L’ art. 29 del D.l. 2 marzo 2024, n. 19 ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina dei contratti di appalto e subappalto privati principalmente in riferimento ai seguenti due aspetti: – Il trattamento economico e normativo, applicato al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e negli eventuali subappalti, che ora deve rispettare quanto previsto dal “contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”. – Il criterio della responsabilità solidale retributiva, contributiva e assicurativa tra committente e appaltatore/subappaltatore, che è stato esteso all’appalto e al distacco, accompagnato da un significativo inasprimento generale del regime sanzionatorio in caso di illiceità.
DURATA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E CLAUSOLE DI GARANZIA
I limiti di durata della responsabilità solidale sono esplicitamente precisati dal primo periodo dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ai sensi del quale il committente risulta obbligato nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto, unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, “entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto”. Permane solo per gli aspetti contributivi una maggiore esposizione nei confronti di eventuali rivendicazioni dell’Ente previdenziale destinatario dei versamenti omessi, come precisato anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro1 . Prendendo atto di orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità2 , l’INL ha infatti ribadito che il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2 “riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, per la quale operano i maggiori termini previsti dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 3353. Restano comunque escluse, per espressa previsione dell’art. 29, comma 2, le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”. La corresponsabilità retributiva dell’appaltatore riguarda inoltre le quote di trattamento di fine rapporto maturate nel periodo di esecuzione dell’appalto4 . Per ridurre il rischio di escussione del committente da parte del lavoratore o dell’Ente previdenziale, nei termini sopra riportati, è peraltro possibile formalizzare, con apposite clausole di garanzia inserite nel contratto di appalto, alcuni specifici impegni di carattere informativo a carico dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori. Si tratta di obblighi di trasparenza in merito al trattamento retributivo, contributivo e assicurativo dei lavoratori impiegati nell’appalto, da assolvere consegnando al committente – periodicamente o previa richiesta – adeguata documentazione asseverativa della regolarità della gestione operata. Per una verifica realmente efficace occorrerebbero analisi ulteriori, dettagliate e complesse, quali la visionatura delle disposizioni di versamento individuali a titolo retributivo, la collazione degli estratti conto certificativi elaborati dall’Inps relativamente alla situazione contributiva dei singoli lavoratori coinvolti nell’appalto, altri controlli particolarmente invasivi, che presuppongono altresì il consenso e la collaborazione attiva dei lavoratori, in genere poco praticabili.
UNA POSSIBILE CHECK LIST
Per favorire un approccio prudente alla contrattualizzazione degli appalti, limitativa dei rischi di responsabilità solidale a carico del committente, in aggiunta alle clausole di garanzia possono risultare opportune ulteriori cautele operative trasversali. Sono ipotizzabili una serie di accertamenti preventivi, sintetizzabili in una procedura standardizzata di controllo dell’affidabilità dell’appaltatore/subappaltatore – sostanzialmente una valutazione del grado di rischiosità dell’appalto in riferimento alla responsabilità solidale – schematizzabile in una check list, della quale si propone di seguito un modello: 1) il Ccnl applicato dall’appaltatore/subappaltatore coinvolto corrisponde all’attività prevalentemente svolta risultante dal codice Ateco? 2) il Ccnl applicato dall’appaltatore/subappaltatore coinvolto corrisponde all’attività eseguita nell’appalto? 3) i soggetti stipulanti il Ccnl sono maggiormente rappresentativi nel settore? 4) i soggetti stipulanti il Ccnl sono maggiormente rappresentativi nella zona di esecuzione dell’appalto? 5) in caso di applicazione di un Ccnl privo di uno dei requisiti di cui ai punti da 1) a 4), i contenuti sono comunque complessivamente equivalenti o migliorativi? 6) sono applicati eventuali accordi territoriali/provinciali vigenti nella zona di esecuzione dell’appalto? 7) l’appalto è caratterizzato dall’autonoma organizzazione, da parte dell’appaltatore, dei mezzi necessari per l’esecuzione?5 8) l’appalto è caratterizzato dall’esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti del personale impiegato? 9) l’appalto è caratterizzato dall’assunzione, da parte dell’appaltatore, del rischio d’impresa? 10) l’appaltatore/subappaltatore, nei tre anni precedenti, è stato condannato per appalti illeciti?6 11) l’appaltatore/subappaltatore, nei tre anni precedenti, è stato condannato per somministrazione fraudolenta? 12) l’appaltatore/subappaltatore è disponibile all’attivazione di procedure telematiche di verifica della regolarità contributiva del personale impiegato nell’appalto? In riferimento all’ultimo quesito, l’Inps ha reso disponibili varie modalità di controllo della adeguatezza dei versamenti contributivi correlati all’esecuzione di appalti: – il servizio Vera (Verifica Regolarità Aziendale) – la procedura DPA (Dichiarazione Preventiva di Agevolazione) – la procedura MoCOA (Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti).
TUTELA PROGRESSIVA DEL COMMITTENTE
Successivamente alle verifiche condotte dal committente, applicando la check list sopra riportata o altre procedure generali di controllo finalizzate alla valutazione del livello di rischio di responsabilità solidale, è utile procedere alla definizione di specifiche clausole di garanzia, da inserire nel singolo contratto di appalto, redatto ai sensi dell’art. 1655 c.c.7 Il ricorso a queste clausole è probabilmente da intendersi ancora più rilevante dopo le modifiche introdotte dal D.l. 2 marzo 2024, n. 19. Più specificamente è conveniente procedere con gradualità, ossia proponendo all’appaltatore contraente una formula proporzionata al livello di rischio affrontato, in relazione ai risultati della check list dai quali si può desumere approssimativamente il grado di esposizione a eventuali rivendicazioni per responsabilità solidale presentabili dai lavoratori impegnati nell’appalto o a contestazioni conseguenti a eventuali accertamenti ispettivi.
* Sintesi dell’articolo pubblicato in Diritto & Pratica del Lavoro n. 29/2024 dal titolo Clausole di garanzia inseribili nei contratti di appalto dopo il D.L. n.19/2024.
1. Nota 19 novembre 2019, n. 9943.
2. Cass. civ., sez. Lav., 4 luglio 2019, n.18004; Cass. civ., sez. Lav., 4 settembre 2019, n. 22110; Cass. civ., sez. Lav., 28 marzo 2019, n. 8662; Cass. civ., sez.Lav., 21 maggio 2019, n.13650, ord..
3. I contributi per il finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti e di tutte le altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in cinque anni. Si applica tuttavia il maggiore termine prescrizionale decennale qualora il lavoratore o i suoi superstiti presentino all’Istituto una denuncia entro il termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero, come precisato tra l’altro dall’Inps, con circolare 2 marzo 2012, n. 31.
4. L’art. 29, comma 2, dispone infatti che il committente «è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (…) in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».
5. Il requisito è previsto dall’art. 29, comma 1, del D.lgs.10 settembre 2003, n. 276 quale condizione di liceità dell’appalto.
6. L’art. 18, comma 5-quater, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che gli importi sanzionatori siano aumentati del 20% «ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti». Il quesito è finalizzato a verificare la propensione dell’appaltatore/subappaltatore alla recidiva negli illeciti.
7. La redazione in forma scritta dell’appalto, anche se non espressamente prevista dalla normativa vigente, è comunque fortemente consigliabile a fini probatori, in riferimento al singolo appalto ovvero nella forma dell’accordo-quadro quando gli appalti da gestire hanno carattere seriale.