Il Punto – LEGGE 12/1979: UNA LEGGE DA RIFORMARE. Valori fondativi e visione culturale della professione tra funzione sociale, rappresentanza e riserva di legge
Potito di Nunzio, Presidente del Consiglio dell’Ordine Provinciale di Milano
Contenuto dell'articolo
I l nostro Presidente del CNO, Rosario De Luca, ha annunciato che è giunta l’ora di pensare ad una riforma della legge istitutiva della nostra professione. Ne siamo felicissimi! Era da tempo che aspettavamo questo momento. Anche la Summer school del 2025, programmata a Montepulciano il prossimo 26 e 27 settembre, riservata ai Presidenti degli Ordini provinciali, sarà in gran parte dedicata a questo argomento. In questo editoriale non è mia intenzione proporre una rilettura sistematica o una riscrittura puntuale, norma per norma, della Legge n. 12 del 1979. L’obiettivo è quello di offrire alcuni spunti di riflessione su come la disciplina della professione di Consulente del Lavoro dovrebbe evolversi per rispondere alle sfide contemporanee del mondo del lavoro. Il Centro Studi della nostra Fondazione milanese è comunque già al lavoro per raccogliere idee e suggerimenti non solo tra i propri membri ma anche coinvolgendo i colleghi con uno specifico questionario che somministreremo al rientro dalle prossime (meritate) vacanze. Comincio dall’esaltazione del ruolo sociale del Consulente del Lavoro: il Consulente del Lavoro deve essere riconosciuto e valorizzato non solo come colui che possiede expertise tecnico-giuridica, ma come soggetto sociale attivo, garante di legalità sostanziale e promotore di giustizia sociale nei rapporti di lavoro, di qualsiasi natura e specie. È necessario interrogarsi su quali siano i valori che possano costituire l’identità professionale dei Consulenti del Lavoro. Emerge chiaramente l’esigenza di fondare l’azione dei Consulenti del Lavoro su principi etici: la liberazione dal lavoro sommerso, la promozione dei diritti e il sostegno alle persone in situazioni di disagio, inclusi gli ex detenuti, i giovani in cerca di occupazione, coloro che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro, le donne vittime di violenza. Casi ai quali se ne potrebbero affiancare tanti altri. Questi valori devono tradursi in proposte concrete, che non si limitino a una visione tecnico-burocratica del ruolo, ma che rivendichino una funzione di mediazione, rappresentanza e garanzia del rispetto sostanziale delle regole del lavoro. Il Consulente del lavoro, in questa prospettiva, è un soggetto che presidia il diritto del lavoro nel suo senso più alto, ponendosi come ponte tra la legge, le prassi, le parti sociali e le esigenze di giustizia sociale. La categoria in questi anni è cresciuta, è maturata molto: non dobbiamo “accontentarci”, ma dobbiamo puntare in alto e farci riconoscere il ruolo di AGENTE SOCIALE.
In altri termini noi siamo chiamati a far sì che vengano garantiti e rispettati numerosi principi e valori costituzionali (si pensi a quanti articoli della Costituzione facciamo riferimento e dobbiamo fare osservare nello svolgimento della nostra attività: gli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15, 18, 19, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 53 e solo con riferimento alla prima parte della Costituzione) e quindi chi se non degli specialisti, competenti ed abilitati, possono farlo? E i Consulenti del Lavoro sono abilitati a far questo e non ci può essere nessun altro che possa svolgere il nostro ruolo. Quindi la nostra legge professionale dovrebbe prevedere l’obbligo per tutti i datori di lavoro di farsi assistere da un Consulente del Lavoro e non come oggi che il consulente è chiamato solo se le aziende non si organizzano in autonomia. Le aziende non hanno le competenze specifiche e viene a mancare la figura del garante della legalità. È come dire che il datore di lavoro può svolgere il ruolo di medico competente. Certo che potrebbe farlo, ma solo se ne avesse le competenze, appunto, e fosse laureato in medicina. Così come la gestione del personale, che deve garantire tutti i valori contenuti negli articoli della Costituzione precedentemente citati – vista l’alta rilevanza sociale che esprimono – non può che essere affidata a terze parti che abbiano le competenze e siano abilitati per legge a svolgere questo ruolo di garante. Quindi al Consulente del Lavoro.
Mantenimento e ampliamento dell’attuale riserva di legge: la specificità e l’esclusività delle competenze professionali dei Consulenti del Lavoro, sancite dall’articolo 1 della Legge n. 12/1979, non solo devono essere preservate, ma rafforzate ed estese ad ambiti oggi non ancora pienamente riconosciuti. Deve essere rafforzata la differenza tra i soggetti abilitati, e cioè i Consulenti del Lavoro, e coloro che sono “autorizzati”, ovvero gli altri soggetti menzionati dalla Legge n. 12 quali avvocati e commercialisti che, personalmente, eliminerei dalla nostra legge professionale, a meno che non ci sia reciprocità. Per quale motivo il Consulente del Lavoro che volesse svolgere la professione forense o quella del commercialista deve sostenere il loro esame di stato e non è vero il contrario? Quali competenze hanno questi professionisti in ambito previdenziale, fiscale, di tecnica amministrativa, di sicurezza sul lavoro, di gestione e sviluppo delle risorse umane, di tecniche di negoziazione, di calcolo dei costi del lavoro, di gestione del welfare e del benessere dei lavoratori, e così via? Ma via anche quella pletora di centri elaborazione dati che possono svolgere il solo calcolo e stampa. Ma smettiamola di prenderci in giro. Questa è la strada che da sempre ha autorizzato l’esercizio abusivo della professione. Bisognerebbe, invece:
• Avere la possibilità di assistere le parti (datore di lavoro o lavoratore) in giudizio innanzi al giudice del lavoro (o anche al TAR) nelle materie di competenza, con esclusione della Cassazione. La cosa strana è che il Consulente del lavoro può assistere il proprio cliente in ogni ordine e grado di giudizio in materia tributaria ma non può farlo nella propria materia principe che è il diritto del lavoro e della previdenza sociale;
• Rivendicare l’obbligo di certificazione del costo del lavoro nelle società labour intensive. I sindaci o le società di revisione brancolano nel buio. E lo vediamo anche nelle M&A quando svolgiamo le attività di Due Diligence;
• Rivendicare con forza la pari opportunità con gli avvocati nella conciliazione assistita. Per le competenze specifiche del Consulente del lavoro mi pare che sia il c.d. “minimo sindacale”. L’assurdo è che solo i Consulenti del lavoro, e non gli avvocati, possono istituire nei CPO le commissioni di conciliazione e certificazione dei contratti, o anche di arbitrato, però i consulenti del lavoro non possono svolgere assistenza autonoma nelle conciliazioni assistite in materia di lavoro. Davvero assurdo!
• Pensare di modificare l’attuale assetto dell’Albo e ipotizzare una sezione speciale nella quale si possano iscrivere, se non si riuscisse ad ottenere l’esclusiva come su evidenziato, tutti coloro i quali si occupano di lavoro alle dipendenze di aziende compreso i soggetti autorizzati. Il potere di formazione e vigilanza deve rientrare nelle prerogative dei CPO;
• Che il Consulente del Lavoro sia chiamato a fungere da garante del comportamento legale del datore di lavoro anche, ad esempio, ai fini previdenziali e fiscale e degli adempimenti di lavoro. Il Consulente del lavoro è colui che si occupa non solo di lavoro dipendente, ma anche di lavoro autonomo e di lavoro d’impresa. Quanto precede non può che aprire a un passaggio cruciale che riguarda il rapporto tra il Consulente del Lavoro e il datore di lavoro.
La riflessione è netta: il Consulente del Lavoro ha un ruolo fondativo e autonomo, distinto e non subordinato al datore di lavoro. Il Consulente del Lavoro non è un mero esecutore, né un tecnico amministrativo. Deve essere riconosciuto come soggetto dotato di competenze giuridiche e sociali ampie, garante di legalità sostanziale anche in contesti non sindacalizzati o in assenza di rappresentanza sindacale.
In conclusione, la riflessione proposta in questo contributo delinea un orizzonte ambizioso ma necessario per l’evoluzione della professione di Consulente del Lavoro. La riforma della Legge n. 12 del 1979 non può limitarsi a un mero aggiornamento normativo, ma deve rappresentare un vero e proprio rilancio identitario della categoria, capace di rispondere alle sfide di un mondo del lavoro in continua trasformazione. Trasformazione sempre più importante anche a seguito dell’avvento dell’intelligenza artificiale. In sintesi, il percorso tracciato si articola su tre direttrici fondamentali: il rafforzamento della riserva di legge come presidio di competenza esclusiva, l’affermazione del ruolo sociale del Consulente del Lavoro come agente di giustizia sostanziale, e la modernizzazione degli strumenti formativi e professionali per attrarre e trattenere i giovani talenti. La proposta di una riorganizzazione dell’Albo in sezioni distinte, con l’attribuzione ai soli Consulenti del Lavoro delle funzioni più qualificanti – dall’assistenza giudiziale alla certificazione, dalla mediazione alla garanzia di legalità aziendale – rappresenta una risposta concreta all’erosione di competenze subita negli ultimi anni. Al contempo, l’estensione delle attribuzioni professionali all’assistenza di tutte le parti del rapporto di lavoro e l’accesso al contenzioso configurerebbero un salto qualitativo nella percezione sociale della professione. Tuttavia, questo processo di rilancio richiede una profonda coesione interna alla categoria. La collaborazione fattiva tra Consiglio Nazionale e Consigli Provinciali e con l’Ancl, nostro sindacato unitario, non è solo auspicabile ma indispensabile per dare credibilità e forza propositiva alle istanze di riforma. Senza un fronte unitario, le legittime aspirazioni di valorizzazione professionale rischiano di rimanere meri propositi. La sfida più complessa riguarda la trasformazione culturale: da consulenti tecnici a garanti sociali, da esecutori di adempimenti a mediatori di legalità sostanziale. Questo salto identitario presuppone non solo un aggiornamento normativo, come detto, ma un investimento formativo continuo e una maggiore presenza nei territori, specialmente dove mancano presidi sindacali e istituzionali. Il momento storico appare propizio per questa metamorfosi. Le trasformazioni del mercato del lavoro, l’emersione di nuove forme contrattuali, la crescente complessità normativa e la necessità di tutela dei soggetti più deboli creano spazi per un intervento professionale qualificato e socialmente orientato.
La riforma della Legge n. 12 può e deve essere l’occasione per riaffermare che il Consulente del Lavoro non è solamente un tecnico dell’amministrazione del personale, ma un professionista del diritto sociale, garante di equità nei rapporti di lavoro e promotore di sviluppo sostenibile del tessuto produttivo nazionale. Il cammino verso questa nuova identità professionale richiede determinazione, visione strategica e capacità di dialogo con le istituzioni e le parti sociali. Solo attraverso questo impegno collettivo la categoria potrà conquistare il riconoscimento che merita e svolgere appieno quella funzione sociale che già oggi, nei fatti, molti Consulenti del Lavoro esercitano con competenza e dedizione.
Rinnovo delle cariche del Consiglio dell’Ordine
Il 6 maggio 2025 ha avuto luogo la consultazione elettorale per rinnovare la composizione del Consiglio del nostro Ordine Professionale. Successivamente, il 13 maggio si è tenuta la seduta di insediamento durante la quale sono state assegnate le diverse responsabilità istituzionali. Desidero ringraziare tutti i colleghi del Consiglio e del Collegio che, con spirito di servizio e dedizione rinnovata, hanno accettato di fare parte del percorso di lavoro intrapreso da questo Cpo. A seguire l’esito delle votazioni e la distribuzione degli incarichi.
CONSIGLIO PROVINCIALE
DI NUNZIO Potito – Presidente
BELLOCCHIO Riccardo – Segretario
REJA Paolo – Tesoriere
ASNAGHI Andrea – Consigliere
BADI Gabriele – Consigliere
MANUSARDI Federica – Consigliere
MARI Luciana – Consigliere
MASSAINI D. Morena – Consigliere
PICECI Roberto – Consigliere
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
LEONI Eugenio – Presidente
FERRE’ Matteo – Revisore
TACCONI Moira – Revisore
Desidero esprimere anche la mia profonda gratitudine a tutto il Consiglio dell’Ancl Up di Milano, in particolare al Presidente Alessandro Graziano, che ha voluto accordarci la propria fiducia. Insieme a loro formiamo un team unito, accomunato da valori condivisi, progetti comuni e una visione unitaria dell’azione professionale. Un sentito ringraziamento va a tutti i Professionisti che hanno partecipato alle votazioni, testimoniando il loro legame con le istituzioni ordinistiche e la stima verso chi li rappresenta. Il loro sostegno è stato per noi fonte di grande incoraggiamento. Un particolare riconoscimento va ai membri della Commissione Elettorale – Armando Proia (Presidente Comm. Elettorale), Paola Fanfer, Giuseppe Mastalli e Naddeo Leonzio (segretario) – che hanno generosamente dedicato l’intera giornata per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Un sentito grazie anche al nostro staff amministrativo, che ha curato con professionalità e dedizione l’organizzazione di questa tornata elettorale. Infine, un sincero e affettuoso ringraziamento da parte mia e di tutti i Colleghi a Luciana Manno e Ferdinando Montelatici che hanno lasciato l’incarico dopo anni di servizio prestato all’Ordine di Milano!
