INFLUENCER COME ATTORI, CONTRIBUTI INPS ALLO SPETTACOLO*
Mauro Parisi e Barbara Broi , Avvocati in Milano e Belluno
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CONTENT CREATOR E INFLUENCER: DAVVERO SEMPRE “ATTORI”?
La sentenza n. 595/2026 del Giudice del lavoro di Milano, ritenendo che content creator e influencer siano da considerare sempre degli “attori”, se impegnati a promuovere prodotti, supera gli stessi orientamenti dell’Inps e i già consolidati inquadramenti commerciali.
Content creator e influencer attori come Leonardo Di Caprio e Meryl Streep?
Per la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano la risposta deve essere, nella sostanza, affermativa in tutti quei casi in cui l’influencer accosta la propria immagine a quella di un prodotto (brand), facendone promozione.
Ciò che renderebbe l’apparizione social uno “spettacolo”, in definitiva, sarebbe la presenza di un prodotto.
La conseguenza dell’innovativo orientamento è che, per qualsiasi compenso elargito ai protagonisti della comunicazione social (youtuber, streamer, tiktoker, vlogger, gamer, podcaster, uploader o comunque denominati), i committenti (gli stessi brand o intermediari) dovranno sempre versare all’Inps la contribuzione relativa ai lavoratori dello spettacolo, al Fondo Pensione per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Chiaramente, a discapito di altre possibili alternative contributive.
Si tratta senza dubbio di una soluzione che va oltre le stesse previsioni e aspettative dell’Istituto.
Lo stesso Inps, infatti, con la circolare 19 febbraio 2025, n. 44 (Attività dei content creator. Profili previdenziali), aveva concepito la possibilità di inquadramenti variegati, e tutt’altro che uniformi, delle peculiari forme che può assumere l’attività promozionale posta in essere dai content creator (si veda I content creator per l’INPS: uno, nessuno e centomila, Parisi-Broi, in Sintesi n. 2/2025, pag. 10).
LA POSIZIONE DELL’INPS
In particolare, la circolare Inps n. 44/2025, riconoscendo come non esistano regolamentazioni di legge della figura dell’influencer:
«In assenza di specifiche disposizioni normative che le definiscano, si pone la questione dell’inquadramento e della qualificazione giuridica da ricondurre all’interno di un sistema di regole giuridiche costituito da principi e criteri lavoristici, fiscali e previdenziali, che attualmente non le contempla, ma che, tuttavia, allo stato attuale, rappresenta il parametro di riferimento per individuare, di volta in volta, la disciplina previdenziale applicabile a seconda delle concrete modalità con cui le rispettive attività sono realizzate e il relativo reddito prodotto».
L’Istituto individuava tre potenziali inquadramenti previdenziali dell’attività dei protagonisti dei social e delle piattaforme.
Infatti, a seconda dei casi considerati – nei fatti tra loro di divergenza davvero impercettibile alla comune sensibilità – per l’Inps potrebbero esistere:
Creator-imprese commerciali
Con contribuzione soggetta alla Gestione Commercianti dell’Istituto:
«Qualora l’attività di un professionista del settore in argomento sia la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, cioè si abbia l’utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali, così come, ad esempio, la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari, allora si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario».
Creator-lavoratori autonomi
Soggetti alla Gestione Separata dell’Inps:
«Laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, e pertanto sia qualificabile come prestazione libero-professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
Creator-lavoratori dello spettacolo
Con contribuzione da destinare al Fondo Pensione per i Lavoratori dello Spettacolo:
«Quando non si limitino a caricare sulle piattaforme in rete contenuti video, ancorché negli stessi siano presenti inserimenti di prodotti a scopo promozionale, ma, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente (brand o agenzia di intermediazione), svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, allorché venga in rilievo lo svolgimento di un’attività riconducibile a quelle proprie delle categorie tabellate (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivi, indossatori, fotomodelli)».
ENDORSEMENT E PERFORMANCE ARTISTICA
La concretamente poco palpabile differenza tra le varie figure sopra descritte viene definita dalla circolare n. 44/2025 nel senso di considerare gli influencer quali lavoratori dello spettacolo nell’ipotesi in cui vi sia una «totale aggregazione tra promozione pubblicitaria e performance artistica».
Al contrario, per l’Inps sarebbero da escludere dall’alveo dello spettacolo quelle attività dei content creator in cui sono individuabili unicamente i caratteri dell’endorsement.
La circolare precisa infatti:
«Restano escluse dalla disciplina dell’obbligo previdenziale al FPLS le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata».
L’endorsement consiste nell’accostamento, in forme negoziali normalmente atipiche, di un prodotto a un personaggio noto (una celebrity, quale è spesso l’influencer), che goda di credibilità e visibilità presso il pubblico, favorendo così l’apprezzamento del brand.
Anche nel caso di meri endorsement – e non solo in quelli in cui la pubblicità venga offerta attraverso un video-spot riconoscibile come tale – secondo le linee guida dell’AGCOM devono essere rispettate le regole sulla riconoscibilità commerciale del messaggio.
Infatti, in applicazione del Regolamento Digital Chart dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, nonché del D.lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), tutti gli influencer sono tenuti a inserire nelle comunicazioni digitali indicazioni che evitino equivoci circa la natura promozionale del contenuto.
Ad esempio:
- #Pubblicità
- #Advertising
- #SponsorizzatoDa
- #SponsoredBy
- #ad
- #adv
Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di contenuti spontanei o di veri e propri spot pubblicitari.
Solo questi ultimi, tuttavia, richiedono indubbiamente prestazioni attoriali per la loro realizzazione.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO
Secondo la sentenza n. 595 del 24 aprile 2026 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, qualsiasi declinazione commerciale del messaggio social farebbe invece scattare una presunzione di “attorialità” delle immagini caricate sulle piattaforme dal content creator.
La sentenza osserva:
«Sulla possibilità di ricondurre le prestazioni degli influencer che compiono attività promozionali a prestazioni provenienti da soggetti inclusi tra i lavoratori dello spettacolo, e quindi soggetti a contribuzione del settore, si sono già espressi il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano in un caso relativo a influencer che agivano quali indossatori e fotomodelli, sovrapponibile a quello odierno degli influencer-attori».
E ancora:
«L’evidenza del contenuto pubblicitario dei video viene del resto testimoniata anche dall’uso degli hashtag #ad, #adv o dell’indicazione “partnership retribuita”, come imposto dalla disciplina specifica prevista nel Regolamento Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso internet».
UN’INTERPRETAZIONE CHE SOLLEVA DUBBI
Resta però incontestabile che il legislatore non abbia mai inserito influencer e content creator tra i lavoratori dello spettacolo disciplinati dal D.lgs. C.P.S. n. 708/1947.
Secondo la stessa giurisprudenza (Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, sent. n. 1128/2023), l’interprete è tenuto a privilegiare un metodo di analisi concreto e tipologico, fondato sull’esame effettivo delle prestazioni rese.
In sostanza, solo cogliendo nelle circostanze concrete dell’attività svolta dall’influencer i tratti essenziali di una prestazione tipica dello spettacolo – nel caso specifico quella dell’attore pubblicitario – sarebbe possibile operare correttamente la sussunzione tra la condotta posta in essere e le figure tipizzate dal D.lgs. C.P.S. n. 708/1947.
Ciò dovrebbe significare che l’influencer può essere considerato attore, eventualmente, soltanto a posteriori e sulla base di una prova concreta, non invece a priori e in via generale.
IL NODO DELL’INFLUENCER MARKETING
La sentenza n. 595/2026 sembra inoltre superare d’emblée la consolidata qualificazione commerciale dell’attività di influencer marketing.
Come noto, infatti, la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha qualificato tali attività come attività economiche di natura commerciale (Delibera n. 7/24/CONS del 10 gennaio 2024).
Dal gennaio 2025 gli influencer marketing sono stati inoltre ricondotti a uno specifico codice ATECO:
73.11.03 – Influencer marketing
collocato nell’ambito delle attività delle agenzie pubblicitarie.
Ma, se si afferma la natura commerciale dell’attività dei creator, come già riconosciuto anche dall’Inps, ne deriva una naturale destinazione della contribuzione alla Gestione Commercianti o alla Gestione Separata, piuttosto che al Fondo Pensione per i Lavoratori dello Spettacolo.
CONCLUSIONI
La sentenza del Tribunale di Milano propone una lettura particolarmente estensiva della nozione di attività artistica e di spettacolo applicata ai content creator.
Una lettura che supera sia l’approccio casistico adottato dall’Inps nella circolare n. 44/2025 sia la qualificazione commerciale che l’ordinamento sembra aver progressivamente riconosciuto all’attività di influencer marketing.
Resta quindi aperta una questione centrale: se la semplice promozione di un prodotto attraverso i social sia sufficiente, di per sé, a trasformare l’influencer in un “attore” e a giustificare l’applicazione generalizzata della contribuzione prevista per i lavoratori dello spettacolo.
Si tratta di un tema destinato con ogni probabilità a generare ulteriore contenzioso e nuove prese di posizione da parte della giurisprudenza, dell’Inps e del legislatore.
(*) Articolo anche su www.vetl.it.