DATORE DI LAVORO E COMMITTENTE: due garanti a confronto in Cassazione

Nina Catizone, Consulente del Lavoro in Torino

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LA CASSAZIONE INSEGNA

Con una sentenza di 69 pagine del 1° settembre 2025, n. 30039, la Sezione Quarta della Corte Suprema ci guida nell’incandescente mondo dei cantieri disciplinato dal Titolo IV, Capo I, del TUSL. Il mondo in cui assume un ruolo determinante quell’organizzazione che annovera soggetti quali il committente, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ma in cui il dovere di sicurezza trova il suo referente, altresì, nell’appaltatore, e cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, e che quale datore di lavoro è destinatario delle disposizioni antinfortunistiche.

IL CASO

Il caso affrontato dalla Cassazione è di quelli che segnano la giurisprudenza. In una s.p.a. esercente una raffineria, nel corso di lavori di potenziamento di una linea perde la vita un dipendente della s.r.l. subappaltatrice schiacciato da un tubo. Domanda: come mai la Cassazione conferma la condanna per omicidio colposo del datore di lavoro dell’infortunato, ma in contrasto con i magistrati di merito annulla con rinvio la condanna del committente? Proprio qui si coglie una differenza di trattamento del committente e del datore di lavoro messa in luce dalla Corte Suprema sulla scorta di una puntuale analisi dei dati normativi disponibili.

LA DELEGA DEL COMMITTENTE

 Nessun dubbio che il committente abbia tutti gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 90 e 93, D.lgs. n. 81/2008 quali gli obblighi di: – attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 – nominare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori – comunicare alle imprese affidatarie e alle imprese esecutrici il nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori – verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi – verificare l’adempimento degli obblighi conferiti ai coordinatori dagli artt. 91, comma 1, e 92, comma 1. Il fatto è che, in forza dell’art. 93, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. E la Corte Suprema reputa del pari significativo che la novella del 3 agosto 2009, n. 106 abbia ulteriormente alleggerito la posizione del committente, eliminando nell’art. 93, comma 1, quel secondo periodo che, nella versione originaria, pur in caso di conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori, non esonerava il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti di obblighi pesanti quali quelli di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99: dall’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice e del lavoratore autonomo all’obbligo di verificare l’esercizio del potere di sospensione dei lavori da parte del coordinatore, dall’obbligo di notifica preliminare del cantiere allo stesso nuovo obbligo di verifica del possesso della patente a punti. Con una ben precisa finalità dichiarata nella Relazione di accompagnamento al D.lgs. n. 106/2009: quella di rettificare la precedente formulazione, la quale impediva che la nomina del responsabile dei lavori potesse comportare un passaggio di responsabilità. E dunque la finalità di rafforzare ulteriormente l’effetto della delega al responsabile dei lavori a favore del committente. Tanto più -rileva la Sez. IV- che a carico del responsabile dei lavori grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto.

LA DELEGA DEL DATORE DI LAVORO

Si dirà: anche il datore di lavoro ha la facoltà di delegare funzioni antinfortunistiche in forza dell’art. 16, D.lgs. n. 81/2008. Ma attenzione, osserva la Corte Suprema: “la delega di funzioni in materia di sicurezza non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza sull’operato del delegato e, soprattutto, non lo libera dalla responsabilità per quelle valutazioni di rischio che dovevano essere effettuate prima dell’affidamento dei compiti ai consulenti esterni”. E aggiungiamo noi: indelegabile la valutazione dei rischi, ma non solo, indelegabile anche la nomina dell’RSPP. Fermo restando quel che comunque sottolinea la Corte Suprema: l’onere di valutazione tecnica specifica può essere delegato a figure specializzate (quale l’RSPP), ma solo dopo aver identificato l’esistenza del rischio da valutare. E ben sappiamo (o dovremmo sapere) che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare, secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti e, all’esito, di redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28, D.lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Senza che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del DVR esoneri il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia. Né si dimentichi che, in base all’art. 96, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici sono tenuti ad osservare gli obblighi contemplati nell’art. 96, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, a partire appunto da quell’obbligo fondamentale consistente nella redazione del POS, definito all’art. 89, comma 1, lettera h), come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)”, e, dunque, proprio di quella norma che rende indelegabili la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento. Con un ulteriore onere evocato dalla Sez. IV di aggiornamento e adeguamento del POS, allorquando l’impresa sia chiamata a realizzare opere nuove o aggiuntive che comportano modalità o sistemi di lavorazione più complessi e articolati, così da imporre la riconsiderazione, in chiave prevenzionistica, di ulteriori fonti di rischio e quindi la predisposizione di misure di sicurezza coerenti con l’innalzamento del grado di pericolo connesso alle lavorazioni.

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