IL PREPENSIONAMENTO DEI GIORNALISTI dopo il trasferimento di Inpgi 1 in Inps

Antonello Orlando, Consulente del lavoro in Roma e Bologna

La Legge n. 234/2021, all’art. 1, cc. da 103 a 118, ha stabilito che la funzione previdenziale svolta dall’Inpgi è stata trasferita dall’1.7.22 all’Inps. Dalla stessa data sono iscritti all’AGO dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

A seguito dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 10/2023 Inps ha fornito indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento di cui all’art. 37, co. 1, L. n. 416/1981, da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al FPLD ai sensi dell’art. 1, co. 103 e seguenti, della L. n. 234/2021, approfittandone anche per dare chiarimenti sul prepensionamento dei lavoratori poligrafici.

PREPENSIONAMENTO IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI ISCRITTI AL FPLD

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti continua a trovare applicazione anche dopo il 1.7.2022. Sono destinatari del prepensionamento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, giornali periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’art. 27, co. 2, L. n. 416/1981. Per potere accedere al prepensionamento i singoli lavoratori dovranno risultare iscritti agli elenchi dei giornalisti professionisti presso l’Ordine dei giornalisti; il requisito contributivo richiesto è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione, adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Alla luce dell’uniformazione del regime pensionistico, Inps ha chiarito che il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di 5 anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2026), dunque con un’età minima di 62 anni.

Ulteriore condizione di accesso è l’essere stati ammessi al trattamento Cigs per “riorganizzazione aziendale” in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi.

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario che:

  • i 3 mesi di permanenza in Cigs, anche non continuativi, siano fruiti nel
  • periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla Cigs finalizzata al prepensionamento o nel periodo di proroga del trattamento di Cigs;
  • i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati nel periodo di Cigs autorizzato dal decreto ministeriale;
  • l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di Cigs finalizzata al prepensionamento.

Non sono ammessi al prepensionamento i giornalisti già titolari di pensione, anche solo per pro-quota, a carico dell’AGO o forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata, ma possono accedere i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato (D.lgs. n. 509/1994 e D.lgs. n. 103/1996) inclusa la Gestione separata dell’Inpgi.

CONTRIBUZIONE VALORIZZATA

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contributi accreditati, anche figurativi, volontari e da riscatto. I giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps (FPLD) possono accedere al prepensionamento valorizzando tutta la contribuzione versata o accreditata nel FPLD, compresa quella in evidenza contabile separata del Fondo stesso.

L’art. 37, co. 1, lett. b), prevede la “anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’Inpgi, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva”. Il comma 2 prevede che l’integrazione contributiva a carico dell’Inpgi non può essere superiore a 5 anni. Per i giornalisti che abbiano raggiunto un’età la cui differenza con quella richiesta per la pensione di vecchiaia sia inferiore a 5 anni, l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo pari a questa differenza. La maggiorazione, riconosciuta, per massimo 5 anni, fino alla concorrenza del limite di 30 anni, si calcola aggiungendo al montante contributivo, posseduto all’atto del pensionamento, una quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni di contribuzione e rivalutate.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA DEL TRATTAMENTO

Il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda di prepensionamento ha diverse decorrenze: per chi ha maturato i requisiti entro i 3 mesi di permanenza in Cigs, decorre dal compimento dei 3 mesi di permanenza in Cigs, mentre per chi ha maturato i requisiti oltre i 3 mesi di permanenza minima in Cigs, decorre dal compimento dei requisiti maturati durante la Cigs.

In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza la Cigs, in data successiva a quella in cui l’interessato perfeziona i 3 mesi di

permanenza in Cigs, le decorrenze dei 60 giorni sono diverse:

  1. per chi matura i requisiti prima dell’emanazione del decreto, il termine decorre dall’emanazione del decreto;
  2. per chi matura i requisiti dopo l’emanazione del decreto, il termine decorre dalla maturazione dei requisiti entro la fruizione della Cigs.

I lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il periodo di fruizione della Cigs e possono fare valere una permanenza in Cigs per almeno 3 mesi, possono presentare la domanda di pensione anche in data antecedente all’emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione. Queste domande devono essere tenute in evidenza dalle sedi Inps, in attesa che gli interessati le integrino con l’indicazione degli estremi del decreto di Cigs.

CALCOLO DELLA PENSIONE

L’importo dell’assegno di prepensionamento è determinato dalla somma di:

  • quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’Inpgi 1 al 30.6.2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’Inpgi a seguito di domanda presentata entro il 30.6.2022;
  • quota corrispondente all’anzianità contributiva maturata presso il FPLD dall’1.7.2022 e eventuale contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata.

RAPPORTI CON ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, RAPPORTI DI LAVORO E REDDITI DA LAVORO

Nel successivo messaggio n. 644 del 2023, Inps ha chiarito che dall’1 luglio 2022, il prepensionamento è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso la stessa azienda che ha avviato il prepensionamento o altra azienda che faccia capo allo stesso gruppo editoriale cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al contrario, l’assegno è compatibile con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi da quelli citati.

Dall’1.7.2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’Inps o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), quindi dalla stessa data, non trova applicazione il “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’Inpgi.

Dalla stessa data, il trattamento derivante dal prepensionamento è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo, non incompatibili. In caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, i contributi assicurativi riferiti a tali periodi lavorativi sono riassorbiti dall’Inpgi fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. Nel caso di svolgimento dopo il prepensionamento di attività lavorativa con iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione sarà corrisposto quale differenza tra il montante collegato alla contribuzione versata al FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione.

In caso di prosecuzione della attività lavorativa con iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione sarà liquidato con valore pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione.

GIORNALISTI PUBBLICISTI

Come chiarito dal Ministero del Lavoro, dall’1.7.2022, nei confronti dei giornalisti pubblicisti iscritti al FPLD saranno accessibili i prepensionamenti, sulla base di accordi collettivi sottoscritti a partire dall’1.7.2022. Sono destinatari di questa forma di prepensionamento i pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale iscritti agli elenchi dei giornalisti pubblicisti presso l’Ordine dei giornalisti.

ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI PREPENSIONAMENTO PER POLIGRAFICI

Con la circolare n. 107/2002, era già stato precisato che nel caso di aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, la domanda deve essere corredata anche di dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi 12 mesi di lavoro effettivo, antecedente la cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, il D.lgs. n. 69/2017 ha ridefinito la disciplina di settore, introducendo, nel D.lgs. 148/2015, l’art. 25-bis e modificando l’art. 37, L. n. 416/1981 in materia di prepensionamento. In forza di tale novità normativa, il prepensionamento è riconosciuto in favore dei lavoratori poligrafici ammessi “ai trattamenti di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b)”. Non è più dirimente l’adibizione per almeno 6 mesi del lavoratore al settore della produzione di periodici e non occorre allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi 12 mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

In presenza di contributi in altre gestioni Inps, per accedere al prepensionamento è necessario ricorrere alla ricongiunzione (art. 1, L. n. 29/1979) presentando la domanda prima della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato dato che il requisito contributivo deve essere perfezionato esclusivamente nel FPLD. Inps ha chiarito poi che le domande di prepensionamento devono essere presentate mediante i canali tipici dell’Istituto:

portale web Inps, al servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande”, attivando il sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliendo uno dei prodotti:

  • Prodotto: Pensione di vecchiaia/anticipata Tipo: Prepensionamento editoria
  • Tipologia:

– Art. 37, legge 416/1981, lettera a); – Art. 37, legge 416/1981, lettera b).

Le domande pervenute precedentemente al 31.1.2023 saranno automaticamente riqualificate dagli operatori Inps.

Queste forme di prepensionamento, tipiche del settore del giornalismo e dei lavoratori poligrafici, che non hanno oneri completi a carico dei datori di lavoro, si pongono adesso accanto a quelle ordinarie di Inps, quali l’Isopensione ex art. 4, commi 1-7ter della L. n. 92/2012 e il contratto di espansione (sperimentale fino a fine 2023). In questi casi, tuttavia, il prepensionamento è ad esclusivo carico del datore di lavoro (isopensione) o ha una parte di finanziamento da parte dello stato (contratto di espansione in presenza di assunzioni a tempo indeterminato).


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