IL PUNTO – ASSE.CO.: ATTIVITÀ ESERCITABILE ESCLUSIVAMENTE DAI CONSULENTI DEL LAVORO
Potito di Nunzio, Presidente del Consiglio dell’Ordine Provinciale di Milano
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L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con nota del 20 agosto 2025 (prot. n. 306) inviata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), ribadisce con fermezza che soltanto i Consulenti del Lavoro hanno le specifiche competenze tecniche e giuridiche per rilasciare le asseverazioni in materia lavoristica. Da tempo il CNDCEC chiede l’estensione del protocollo ASSE.CO. anche all’Ordine dei Commercialisti. Il Protocollo (sottoscritto sin dal 2014 tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro) autorizza i Consulenti del Lavoro al rilascio delle Asseverazioni in materia di lavoro alle aziende che si sottopongono volontariamente alle prescritte verifiche per il riconoscimento di azienda priva di irregolarità in materia di lavoro e quindi iscrivibile nell’elenco ministeriale delle Aziende Asseverate. Una sorta di “bollino blu” che in alcuni casi consente alle aziende di beneficiare di agevolazioni regionali o acquisire punteggi di favore nelle gare pubbliche. E più in generale è spendibile nei processi di ESG ed entra a far parte dei bilanci sociali delle aziende. Il possesso dell’ASSE.CO. assicura la regolarità contributiva, contrattuale, l’assenza di contenzioso e l’eticità nella gestione delle risorse umane. Ricordo brevemente la questione oggetto della nota su richiamata. Il CNDCEC aveva richiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’estensione del Protocollo in materia di ASSE.CO. anche all’Ordine dei commercialisti. L’Ispettorato del Lavoro non diede alcun riscontro e il CNDCEC propose ricorso al TAR per vedere soddisfatta la propria richiesta. Il Giudice amministrativo, pur sostenendo l’obbligo dell’Ispettorato di esaminare la proposta di protocollo, ha evidenziato la sussistenza di “margini di discrezionalità e adempimenti istruttori rimessi all’amministrazione, in quanto la pretesa del Consiglio si pone in tensione dialogica con l’organizzazione, da parte dell’Ispettorato, dei poteri ispettivi attribuiti all’agenzia dalla legge, nel cui contesto si colloca il sistema di rilascio dell’asseverazione di conformità”. In buona sostanza il TAR non è entrato nel merito della questione, che è di totale pertinenza della PA interessata, ma ha obbligato l’Ispettorato a dare riscontro al CNDCEC. In adempimento della sentenza TAR Lazio n. 9974/2025, l’Ispettorato, con la nota in commento elaborata con l’apporto della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, riscontra la richiesta del CNDCEC riportando le valutazioni effettuate che hanno orientato la scelta contestata dallo stesso CNDCEC confermando sostanzialmente il primato ordinamentale dei Consulenti del Lavoro nel settore delle asseverazioni lavoristiche. Rimandando alla lettura dell’intera nota (https://www.ancl.it/img_articoli/2995/10679/Nota_INL_del_20_ agosto_2025_n.306.pdf), di seguito alcune riflessioni e conclusioni dell’INL.
I PILASTRI DELLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
1.La riserva legislativa progressiva
L’Ispettorato evidenzia come il legislatore, “nel corso degli anni e con reiterati interventi legislativi, ha inteso affidare ai soli Consulenti del Lavoro determinate prerogative”, elencando una serie di competenze esclusive che dimostrano la vocazione specialistica crescente della categoria quali, ad esempio, la certificazione dei contratti di lavoro (art. 76, D.lgs. n. 276/2003) laddove solo i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro rientrano tra i soggetti abilitati, la stipula di accordi di modifica delle mansioni ex art. 2103 c.c. e la gestione delle procedure di dimissioni ex art. 26, D.lgs. n. 151/2015.
2. La limitazione territoriale dei commercialisti
Un aspetto cruciale evidenziato dall’INL riguarda il regime giuridico differenziato: “non tutti i commercialisti possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali ma esclusivamente quelli che abbiano previamente effettuato una specifica comunicazione” agli Ispettorati territoriali. Tale limitazione territoriale “a differenza di quella dei consulenti del lavoro, è quindi limitata agli ambiti territoriali previamente comunicati”, configurando un sistema di autorizzazioni circoscritte rispetto all’abilitazione generale dei Consulenti del Lavoro.
3. La formazione specialistica differenziata
L’INL sottolinea l’assenza di sovrapponibilità formativa tra le due categorie: “Per i dottori commercialisti e gli esperti contabili non è infatti necessario, già in occasione del tirocinio, approfondire la materia del lavoro e della legislazione sociale nella stessa misura prevista per i consulenti del lavoro”. Il curriculum formativo dei Consulenti del Lavoro include materie altamente specialistiche: diritto del lavoro, legislazione sociale e previdenziale, diritto sindacale, intermediazione e selezione del personale, contrattualistica del lavoro, contenzioso e conciliazione, mediazione e arbitrato.
LA VIGILANZA MINISTERIALE COME ELEMENTO QUALIFICANTE
L’INL evidenzia – lo si ribadisce – un aspetto di particolare rilevanza sistemica: “A differenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro è infatti vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo stesso Ministero che esercita la vigilanza sull’Ispettorato nazionale del lavoro”, oltre che dal Ministero della Giustizia. Questa coincidenza di vigilanza ministeriale costituisce “un elemento di garanzia sulla sua efficacia e rappresenta un presupposto fondamentale per il buon funzionamento della procedura”, poiché assicura “un unico Ministero vigilante nei confronti di tutti gli attori coinvolti nel rilascio e gestione dell’ASSE.CO.”. Il documento sottolinea come l’Ispettorato svolga l’abilitazione professionale “in stretta collaborazione con gli Ordini ed il Consiglio nazionale”, creando negli anni “una profonda conoscenza dei professionisti iscritti all’Albo” e dei “presidi di legalità e trasparenza attivati”. Tale collaborazione ha consentito di “instaurare preziose forme di collaborazione con il Consiglio nazionale che, in via sussidiaria, svolge attività di interesse comune per la promozione della legalità e della trasparenza del mercato del lavoro”.
LA NATURA PUBBLICA DELL’ASSEVERAZIONE
L’INL chiarisce un aspetto fondamentale: “l’ASSE.CO. è rilasciato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro – ente pubblico non economico vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e non dal singolo consulente”. Questo carattere pubblicistico dell’asseverazione richiede che il professionista “deve aver frequentato un apposito corso formativo a cura della Fondazione studi consulenti del lavoro di carattere strettamente tecnico e altamente specialistico ed essere iscritto in un apposito elenco”.
LA VALUTAZIONE CONCLUSIVA: INTERESSE PUBBLICO PRIMARIO
L’Ispettorato conclude che “la scelta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima, e quella dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dopo, siano pienamente rispondenti all’interesse pubblico primario di una corretta, efficace ed efficiente gestione dell’attività di vigilanza”. La nota evidenzia come un’eventuale estensione comporterebbe conseguenze sistemiche inaccettabili: “se si volesse estendere la possibilità di rilasciare l’ASSE.CO. da parte di soggetti non sovrapponibili ai consulenti del lavoro […] tale prerogativa dovrebbe essere concessa anche al Consiglio Nazionale Forense ed a tutti i CAF del territorio nazionale, con le conseguenze che è possibile immaginare sotto il profilo organizzativo e gestionale dell’intero sistema della vigilanza”. Tuttavia, l’INL prospetta una possibilità di collaborazione tecnica “ferma restando l’esclusività del solo consulente del lavoro ad operare come CdL Ass. e cioè in qualità di ‘Consulente del Lavoro Asseveratore’”. Questa apertura conferma ancora una volta la differente specializzazione delle professioni, mantenendo la responsabilità principale in capo al soggetto specializzato.
UNA RIFLESSIONE SUL DIBATTITO INTER-PROFESSIONALE
Le recenti dichiarazioni del Presidente del CNDCEC, che qualifica la questione come “discriminazione professionale” e rivendica “pari dignità professionale”, meritano una riflessione costruttiva nel rispetto del dialogo inter-professionale. È importante chiarire che il riconoscimento delle specificità ordinamentali non implica alcuna gerarchia di valore tra le professioni, ciascuna delle quali mantiene la propria dignità e il proprio ruolo fondamentale nell’ordinamento. La differenziazione riconosciuta dal TAR e confermata dall’INL si basa su criteri oggettivi – competenze ordinamentali specifiche, sistemi di vigilanza ministeriale distinti e specializzazioni settoriali – che il legislatore ha sviluppato nel corso dei decenni attraverso scelte normative ponderate. La collaborazione tra professioni diverse rappresenta un valore aggiunto per il sistema-Paese, come dimostrato dall’apertura dell’INL a forme di collaborazione tecnica “ferma restando l’esclusività del solo consulente del lavoro ad operare come CdL Ass.”. Questo modello, già sperimentato con successo in altri ambiti normativi, consente di valorizzare le competenze complementari nel rispetto delle specializzazioni distintive. L’interesse pubblico primario, richiamato dall’Ispettorato, richiede che le funzioni di garanzia pubblica siano affidate ai soggetti che l’ordinamento ha specificamente formato e abilitato per tali compiti, attraverso percorsi formativi mirati e sistemi di controllo integrati. Tale approccio non diminuisce il valore delle altre professioni, ma ottimizza l’efficacia dell’azione amministrativa nell’interesse della collettività.
CONCLUSIONI: LA SALVAGUARDIA DELL’ECCELLENZA PROFESSIONALE
Il TAR e L’Inl valorizzano il modello ordinistico dei Consulenti del Lavoro come sistema integrato di competenze, responsabilità e controlli, costruito attraverso formazione specialistica specifica, esame di Stato abilitante, sistema disciplinare interno, vigilanza ministeriale mirata e aggiornamento professionale continuo. Il riconoscimento della legittimità dell’attuale differenziazione fondata sulle competenze ordinamentali evidenzia come tale differenziazione non solo sia legittima, ma rappresenti l’interesse pubblico primario nell’organizzazione efficiente della vigilanza del lavoro. Il sistema ASSE.CO. rimane così definitivamente di competenza dei Consulenti del Lavoro i quali hanno le specifiche competenze, sono integrati nel sistema di vigilanza ministeriale, posseggono la formazione specialistica e vantano una collaborazione istituzionale consolidata. Elementi che garantiscono qualità, affidabilità e responsabilità nell’esercizio delle funzioni di garanzia pubblica affidate dalla legge1.
- Si v. anche P. di Nunzio, Lotta all’abusivismo: la nota INL rafforza la tutela delle professioni ordinistiche, LDE, 2, 2025, sulla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (n. 4304 del 12 maggio 2025) in materia di vigilanza sui CED e lotta all’abusivismo che rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico di tutele che l’ordinamento giuridico ha costruito attorno alle professioni ordinistiche. Il documento dell’Inl si inserisce in un percorso consolidato di riconoscimento del valore pubblico e della specificità delle competenze professionali riservate, offrendo strumenti operativi concreti per contrastare un fenomeno in crescente espansione; nel medesimo articolo di P. di Nunzio si fa anche già riferimento alla sentenza TAR del maggio 2025.