La Corte di Cassazione si è pronunciata di nuovo in tema di distacco. Come noto, l’istituto giuridico in commento – disciplinato all’art. 30 del D. Lgs. n. 276/03 – consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda il ricorso di alcune lavoratrici avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma. Queste hanno lamentato come, contrariamente alla regola di diritto enunciata dal Giudice di secondo grado, il rapporto di lavoro con la distaccante non potesse considerarsi risolto ipso iure per effetto della sentenza accertativa della illegittimità del distacco e che l’atto negoziale di costituzione del rapporto di lavoro ad opera della distaccataria dovesse richiedere, necessariamente, il consenso delle lavoratrici. Consenso che però è mancato.
Secondo le lavoratrici, la Corte d’Appello aveva errato nell’individuare un unico rapporto di lavoro in capo alla distaccataria nel periodo di sussitenza del distacco medesimo, non potendosi invece escludere, secondo la ricostruzione delle lavoratrici stesse, la coesistenza di due rapporti, uno con la distaccante e l’altro con la distaccataria.
La Corte di Cassazione, quindi, con la sentenza n. 22179 del 12 settembre 2018, respingendo il ricorso proposto dalle lavoratrici, ha osservato come le stesse potessero essere trasferite ed assunte dall’impresa distaccataria / utilizzatrice senza necessità del loro consenso. In tale occasione, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo il quale in relazione ad un unico rapporto di lavoro è da escludere la configurabilità di due diverse parti datoriali. Ed invero, secondo la disciplina sostanziale contenuta all’art. 2094 c.c., la struttura del rapporto di lavoro subordinato è sempre e soltanto bilaterale. In altre parole, può sussistere soltanto una parte datoriale che coincide con il soggetto su cui in concreto grava il rischio d’impresa, ovvero l’organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito il lavoratore subordinato.
Nello stabilire tale principio, la Corte di Cassazione ha poi precisato che per effetto dell’utilizzazione delle prestazioni lavorative da parte del soggetto interponente, l’art. 1, co. 5 della L. n. 1369/1960 sostituisce lo stesso interponente all’interposto nel rapporto di lavoro. Il momento d’inizio di detta utilizzazione coinciderà così con quello di costituzione del rapporto e segna la contemporanea fine del rapporto stesso tra il lavoratore e il soggetto interposto. Ciò, in quanto non è possibile ritenere la contemporanea coesistenza, nel medesimo tempo, di due rapporti di lavoro subordinato con l’interponente e l’interposto; coesistenza che assoggetterebbe il prestatore – ai sensi dell’art. 2094 c.c. – al potere di direzione di due distinti soggetti.
Pertanto, il nuovo rapporto con l’interponente – da intendersi di regola a tempo indeterminato e non limitato al periodo di effettiva utilizzazione delle prestazioni del lavoratore – si sostituisce così a quello precedente con l’interposto. Ne conseguirà che quest’ultimo rimane, giocoforza, privo dei poteri propri del datore di lavoro e, in particolare, del potere di licenziare.
Ricorda poi la Corte di Cassazione, che l’effetto di sostituzione ex lege dell’effettivo utilizzatore delle prestazioni al datore di lavoro interposto, deve ritenersi operante in tutti i fenomeni interpositori e, quindi, anche nelle ipotesi di distacco in violazione dell’art. 30, co. 1, D.lgs n. 276/2003. Tale aspetto è peraltro reso evidente dalla possibilità per il lavoratore di agire direttamente nei confronti dell’utilizzatore della prestazione, per chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.
Pertanto in caso di sentenza accertativa dell’illegittimità del distacco di un lavoratore presso una società distaccataria e della sostituzione del datore distaccatario in tutti i rapporti giuridici con il distaccante/interposto, – non potendo coesistere contemporaneamente due rapporti di lavoro subordinato tra il medesimo lavoratore, il distaccatario e il distaccante – il licenziamento intimato da quest’ultimo soggetto non potrà che considerarsi giuridicamente inesistente.