Per chi intende assumere nel 2019, ancora una buona opportunità. Ma gli esoneri contributivi concessi dal Decreto Dignità possono fare cadere nella “trappola” degli ispettori molti datori di lavoro.
Chi intende assumere lavoratori dal 1° gennaio 2019 con il beneficio del parziale esonero contributivo previsto ora dalla legge, corre il serio rischio di cadere nella “trappola” di Istituti e funzionari, pronti a recuperare gli “sconti” appena concessi.
Tuttavia, la sentenza n. 1116/2018 della Corte d’Appello di Milano può costituire un motivo di serenità per quei datori di lavoro che intenderanno fruire delle agevolazioni 2019 del Decreto Dignità. Perché, dicono i giudici del riesame, per gli esoneri basta il Durc in regola.
Ma andiamo con ordine.
La questione del recupero di esoneri contributivi per le assunzioni 2019, chiaramente, al momento, neppure è attuale – se ne parlerà meglio tra un paio di mesi –, come non lo è a specifica previsione del Decreto Dignità – il D.L. n. 87/2018 –, introdotta con le sue modifiche estive. Il fatto che non pochi rischi si potranno porre pure per i neo-datori di lavoro del 2019, risulta piuttosto una facile “previsione”, alla luce di situazioni non dissimili già occorse in passato, come quelle relative alla concessione di agevolazioni per chi ha assunto negli anni scorsi. Per esempio, su tutte, per quelle godute con riguardo alle assunzioni del 2015 e 2016, che, in tempi recenti, sono state oggetto di vaglio da parte degli ispettori.
Come noto, con la legge di conversione n. 96/2018, si è pensato di fare spazio all’art. 1 bis, in cui viene prevista un’agevolazione del 50% sulla contribuzione da versare per quanti assumeranno – dal 1° gennaio prossimo, appunto –, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori di età inferiore a 35 anni che non sono stati impiegati in precedenza in rapporti a tempo indeterminato. L’esonero parziale di contribuzione sarà valido per un massimo di tre anni e “varrà” il corrispettivo di una contribuzione annuale massima di € 3000. Puntualmente, la norma precisa – a fronte di passate incertezze al riguardo, specie in caso di fruizione limitata nel corso dell’anno – che il relativo esonero deve considerarsi riparametrato in ragione di mese: insomma, per intendersi, in ogni mese potrà al massimo fruirsi un beneficio contributivo di € 250.
In definitiva, è senz’altro prevedibile un buon successo (forse anche ottimo) dell’iniziativa di legge.
Tuttavia, come si diceva, il rischio che in caso di verifiche sulle assunzioni del 2019, agli ispettori, qualcosa non vada giù, appare molto più di una ipotesi. La storia insegna.
Prendendo in considerazione cosa è accaduto – e cosa accade ancora oggi – nel caso di consimili iniziative di rilancio dell’occupazione – come quelle della legge n. 190/2014 e della legge n. 208/2015 –, prima che all’azienda sorga il desiderio di assumere, occorrerà che ci si sia chiariti in quale quadro di possibili valutazioni, cautele e difese, ci si potrebbe trovare a muoversi.
Innanzitutto, è opportuno avere ben presente cosa sta accadendo in moltissimi casi di assunzioni agevolate che sono state passate al vaglio dell’INPS e degli ispettori.
In sostanza, i funzionari hanno spesso provveduto a recuperare le agevolazioni godute. Innanzitutto, ove hanno riscontrato l’inesistenza di presupposti e condizioni soggettive richieste per l’assunzione del singolo lavoratore. E fin qui, la cosa non suscita sorpresa. Se il lavoratore era stato impiegato in precedenza, magari pure con la stessa azienda fruitrice, in un rapporto a tempo indeterminato, non vi è ragione di non recuperare i benefici illegittimamente goduti.
Più inaspettata e pericolosa, piuttosto, è stata la pure diffusa valutazione degli ispettori che si sono soffermati sul rispetto delle generali condizioni di lavoro in cui opera l’azienda. Per esempio, i funzionari hanno spesso considerato se i datori di lavoro avevano fatto fruire di riposi e pause nei modi corretti; oppure, tra le molte possibili inadempienze, se avevano attribuito legittimamente le indennità di trasferta ai propri dipendenti. In caso di rilievi, oltre le contestazioni per i singoli inadempimenti, i funzionari hanno provveduto non di rado a recuperare anche gli esoneri contributivi fruiti da quelle aziende.
Stesso ragionamento se a non essere rispettato era stato il Ccnl applicato, in qualche sua parte.
In tutti questi casi, i funzionari hanno ritenuto violato l’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Infatti, è diffusa l’opinione che il mancato rispetto anche parziale di detta disposizione infici il godimento di qualunque beneficio normativo e contributivo. Da cui, i provvedimenti ispettivi di recupero di quanto goduto, magari per anni.
L’azione degli ispettori non trova, però, riscontro nelle stesse posizioni ufficiali dell’amministrazione, così come, ancor più, nelle disposizioni in vigore.
In primo luogo, non viene considerato da funzionari e istituti procedenti che, come noto, l’art. 8, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 in materia di documento unico di regolarità contributiva, non prevede sanzioni che per alcune fattispecie – gravi e gravissime, per lo più penali – di infrazione alla legge, con conseguenze solo per il futuro (divieto di concessione del Durc per mesi e anni): non per il passato.
In secondo luogo, non si tiene in debito conto che lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro esclude che possano operarsi recuperi generali di somme corrispondenti agli esoneri dell’azienda, là dove pure siano state individuate dagli ispettori violazioni di disposizioni di vario genere in materia di lavoro. Una tale ipotesi – rifiutata dalla Circolare n. 3 del 2017 dell’agenzia dei controlli – porterebbe conseguenze più gravi di quelle previste dalla stessa legge.
Una soluzione interpretativa che viene oggi confermata dalla Corte d’Appello di Milano – con la detta sentenza n. 1116/2018 – che, con buona pace di molti datori di lavoro, conferma come sufficiente, ai fini del godimento dei benefici e a prescindere da altre infrazioni, la presenza del Durc.
“L’intento del Legislatore risulta del tutto chiaro nel subordinare la fruizione dei benefici contributivi al possesso del DURC, senza esclusione alcuna….In tal senso questa Corte si è già pronunciata, affermando – con la propria sentenza n. 155/16 cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att., c.p.c. – che il beneficio oggetto di causa debba considerarsi quale “agevolazione contributiva subordinata al regolare rilascio del DURC, come previsto dall’articolo 1 comma 1175 della legge 296/2006”, norma “di portata generale (…) che non distingue alcun sotto categoria o eccezione (…) e neppure dispone esoneri”.
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Cionondimeno appare molto opportuno che quanti vorranno assumere “agevolati” nel 2019, verificata la presenza di un Durc regolare (cosa ora ancora più facile con la Dichiarazione Preventiva di Agevolazione – D.P.A.) e che i lavoratori non siano mai stati impiegati a tempo indeterminato nel recente passato, compiano un puntuale check up della propria regolarità in generale. Di modo da dissipare dubbi sul fatto che gli ispettori possano, magari dopo qualche anno, chiedere la restituzione degli esoneri già goduti.