Il provvedimento, atteso in questi giorni al tavolo del Consiglio dei Ministri, è decisamente corposo e prevede interventi in vari ambiti. Proviamo a sintetizzare alcune delle misure contenute nella bozza diffusa il 18 aprile u.s..
L’unico intervento sui contratti a tempo determinato riguarda la rivisitazione delle “causali impossibili” introdotte dal c.d. Decreto Dignità, che saranno sostituite dalle seguenti casistiche: “a) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria; b) specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva, previa certificazione delle stesse presso una delle commissioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; c) esigenze di sostituzione di altri lavoratori”.
In buona sostanza, solo nel caso in cui i Ccnl non abbiano provveduto ad identificare specifiche causali le parti potranno procedere in autonomia, certificandole ai sensi del D.lgs. n. 276/2003.
In tutta sincerità ci si aspettava un intervento maggiormente incisivo, pur consapevoli che la contrattazione a termine costituisce da sempre terreno di scontro cruento tra le parti sociali. La certificazione obbligatoria necessita peraltro dei tempi “tecnici” di attivazione, di conseguenza l’utilizzo non risulterebbe particolarmente agevole in caso di assunzioni o proroghe urgenti, anche se, ad onor del vero, la normativa non ne vieta la formalizzazione anche a contratto stipulato ma, chiaramente, la causale deve essere certificata nel momento stesso in cui viene apposta. Si rende quindi necessario, in tal senso, un adeguamento mirato del percorso di certificazione, diversamente la soluzione prospettata rischia di diventare un aggravio burocratico. Nulla cambia rispetto all’identificazione del momento in cui sorge l’obbligo di apporre la causale obbligatoria, ovvero in caso di superamento della durata di 12 mesi, anche mediante proroga, e in caso di qualsiasi rinnovo, anche all’interno dei 12 mesi. Abolire la necessità di apporre la causale nei primi 12 mesi anche in caso di rinnovo, sarebbe stata una piccola modifica ma con un impatto decisamente importante.
Non è stato invece soppresso il contributo addizionale Naspi dello 0,50% previsto per i rinnovi, come invece si era ipotizzato in precedenza.
Gli obblighi di informazione al lavoratore sulle condizioni di lavoro di cui all’art. 1, D.lgs. n. 152/97, come modificato dal D.lgs. 104/2022, e precisamente le lettere da h) a r) esclusa la q)1, potranno essere assolti con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materia, e che dovrà essere consegnata o comunque messa a disposizione del lavoratore. Anche in questo caso, in luogo di una modifica strutturata si è preferito agire con una veloce riammissione del riferimento alla contrattazione, considerato inadeguato e insufficiente dalla circolare n. 19/2022 del Ministero del lavoro.
SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI TRATTENUTI AI LAVORATORI Viene finalmente modificato il testo dell’art. 2, co. 1-bis, del D.l. n. 463/1983, che prevede, in caso di omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori per importi inferiori a 10.000 euro, l’applicazione della sanzione con importo minimo fissato a 10.000 euro, indipendentemente dall’importo di contribuzione omessa. A causa di ciò, anche in caso di omesso versamento di importo pari, per fare un esempio, a 50 euro, paradossalmente la sanzione dovuta è sempre 10.000 euro.
Con questa modifica la sanzione sarà da una volta e mezzo a quattro volte, stabilendo un’equa proporzionalità tra omissione e sanzione.
DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI L’attuale soglia di deducibilità prevista per i datori di lavoro domestico della contribuzione versata per i lavoratori domestici, pari a 1.549,37 euro, sarà elevata a 3.000 euro.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI Una nuova misura incentivante viene introdotta per gli under 30 che non studiano e non lavorano (c.d. neet), iscritti al programma “iniziativa occupazione giovani”.
L’incentivo sarà pari al 60% della retribuzione imponibile ai fini contributivi erogata al giovane assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, e potrà essere fruito per un massimo di 12 mesi. Sarà cumulabile con l’under 36 e con altri esoneri; il testo della bozza afferma inoltre che in caso di cumulo con altre misure, il beneficio in trattazione spetterà in misura pari al 20% della retribuzione imponibile Inps, e, pertanto, si presume anche in eccedenza a credito rispetto all’importo dei contributi a carico del datore di lavoro.
G.I.L. – GARANZIA PER L’INCLUSIONE Dal 1° gennaio 2024, abrogato il reddito di cittadinanza (R.d.C.), occuperà il suo posto una nuova misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, la “garanzia per l’inclusione”– G.I.L., riservata ai nuclei familiari aventi al loro interno disabili, minori, over 60 o titolari di invalidità civile.
Le caratteristiche e il funzionamento ricalcano quelle del R.d.C., con opportune modifiche ed integrazioni.
I nuclei che potranno richiederla dovranno avere un valore ISEE non superiore a 7.200 euro e un reddito familiare non superiore a 6.000 euro rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza identificata; sono state inoltre riproposte molte condizioni già previste per il reddito di cittadinanza, quali, ad esempio, il non essere intestatari di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 c.c. e di navi e imbarcazioni da diporto, aeromobili etc. Non avranno diritto alla misura coloro che risultano disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, per i 2 mesi successivi alla cessazione del rapporto.
L’importo dell’assegno non potrà superare i 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza e sarà esente da prelievo fiscale; l’utilizzo potrà avvenire mediante la “carta di inclusione” (sistema di pagamento elettronico). Ai nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione potrà essere erogato un ulteriore importo, pari all’ammontare del canone annuo di locazione e fino ad un massimo di euro 3.360 euro annui, ovvero 280 euro mensili. La somma delle due provvidenze è pari 780 euro mensili, esattamente quanto previsto attualmente a titolo di R.d.C.. Esso potrà essere erogato per un massimo di 18 mesi con una sola proroga di ulteriori 12, previa sospensione di 1 mese. Resta l’obbligo di comunicare all’Inps, entro 30 giorni, l’eventuale avvio di rapporti di lavoro dipendente che, qualora non producano un reddito superiore a 3.000 euro annui non modificheranno l’importo dell’assegno; al contrario, l’eventuale importo eccedente la somma indicata concorrerà alla determinazione del beneficio. In caso di mancata comunicazione l’erogazione viene sospesa fino ad avvenuto adempimento. Più o meno le stesse regole varranno per l’avvio di nuova attività autonoma, ma in tal caso la comunicazione all’istituto di previdenza dovrà avvenire entro il giorno antecedente l’inizio della stessa.
I beneficiari sono tenuti ad accertare offerte di lavoro a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% rispetto al tempo pieno, con minimi salariali non inferiori a quelli previsti dai Ccnl ex art. 51, D.lgs. n. 81/2015. Se l’offerta di lavoro ha durata compresa tra 1 e 6 mesi, la G.I.L. viene sospesa d’ufficio per tutta la durata del contratto.
Una volta trasmessa la domanda nell’apposita piattaforma, i servizi sociali effettueranno una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione e, nell’ambito di tale valutazione, i componenti di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, verranno inviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, che potrà essere anche coordinato con quanto previsto dal programma G.O.L. (garanzia di occupabilità dei lavoratori). Sarà istituito il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL”, che consentirà l’interscambio di informazioni tra tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alla realizzazione di itinerari personalizzati per i beneficiari, favorendone i percorsi autonomi di ricerca di lavoro e il rafforzamento delle competenze. I beneficiari della misura attivabili al lavoro iscritti al SIISL accederanno ad informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini e politiche attive a loro adeguati, selezionati sulla base delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del soggetto stesso.
I controlli sulla spettanza della misura saranno effettuati preventivamente all’erogazione del beneficio da Inl, Inps, Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e, su apposite convenzioni, dalla Guardia di Finanza.
Per le finalità di cui sopra vi sarà condivisione tra Inps e Inl di tutte le informazioni e banche dati detenute dall’istituto di previdenza, con modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale.
I controlli anagrafici saranno in capo ai singoli comuni, ed eventuali mancanze determineranno la responsabilità amministrativo – contabile delle amministrazioni interessate e di tutti gli altri soggetti incaricati e preposti alle citate funzioni (art. 1, L. n. 20/1994), oltre ad integrare eventuale responsabilità disciplinare degli stessi.
Per dichiarazioni o documentazioni false è prevista la reclusione da due a sei anni, mentre l’omissione della variazione di redditi e patrimonio o altre informazioni rilevanti, è punita con la reclusione da uno a tre anni, in entrambi i casi unitamente alla revoca immediata del beneficio e all’obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Per casi particolari è inoltre prevista la decadenza della G.I.L. per tutto il nucleo familiare (mancata presentazione ai servizi sociali e per il lavoro, mancata partecipazione alle attività formative etc.)
In caso di lavoro irregolare di percettori di G.I.L. è applicata la maggiorazione del 20% delle sanzioni previste dal c. 3/quater, art. 3, D.l. n. 12/2002.
Il beneficio sarà sospeso in caso di determinate condanne per reati vari nonché in caso di provvedimento definitivo di misure di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria.
In entrambi i casi il regime di riferimento dell’incentivo sarà il regolamento UE n. 1408/2013, il c.d. regime “de minimis”, che consentirà l’immediata applicazione della misura in quanto non soggetta ad autorizzazione preventiva UE.
Inoltre, qualora le agenzie per il lavoro prendano parte alla ricollocazione dei lavoratori, spetterà ad esse il 30% dell’incentivo complessivo.
Vengono inoltre riproposti due elementi di dubbia utilità già presenti nella regolamentazione del R.d.C.:
Infine, gli incentivi descritti sono compatibili e aggiuntivi rispetto ad under 36 ed esonero donne di cui all’art. 1, commi 297 e 298, L. n. 197/2022, fermo restando che se già con tali sgravi contributivi l’aliquota Inps viene azzerata, non è chiaro come si potrà cumulare con questa nuova misura, in quanto il cumulo andrebbe oltre i contributi dovuti, a meno che non venga considerata oggetto di sgravio anche l’Inps a carico del lavoratore, come avviene per lo sgravio previsto dal D.l. n. 4/2019 per i percettori di R.d.C..
È inoltre previsto un beneficio di 500 euro per un massimo di 6 mesi per i percettori di G.I.L. che avviano un’attività di lavoro autonomo, erogabile in un’unica soluzione entro i primi 12 mesi.
I percettori di R.d.C. che hanno terminato il periodo massimo di fruizione, stabilito per il 2023 in 7 mensilità, potranno richiedere dal 1° settembre la nuova “Prestazione di Accompagnamento al Lavoro” – PAL, pari a 350 euro mensili per ciascun richiedente fino a dicembre 2023, compatibile con redditi di lavoro fino a 3.000 euro annui.
G.A.L. GARANZIA PER L’ATTIVAZIONE LAVORATIVA La G.A.L., “Garanzia per l’Attivazione Lavorativa”, è un sostegno previsto per i soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni in condizione di povertà (ISEE fino a 6.000 euro) a rischio di esclusione sociale e lavorativa, facenti parte di nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere alla G.I.L.
La G.A.L. potrà essere riconosciuta per un massimo di due persone per nucleo familiare, con requisiti pressoché identici a quelli previsti per la G.I.L., e sarà pari a 350 euro mensili per 12 mensilità senza possibilità di rinnovo per il primo beneficiario, e 175 euro mensili per il secondo.
Per poter richiedere la G.A.L. dovrà essere sottoscritto il patto di attivazione digitale, in seguito alla convocazione presso il centro per l’impiego competente che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla richiesta; in mancanza di tale sottoscrizione il beneficio sarà sospeso.
Una volta sottoscritto il patto di attivazione il percettore sarà tenuto ad aderire ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, mediante la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, anche coordinato con GOL. Come detto, la bozza di decreto tocca diverse argomentazioni; sono presenti numerosi ulteriori interventi che saranno oggetto di futura trattazione, in materia di sicurezza sul lavoro, Fondo nuove competenze, contratto di espansione, familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, lavoro sportivo, assegno unico universale, etc.
1. h) periodo di prova; i) formazione erogata dal datore di lavoro; l) ferie e altri congedi retribuiti; m) preavviso; n) retribuzione con periodo modalità di pagamento; o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario; p) elementi relativi a lavori con modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili; r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi dal datore di lavoro.
2. Sia concesso il rinvio a Baltolu M., La politica (in) attiva del reddito di cittadinanza, Sintesi, giugno 2022.