, del resto, non comporta alcuna conseguenza negativa rispetto a potenziali pretese dell’Inps, non possedendo tale codice valore legale e certificativo, ma meramente statistico. L’unica conseguenza all’eventuale omissione della comunicazione all’amministrazione della reale e dimostrabile attività svolta, può concernere, allo stato del nostro ordinamento -e come conferma la Corte di Cassazione-, la sola sanzione amministrativa (poco più di € 25) stabilita dall’art. 2, co. 1, D.l. n. 352 del 1978 (convertito in L. n. 467 del 1978).
In tale senso si è pronunciato, in una situazione di “apparente” società finanziaria -poi rivelatasi operare in diverso ambito commerciale-, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, del 12.11.2025, n. 4926:
Nella fattispecie di cui è causa, è pacifica-mente intervenuta una modifica nell’attività, la quale non è stata comunicata tempestivamente a INPS. Deve, quindi, applicarsi il disposto dell’art. 2 del Decreto Legge del 06/07/1978. Non si ricade, al contrario, nell’ipotesi di cui all’art. 3 comma 8 l. n. 335/1995, il quale presuppone “provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione”. Nel nostro caso, l’Ufficio non ha eseguito un accertamento all’esito del quale ha ravvisato l’esercizio di un’attività diversa. L’Istituto, piuttosto, agisce per recuperare un beneficio fruito dalla società, in ragione dell’esercizio effettivo di attività commerciale, ma comunicato all’INPS in ritardo. Si tratta, quindi, di condotta omissiva che trova, “specifica sanzione nell’ordinamento nel D.L. n. 352 del 1978, art. 2, comma 1, convertito in L. n. 467 del 1978” (vedi Cassazione civile sez. lav., 24/05/2019, n.14258).
ATECO E CCNL EX LEGE N. 144/25
Le problematiche relative a conseguenze ed effetti dell’inquadramento statistico delle aziende datrici di lavoro, oltre che negli ambiti e ai fini descritti, potranno nel prossimo futuro assumere notevole rilievo anche rispetto alle disposizioni che verranno introdotte in attuazione dalla Legge n. 144/2025 di delega al Governo, in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva “obbligatoria” (“Al fine di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi”).
In particolare, la nuova normativa delegata, tra l’altro, dovrà rendere “cogenti” “per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca… la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria”.
Tali “medesime categorie” di attività lavorativa non potranno che venire individuate e riconosciute, secondo le prospettate previsioni, innanzitutto e soprattutto, sulla base dei Codici ATECO e di altre classificazioni statistiche (comprese quelle uniformate nelle denunce all’Inps). Perciò, è a questo punto facilmente intuibile quali potrebbero essere i rischi e le conseguenze sostanziali, sui trattamenti retributivi e contrattuali, di potenziali scollamenti tra classificazioni formali e materiale attività aziendale.
Note
- Articolo anche su www.vetlit.
- L’Avv. Parisi componente dell’Ufficio Legale ANCL.