GLI AMMINISTRATORI DI ASDE DI SSD, i volontari e il divieto di altre attività retribuite con il medesimo ente sportivo

Alberto Borella, Consulente del Lavoro in Chiavenna (So)

Una questione che sta preoccupando molti operatori del settore riguarda la prevista incompatibilità tra le prestazioni di volontariato e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, così come con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Nello specifico ci si chiede se gli amministratori, i sindaci e chiunque rivesta cariche sociali in modo gratuito, possano svolgere – contemporaneamente appunto all’attività di volontariato – quella retribuita di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara o le mansioni che l’Autorità di Governo delegata in materia di sport individuerà come necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. Partiamo come nostra abitudine dal testo di legge, il D.lgs n. 36 del 28 febbraio 2021, che all’articolo 29 identifica le possibili prestazioni dei volontari.

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Appare chiaro che la tipologia di prestazioni di volontariato che possono essere utilizzate da un ente sportivo sono quelle che rientrano nell’ambito delle attività istituzionali dell’ente stesso. In pratica, mentre non è ammessa alcuna attività di volontariato per le cosiddette attività commerciali, tutte quelle che sono considerate attività istituzionali possono essere liberamente svolte ricorrendo a dei volontari.

Proseguendo, sempre all’articolo 29 si trova la definizione di incompatibilità.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Il divieto è molto ampio e riguarda di fatto qualsiasi rapporto di lavoro retribuito instaurato con l’ente presso il quale il volontario svolge la propria attività in modo gratuito. Ma attenzione: il divieto riguarda specificatamente le prestazioni sportive (che il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 29 precisa essere comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti), ricordandoci però che è sempre lo stesso articolo 29, al primo comma, a stabilire che le attività che possono essere svolte da un volontario sono tutte quelle definite istituzionali. Letteralmente dovremmo quindi considerare l’attività sportiva una parte della prestazione sportiva, comprendente, come detto esplicitamente, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

Come al solito la superficialità del legislatore nell’utilizzo della terminologia (nel comma 3 forse si confondono prestazioni sportive e attività sportiva) crea qualche grattacapo ma una cosa appare certa ovvero che unicamente lo svolgimento gratuito di prestazioni sportive – anche qualora fossero da intendersi in senso lato e quindi riguardare sia l’attività sportiva che la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti – comporta il divieto di svolgere altre attività retribuite con lo stesso ente sportivo. È quindi possibile, ad esempio, prevedere che il volontario possa svolgere compiti di segreteria, tesseramento, contabilità e seguire i vari adempimenti amministrativi in modo gratuito (attività che non è da considerare prestazione sportiva) e contemporaneamente prestare attività lavorativa subordinata quale barista. Ed arriviamo finalmente agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali nel nostro ente sportivo. La domanda che taluni si son posti è se sia da considerare istituzionale lo svolgimento di una attività limitata alle sole mansioni tipiche dell’amministratore.

Se per attività istituzionale intendiamo l’insieme delle azioni svolte da un’organizzazione o da un ente pubblico al fine di perseguire gli obiettivi (stabiliti dalla legge o dal proprio statuto) caratterizzanti l’ente sportivo, la risposta è no. Ricordiamo a tal proposito l’annosa diatriba, oggi risolta, degli amministratori di società di capitale che non partecipano al lavoro e la loro esclusione dall’obbligo di iscrizione all’IVS commercianti. Queste considerazioni vengono peraltro superate da una precisazione contenuta nella norma stessa – già peraltro supra evidenziata – che ci porta a ritenere che l’attività gratuita di amministratore non comporta il divieto di svolgimento di altre attività retribuite presso il medesimo ente. Ci riferiamo al fatto che l’incompatibilità riguarda le sole prestazioni sportive di volontariato mentre quella, gratuita, di amministratore non rappresenta in alcun modo un’attività sportiva, o prestazione sportiva che dir si voglia. Il problema casomai si pone nella situazione contraria dove è la prestazione sportiva ad esser svolta gratuitamente (quindi in regime di volontariato) e l’amministratore percepisca un compenso per l’attività gestoria dell’associazione.

Qui l’ampia definizione delle attività per cui scatta l’incompatibilità – che riguarda non solo qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma anche ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva – porta a ritenere vigente il divieto di cui al comma 3 dell’articolo 29.

Questo perché la norma, in buona sostanza, si preoccupa affinché la libera scelta del volontario – che spontaneamente ha deciso di prestare gratuitamente l’attività sportiva, così come un domani deciderà di cessarla – non possa essere condizionata dall’esistenza di un rapporto retribuito con lo stesso ente sportivo. Questa nostra indicazione è ovviamente formulata in via prudenziale in attesa che sul punto vi sia un chiarimento ufficiale che magari possa allentare le maglie del divieto, quantomeno relativamente alla figura dei componenti l’organo amministrativo.


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