E non è necessario perdersi in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee. (R. Zero, “Il coraggio delle idee”)
Il mondo dei rapporti di lavoro in agricoltura è, per molti aspetti, quello che normalmente si può definire, senza paura di essere smentiti, un “mondo a parte”. Tale definizione discende dalle molteplici particolarità insite nella gestione, sia di tipo contrattuale che, anche e soprattutto, previdenziale. Partendo dalla regolamentazione contrattuale, è fatto noto che, oltre al Ccnl di riferimento, i datori di lavoro agricolo debbano operare secondo i dettami dei Ccpl, ovvero i contratti collettivi provinciali, che, sulla base delle specifiche caratteristiche del territorio cui si rivolgono, regolamentano i diversi aspetti per i quali il Ccnl conferisce espressa delega. E proprio in virtù della “forza” dei Ccpl, il Ccnl fornisce, su alcune materie, delle definizioni piuttosto generiche, lasciando spazio alle parti sociali di definirle secondo il predetto concetto della territorialità. Tale concettualità, all’apparenza assolutamente logica e del tutto apprezzabile, trova tuttavia vuoti importanti laddove il Ccnl non preveda una specifica regolamentazione su taluni elementi di primaria importanza. Giusto per citare qualche esempio, per quanto riguarda il periodo di comporto per malattia, l’art. 61 del Ccnl operai agricoli Confagricoltura del 24.05.2022, prevede che “L’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.” Non viene specificato né se i 180 giorni debbano essere considerati in riferimento ad un unico evento continuativo o a più eventi per sommatoria, né quale sia il parametro rispetto al quale computarli, se per anno solare o altro periodo. L’art. 93 del medesimo Ccnl indica, tra le materie oggetto di regolamentazione da parte del Ccnl, la sola definizione dell’integrazione del trattamento di malattia e infortuni sul lavoro (art. 63), mentre nulla dice sul citato articolo 61; il risultato di tale mancata indicazione è che, in qualunque modo il datore di lavoro interpreti il calcolo del periodo di comporto, il lavoratore potrà sempre scegliere una modalità differente e, conseguentemente, contestarne la determinazione. Nonostante la contrattazione provinciale sia, o almeno, dovrebbe essere tailor made sul territorio di interesse, spesso si trovano alcune previsioni decisamente anacronistiche, che poco hanno a che fare con l’attuale gestione delle aziende agricole o che, quantomeno, non possono essere applicate alla generalità dei datori di lavoro agricoli. Ad esempio, l’art. 41 del Ccpl operai agricoli della Provincia di Sassari del 3 gennaio 2001 prevede che “Quando il lavoratore non risiede in azienda e la stessa non fornisca il mezzo di trasporto, verrà riconosciuta una indennità di percorso pari a: per distanze fino a 8 Km, tra andata e ritorno, nessuna indennità; per distanze da 9 a 30 Km, tra andata e ritorno, lire 200 a Km; per distanze da 31 fino a 60 Km, tra andata e ritorno, lire 35 a Km; oltre i 60 Km tra andata e ritorno, non è dovuta alcuna indennità. La distanza suddetta si calcola giornalmente dall’abituale abitazione del lavoratore all’azienda”. Quanti lavoratori conoscete che vivono all’interno delle aziende agricole? Appunto.
Forse qualche custode, o qualche figura particolare che vive all’interno delle cascine che sono, nel caso specifico, anche dimora del fattore, ma non indistintamente TUTTI gli operai agricoli. Un primo intervento di semplificazione in materia (con buona probabilità non legato al solo settore agricolo) sarebbe senz’altro utile in merito alla stesura più puntuale ed esaustiva, nonché di aggiornamento, dei contenuti dei testi contrattuali. Un’altra problematica che investe praticamente tutte le Province dello stivale è il reperimento, ça va sans dire, delle tabelle retributive. È praticamente cercare un ago in un pagliaio e, se non si ha qualche conoscenza in ambito sindacale, diventa davvero complicato; per fortuna, la rete tra Consulenti del lavoro funziona abbastanza bene e ci si viene in soccorso anche in questo senso, diversamente molti di noi avrebbero seri problemi ad erogare le retribuzioni aggiornate. Ad oggi non sono note le motivazioni della mancata pubblicazione delle tabelle retributive; quelle di tutti i Ccnl o quasi, sono presenti nei siti delle varie OO.SS. stipulanti, mentre mancano le tabelle provinciali aggiornate. E la musica non cambia anche consultando le più blasonate banche dati a pagamento, nemmeno i brand più noti riescono ad averle per tempo. Inutile dire che una puntuale divulgazione consentirebbe di gestire correttamente gli stipendi dei lavoratori, senza dover procedere, il più delle volte, all’erogazione di copiose somme a titolo di arretrati dovute al tardivo reperimento degli importi aggiornati. Le difficoltà di gestione investono largamente anche la gestione contributiva. A onor del vero, va riconosciuto all’Inps di aver comunque cominciato, negli ultimi anni, un’operazione di svecchiamento della gestione di questo comparto, apportando delle migliorie volte ad avvicinarlo sempre più agli altri settori. Resta però ad oggi ancora molto da fare, anche se con alcuni piccoli interventi si potrebbero ottenere grandi risultati. Uno su tutti, è la mancanza di comunicazione all’azienda e/o all’intermediario dell’avvenuto buon fine della denuncia trasmessa. Dal 2020 è possibile inviare le denunce contributive relative alla manodopera agricola con periodicità mensile (mod. uniemens posagri), utilizzando lo stesso applicativo previsto per gli uniemens “classici”. Una volta effettuato l’invio, il portale rilascia una ricevuta di trasmissione con data e identificativo della stessa. Per gli uniemens “classici”, non si deve effettuare nessun’altra operazione, anche perché lo specifico software di controllo Inps effettua tutta una serie di verifiche di congruità a monte e, solo in caso di esito positivo, si può procedere all’invio. Eventuali anomalie che l’istituto dovesse riscontrare in seguito vengono poi comunicate all’azienda e/o all’intermediario. Per i modelli uniemens pos-agri, nessuna comunicazione viene trasmessa. Se l’intermediario o l’azienda non verifica l’esito sul sito, compiendo in tal senso vari tentativi finché la denuncia non sarà materialmente lavorata ed acquisita (o rigettata), non avrà alcuna contezza del buon fine dell’invio, salvo poi venirne a conoscenza con un preavviso di irregolarità in seguito ad una richiesta di Durc, che dovrà essere analizzata e risolta entro i consueti 15 giorni di calendario (quindi 10 lavorativi in tutto, a meno che in questi 10 non cadano delle festività), oppure in seguito a qualche richiesta di prestazione da parte di qualche lavoratore che non potrà essere evasa per anomalie nei flussi. Superfluo dire che un semplice alert renderebbe più agevole la gestione di eventuali errori. Nonostante, come detto, l’invio dei flussi sia mensile da ormai 5 anni, l’Inps conserva ancora, ad oggi, la tariffazione trimestrale. Se ci si rende conto, dopo una decina di tentativi (quando va bene), che vi sono delle anomalie nei flussi trasmessi, si procede ad inviare un nuovo flusso, prima che il trimestre sia stato tariffato, l’ultimo trasmesso sovrascrive il precedente. Ma se il malcapitato operatore dovesse malauguratamente effettuare l’invio della denuncia
correttiva a tariffazione già iniziata, questa non sovrascriverà la precedente ma, per farlo, si dovrà comunicare mediante il cassetto previdenziale aziende agricole – totalmente slegato ed avulso dal cassetto previdenziale delle altre gestioni – di aver effettuato il nuovo invio, come e perché, allegando conteggi, prospetti e quant’altro. Niente di particolarmente trascendentale fin qui, se non fosse che, fino all’intervento manuale del funzionario di turno, la nuova denuncia viene letteralmente “sommata” all’altra, generando F24 che contengono importi raddoppiati o anche triplicati, a seconda di quanti invii correttivi vengono effettuati. E ancora, di tutto ciò, a meno che il funzionario non stia materialmente lavorando la pratica, nessuna comunicazione viene inviata all’operatore salvo, appunto, trovare poi la sgradita sorpresa nei modelli F24 che vengono predisposti dall’Inps e che devono essere scaricati dall’operatore per procedere al versamento. Nel frattempo però, nella sezione del sito dove sono consultabili tutti gli invii pos-agri effettuati, i semafori di tutte le denunce inviate risultano verdi; non è quindi comprensibile quale delle tante denunce inviate sia stata utilizzata per la tariffazione, a meno che non si vada, anche in questo caso, per tentativi, ricalcolando tutti gli importi a mano per riuscire a trovare la denuncia utilizzata dall’applicativo dell’ente. Solo il funzionario incaricato può illuminarci su tutti i nostri dubbi, vittima egli stesso di questi rigidi automatismi. Per non parlare poi di quanto deve attendere un datore di lavoro agricolo per recuperare le somme anticipate ai lavoratori per conto dell’Inps (ovviamente con esclusione degli O.T.D.). Un’indennità di maternità anticipata nel Lul di gennaio 2025, potrà essere recuperata non prima del 16 settembre successivo, data di scadenza di pagamento del modello F24 del 1° trimestre. In merito a ciò, passare alla gestione mensile anche dei pagamenti sarebbe ottimale; in alternativa, poiché l’anticipo delle prestazioni per gli O.T.I. in linea di massima non è obbligatorio, il datore di lavoro potrebbe semplicemente decidere di non procedere in tal senso, allungando le tempistiche per il lavoratore che dovrà inviare apposita istanza direttamente all’Inps. Esistono ancora ad oggi delle funzionalità non attive all’interno dei pos-agri che rendono impossibile anticipare le prestazioni relative alla gestione dei permessi L. n. 104/92 e per allattamento ex art. 39, D.lgs. n. 151/2001. Inoltre, non possono essere gestite nelle denunce mensili nemmeno la scelta dei fondi interprofessionali e le assenze del lavoratore per malattia del figlio (art. 47, D.lgs. n. 151/2001). Infine, considerata la sterminata varietà di contribuzioni dovute ad enti bilaterali e casse extra-legem, sarebbe davvero utile poter avere a disposizione, per gli agricoli, lo stesso tool già esistente per gli altri settori all’interno del cassetto previdenziale che consente di avere il dettaglio delle aliquote da applicare, per evitare di doversele andare a determinare con un calcolo inverso, partendo dall’importo del contributo calcolato dall’Inps sull’imponibile previdenziale, comportando alti margini di errore. Tutto ciò premesso appare quindi opportuno che l’Inps ponga in essere quanto prima interventi di riordino di tutta la gestione previdenziale agendo sulle enunciate criticità:
• integrando all’interno delle denunce mensili uniemens pos-agri tutte le funzionalità ad oggi mancanti;
• riorganizzando i dati consultabili dagli operatori in modo che operare sia sul cassetto previdenziale che nella sezione dedicata alle denunce contributive divenga operazione snella e veloce, eliminando le sovrapposizioni dei dati come descritto;
• abbandonando la tariffazione trimestrale inserendo la più logica e funzionale gestione mensile;
• inserendo all’interno del software di controllo uniemens ulteriori verifiche di congruità, specifiche per il settore agricolo, in modo da poter inviare un file di cui poter avere immediata certezza del buon fine dell’inoltro;
• fino alla compiuta realizzazione del punto precedente, è urgente che vengano trasmessi agli operatori tempestivi avvisi di anomalia del flusso, in modo che le stesse possano essere puntualmente sanate.