L’art.18 del PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile, ha confermato l’ingresso nel mondo della fatturazione elettronica per i lavoratori forfettari, fino ad ora esclusi dall’obbligo precedentemente introdotto, a partire dal 1°gennaio 2019, per (quasi) tutti gli operatori Iva. Rimanevano infatti esclusi, in sede di prima applicazione, gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il “VIA” alla fatturazione elettronica per i “forfettari” avverrà in due step: dal 1° luglio 2022 per una parte della popolazione a forfait e dal 1° gennaio 2024 per la parte restante, individuata in base ad un criterio meramente reddituale. Infatti, il PNRR, nel sopprimere l’esonero per i contribuenti che adottano il regime forfettario, ha previsto l’obbligo a partire dal prossimo 1° luglio solo per i soggetti che nell’anno precedente, periodo di imposta 2021, hanno percepito compensi, da ragguagliare ad anno, superiori a 25.000 euro. Tutti gli altri avranno un anno e mezzo in più per prepararsi! Certamente i “ forfettari” rappresentano la fetta più grande dei soggetti interessati a questa sostanziale novità (rappresentano oggi 1,5 milioni di partite Iva) ma non sono gli unici: infatti l’obbligo viene esteso anche ai soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” (D.l. n. 98/2011) e alle “associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore” che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, Legge n. 398/1991) e che nel periodo d’imposta 2021 hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 65.000 euro (con proventi superiori a 65.000 euro la fattura elettronica veniva già emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta).
Unico caso che fa eccezione all’obbligo di fatturazione elettronica è quello dei medici (forfettari e non) che, per quanto disposto dall’articolo 10-bis del D.l. 23 ottobre 2018, n. 119, hanno il divieto di emettere fattura elettronica con riguardo alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, già oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Attenzione: il divieto vale anche in caso di opposizione del paziente alla trasmissione al Sistema TS e anche in caso di prestazioni “miste” e quindi prestazioni sanitarie e prestazioni diverse. Il motivo del divieto? Il Garante della Privacy ha ritenuto che le esigenze di carattere fiscale passano in secondo piano di fronte alle esigenze di tutela e riservatezza dei pazienti. Tale divieto risulta in vigore fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe. Fino ad allora i medici si troveranno a dover convivere con una doppia fatturazione: cartacea per prestazioni sanitarie rese nei confronti di pazienti privati, elettronica per collaborazioni tra medici o fattura emessa a strutture sanitarie nel caso di superamento, da parte del medico, della soglia dei 25.000 euro con riferimento ai ricavi 2021. Al riguardo è bene precisare che, in base al tenore della norma che fa riferimento ai “ricavi o compensi dell’anno precedente”, al fine di valutare il superamento della soglia reddituale prevista dalla norma rileveranno tutti i compensi ricevuti a prescindere dalla tipologia delle operazioni che hanno dato origine ai ricavi.
Si naviga quindi verso un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, obbligo che deriva dalla Riforma Fiscale in atto, contenuta nella legge di Bilancio 2022, e che ha avuto inizio con la rimodulazione delle aliquote Irpef. L’obiettivo che domina la Riforma è chiaramente quello di prevenire e contrastare l’evasione fiscale. Nella relazione messa a punto dal Ministero dell’Economia Dipartimento delle Finanze si evince che con riguardo alla evasione Iva da omessa dichiarazione, caso in cui l’Iva viene regolarmente fatturata ma non dichiarata e quindi non versata, l’introduzione a partire dal 2019 della fatturazione elettronica ha determinato una notevole riduzione dell’illecito. Tornando alla data del 1° luglio, ritenuta da tanti infelice considerato che l’anno viene “spezzato” in due, c’è da sottolineare che considerate le difficoltà operative e tecniche che gli interessati potrebbero incontrare nell’adeguarsi al nuovo obbligo, è stato stabilito che nel primo trimestre (luglio – settembre 2022) non si applicheranno le sanzioni previste per il tardivo invio della fattura elettronica ma solo qualora la stessa venga poi effettivamente inviata entro il mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.