INDENNITÀ DI TRASFERTA E DI TRASFERTISMO: i due diversi regimi di imponibilità fiscale e contributiva

P. di Nunzio e L.A. di Nunzio, Consulente del Lavoro in Milano e Avvocato in Milano

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La Cassazione chiarisce le differenze tra gli istituti di trasferta e trasfertismo e il diverso regime fiscale e contributivo al quale sono soggette le relative indennità. Trasferta e trasfertismo: “due situazioni lavorative diverse quanto a caratteristiche, presupposti e tipologia di indennità (…), il che giustifica il diverso regime fiscale e contributivo”. È quanto la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha ribadito nella pronuncia pubblicata lo scorso 28 agosto 2025, n. 24148, ordinanza che ha il pregio di chiarire in modo netto, senza spazio ad interpretazioni alternative, le differenze tra gli istituti e il diverso regime fiscale e contributivo al quale sono soggette le relative indennità.

IL FATTO

Sotto esame dei giudici un verbale di accertamento con il quale l’Inps aveva contestato ad una società omissioni contributive per il mancato inserimento, nel montante retributivo utile al calcolo della contribuzione, delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto per i propri lavoratori trasfertisti inviati presso vari cantieri, somme che al contrario – secondo l’Inps e secondo le corti territoriali – avrebbero dovuto essere considerate imponibili, sia a fisco che a contribuzione. Parte datoriale è dunque ricorsa in Cassazione, eccependo che le somme sulle quali si pretendeva l’assoggettamento erano state sostenute con la carta di credito aziendale, non già rimborsate ai lavoratori trasfertisti, dunque rappresentavano meri costi aziendali.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

I magistrati di legittimità non hanno ritenuto valida l’argomentazione datoriale e, richiamando testualmente l’art. 51, commi 5 e 6, del TUIR, hanno offerto una chiara linea di demarcazione tra ciò che è trasferta e ciò che è trasfertismo, con conseguente distinzione del regime fiscale e contributivo applicabile alle indennità erogate a fronte dei due diversi istituti. Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno sottolineato come il comma 5 (che prescrive il regime di imponibilità fiscale e contributiva delle indennità di trasferta) e il comma 6 (che disciplina invece l’imponibilità delle indennità di trasfertismo) siano tra loro alternativi: o si applica il primo regime o il secondo. La commistione tra le due discipline è esclusa dall’impossibilità stessa di coniugare, in un unico lavoratore, le due diverse “situazioni lavorative”: mentre infatti la trasferta è praticabile solo da quel lavoratore che ha una sede di lavoro fissata per contratto e si rechi in missione fuori dal territorio comunale occasionalmente, il trasfertista è colui che non ha una sede di lavoro e che è abitualmente fuori dai locali aziendali per rendere la sua attività lavorativa. A “blindare” la nozione di trasfertista ci ha pensato lo stesso legislatore, con una norma di interpretazione autentica dell’art. 51, comma 6, del TUIR (art. 7-quinquies, D.l. n. 193/2016, conv. con modificazioni in L. n. 225/2016): si applica il regime di assoggettamento fiscale e contributivo del trasfertista al lavoratore che (i) non abbia alcuna indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro, (ii) sia chiamato a svolgere un’attività lavorativa che richieda continua mobilità, (iii) gli sia riconosciuta, proprio in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa sia svolta. Le tre condizioni devono sussistere congiuntamente perché sia applicata la disciplina fiscale e contributiva del trasfertista; in caso contrario, il lavoratore non sarà trasfertista e le somme legate alle missioni fuori dal comune della sede di lavoro seguiranno il diverso regime di assoggettamento fiscale e contributivo di cui al comma 5 del citato art. 51 TUIR. In caso di trasfertismo, tranne l’esenzione del 50% dell’indennità prevista per legge, tutte le altre spese comunque sostenute per vitto, alloggio e trasporto (e così per ogni altra spesa inerente alla prestazione lavorativa) formano reddito e dovranno dunque essere assoggettate a contribuzione

IL DIVERSO TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA E DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTISMO

Quali sono quindi le differenze nel trattamento fiscale e contributivo delle indennità di trasferta e delle indennità di trasfertismo? Le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (dunque imponibile a fisco e contributi) solo per la parte eccedente l’importo di Euro 46,48 o 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto, mentre le indennità spettanti per contratto a fronte dell’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, concorrono a formare il reddito di lavoro (dunque sono imponibili) nella misura pari al 50% del loro ammontare. Si ricorda che nel caso di trasferta i predetti valori si riducono di un terzo o due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsi rispettivamente il vitto o l’alloggio o entrambi oltre all’indennità di trasferta. CONCLUSIONI Nel caso di specie, i giudici di legittimità – confermando le pronunce dei giudici dei primi due gradi di giudizio – hanno confermato la correttezza della pretesa dell’Inps: non avendo previsto il legislatore, in caso di indennità di trasfertismo, ulteriori esclusioni dal calcolo del montante retributivo se non l’esenzione del 50% dell’indennità, tutte le altre spese comunque sostenute per vitto, alloggio e trasporto (e così per ogni altra spesa inerente alla prestazione lavorativa) formano reddito e dovranno dunque essere assoggettate a contribuzione, anche se si tratta di costi sostenuti direttamente dalla Società.

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