IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO ALLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Manuela Baltolu, Guido Cottino e Sabrina Pagani, Rispettivamente Consulente del Lavoro in Sassari e Consulenti del Lavoro in Milano

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La stragrande maggioranza degli attuali incentivi all’occupazione presenti nel nostro ordinamento rientra all’interno della categoria degli aiuti di Stato; per citare un recentissimo esempio, tutti i “bonus” alle assunzioni introdotti dal D.l. n. 62/2026 fanno parte di tale fattispecie.

La materia degli aiuti di Stato discende dalla legislazione europea, in particolare dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che si occupa di identificare quali forme di sostegno erogate dai vari Stati membri agli operatori di mercato siano compatibili con le regole comunitarie e quali no.

Gli aiuti giudicati compatibili dall’Unione europea sono gli unici concedibili e sono suddivisi in due macro-categorie:

  • aiuti con obbligo di notifica preventiva alla UE, volta a ottenere specifica autorizzazione alla concreta messa in atto degli stessi;
  • aiuti senza obbligo di notifica preventiva, i quali, proprio perché non soggetti a preventiva autorizzazione UE, devono essere strutturati nel rispetto dei cosiddetti “regolamenti di esenzione” (esenzione da notifica, appunto).

Ebbene, il principale regolamento di esenzione è il GBER (General Block Exemption Regulation – Regolamento generale di esenzione per categoria), n. 651/2014, che comprende la maggior parte degli incentivi all’occupazione attualmente in vigore, compresi, come detto, i bonus di cui al citato D.l. n. 62/2026 (donne, giovani e Zes) che, come noto, sono strutturati in conformità alle definizioni di soggetti svantaggiati e molto svantaggiati contenute nel GBER, nel rispetto delle condizionalità e dei limiti dallo stesso disciplinati.

È pertanto fondamentale conoscerne i contenuti per poterli applicare correttamente, anche in considerazione del fatto che, laddove un soggetto fruisca di un aiuto di Stato sulla base di una normativa nazionale, se questa non è totalmente conforme al dettato comunitario, per la UE la responsabilità dell’indebita fruizione ricade sul beneficiario, anche se, appunto, lo stesso si è limitato ad applicare una norma nazionale.

Il GBER scadrà il prossimo 31 dicembre e, prima di procedere alla pubblicazione del nuovo testo, che entrerà in vigore verosimilmente dal 1° gennaio 2027, la UE ha aperto una consultazione pubblica sulle proposte di modifica inserite nella bozza.

Invito che, come Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Milano, abbiamo accolto prontamente e con entusiasmo, cercando di fornire il nostro contributo alla semplificazione e integrazione del Regolamento, in modo da renderlo maggiormente performante e di agevole applicazione, basandoci sulla nostra esperienza sul campo.

Ci siamo concentrati su due ambiti:

  • incentivi all’occupazione;
  • imprese start-up.

Relativamente agli incentivi all’occupazione, la bozza del nuovo Regolamento ha ampliato la platea dei soggetti definiti “svantaggiati”, potenziali destinatari degli aiuti di Stato volti al sostegno occupazionale, inserendo nuove categorie beneficiarie.

Inoltre, sono state estese le durate massime dei sostegni, sia per gli svantaggiati che per i molto svantaggiati, e le misure massime di intensità degli aiuti rispetto al valore del costo ammissibile (costo salariale), per i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e per i lavoratori con disabilità.

Nella nostra proposta abbiamo inserito richieste di chiarimento sulla corretta valorizzazione dell’incremento occupazionale netto obbligatorio, sulla determinazione del costo salariale e sulla possibilità di fissare un importo massimo differenziato per categoria di impresa.

Abbiamo inoltre proposto un’ulteriore estensione delle categorie rientranti tra i soggetti svantaggiati e l’elevazione al 100% degli aiuti per i lavoratori con disabilità.

Per quanto riguarda le start-up, abbiamo avanzato richieste di modifica della definizione di start-up innovativa, di introduzione della definizione di scale-up innovativa e di “deep tech”, nonché di previsione di una specifica disciplina per le start-up e scale-up innovative operanti in settori deep tech.

Le start-up e scale-up innovative che svolgono attività di ricerca e sviluppo in settori ad alto contenuto tecnologico, cosiddetti “deep tech”, hanno l’obiettivo di sfidare la supremazia statunitense in materia, ad esempio, di calcolo quantistico, biotecnologie e intelligenza artificiale, evitando che gli Stati europei dipendano dalle società americane per la fornitura di servizi strategici ed essenziali per l’economia, la sicurezza e i servizi sanitari e sociali.

Il rischio di perdere sempre più terreno rispetto agli Stati Uniti e, in futuro, anche alla Cina in ambito tecnologico è sempre più evidente. Basti pensare alla supremazia di società come NVIDIA Corporation e SpaceX, ciascuna impegnata in settori strategici, essenziali e di evidente interesse nazionale.

Pensiamo anche a Palantir Technologies e alla forte influenza che esercita sugli Stati che decidono di utilizzare i suoi servizi.

Nel futuro gli Stati europei avranno sempre più bisogno di società che operino in settori deep tech strategici ed essenziali per l’economia, la sicurezza e i servizi sanitari e sociali.

Affidarsi completamente a società esterne sarebbe come cedere una parte della propria sovranità. La sovranità si misura anche in termini di indipendenza da Stati stranieri nella fornitura di servizi strategici ed essenziali ad alto contenuto tecnologico.

Le start-up e le scale-up operanti nei settori deep tech avranno maggiori possibilità di successo anche se potranno permettersi di impiegare lavoratori altamente qualificati, che richiedono quindi retribuzioni elevate. Una delle chiavi del successo delle imprese statunitensi è stata anche quella di potersi permettere di corrispondere alte retribuzioni ai propri dipendenti.

Di seguito, una tabella comparativa del testo attualmente in vigore con la bozza del nuovo Regolamento (modifiche evidenziate in rosso) e il documento da noi elaborato e inviato alla UE, in attesa di leggere il nuovo testo definitivo del GBER, cui potremo dire di aver contribuito con lo spirito proattivo e di semplificazione che ci contraddistingue.

Cliccando qui si accede alle Tabelle e qui al testo della Proposta inviata alla UE.

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