CUMULO REDDITI PENSIONE-LAVORO

Noemi Secci, Consulente del lavoro in Sassari

Noemi Secci, Consulente del lavoro in Sassari

Lavoro dei pensionati: in quali casi non è possibile sommare i redditi derivanti dall’attività lavorativa ai redditi di pensione?

In base a quanto chiarito dalla Cassazione (n. 5052/2016), perché il lavoratore dipendente possa ricevere la pensione di vecchiaia, o la pensione di anzianità o anticipata, è necessario che al momento della decorrenza del trattamento risulti verificata la cessazione dell’attività. L’obbligo di cessare l’attività lavorativa subordinata è connesso alla finalità della pensione, che consiste nello stato di bisogno derivante dalla fine del rapporto di lavoro. L’obbligo di terminare l’attività lavorativa dipendente, in particolare, è stato introdotto dall’art. 1, co. 7, D.lgs. n. 503/1992 ed è stato esteso alle pensioni liquidate con il sistema contributivo dall’art. 1, co. 20, L. n. 335/1995. Per i lavoratori autonomi e parasubordinati, invece, non è previsto l’obbligo di cessare l’attività lavorativa.

Il lavoratore, una volta pensionato, puo’ comunque essere assunto, sia come subordinato che come parasubordinato, oppure puo’ svolgere attività lavorativa come lavoratore autonomo (libero professionista o imprenditore). Vi sono tuttavia dei trattamenti pensionistici che non risultano pienamente cumulabili con i redditi di lavoro; li elenchiamo nella tabella seguente

Limiti alla piena cumulabilità

PENSIONE OSSERVAZIONI
Quota 100- 102-103 Totalmente non cumulabile con l’attività lavorativa, salvo redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.) entro 5.000 euro di compensi lordi annui (o 45 giornate lavoro agricolo occasionale, relativamente alla Quota 103). Basta un solo giorno di lavoro non compatibile nell’anno perché la pensione sia sospesa per l’intera annualità. L’incumulabilità opera sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o sino alla cessazione dell’attività lavorativa.
Assegno ordinario d’invalidità Pienamente cumulabile con l’attività lavorativa, se il reddito non supera 4 volte il trattamento minimo (TM). Con reddito di lavoro tra 4 e 5 volte il TM, l’assegno si riduce del 25%, oltre 5 volte il TM si riduce del 50%. Si applica una seconda riduzione se l’assegno supera il trattamento minimo.
Pensione calcolata con sistema integralmente contributivo Cumulabile limitatamente con l’attività lavorativa, qualora non si raggiungano determinati requisiti di età e/o contribuzione.
Pensioni di inabilità/invalidità specifica In caso di svolgimento di un’attività lavorativa, si applica una decurtazione sull’eventuale parte della prestazione eccedente il trattamento minimo.
Pensione d’inabilità ordinaria Totalmente incumulabile con qualsiasi attività lavorativa, nonché con l’iscrizione presso albi ed elenchi.
Pensione anticipata precoci Totalmente incumulabile con qualsiasi attività lavorativa, sino alla maturazione del requisito contributivo “virtuale” per la pensione anticipata ordinaria, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. Il periodo massimo di incumulabilità è dunque pari a 1 anno e 10 mesi per gli uomini, 10 mesi per le donne.
Osserviamo i trattamenti pensionistici elencati che possono dar luogo ad alcune criticità interpretative ed i correlati limiti alla piena cumulabilità nel dettaglio.

PENSIONI LIQUIDATE NEL SISTEMA INTEGRALMENTE CONTRIBUTIVO
Per quanto riguarda le prestazioni maturate in base al solo sistema di calcolo contributivo, cioè per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro successivamente al 31 dicembre 1995, o per gli optanti per il regime contributivo ex art. 1, co. 23, L. n. 335/1995, il cumulo della pensione con i redditi da lavoro è possibile a condizione che risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni, al momento del pensionamento:

siano stati compiuti almeno 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo;
ci siano almeno 40 anni di contribuzione;
ci siano almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età (art. 19, del D.l. n. 112/08; Circ. Inps n. 108/2008).
PENSIONE PER INABILITÀ PERMANENTE ED ASSOLUTA
La pensione di inabilità di cui all’art. 2, L. n. 222/1984 è riconosciuta, nello specifico, se si possiedono i seguenti requisiti:

La pensione di inabilità di cui all’art. 2 L. 222/1984 è riconosciuta, nello specifico, se si possiedono i seguenti requisiti:

riconoscimento dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 accreditati nel quinquennio precedente la domanda di trattamento; per raggiungere questo requisito sono ammessi sia il cumulo che la totalizzazione dei versamenti.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, l’art. 2 co. 12 L. 335/1995 prevede il diritto a conseguire la pensione di inabilità sulla base dei medesimi presupposti contributivi e sanitari: è inoltre necessario che intervenga la dispensa dal servizio da parte dell’Amministrazione per inabilità permanente ed assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, non dovuta a causa di servizio.

Il trattamento per inabilità è incompatibile con:

qualsiasi tipo di attività lavorativa;
l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli e negli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
l’iscrizione negli albi professionali;
la spettanza di trattamenti per disoccupazione e di ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Ricordiamo che l’assegno ordinario di invalidità (art. 1, L. n. 222/1984) è una prestazione pensionistica spettante agli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi o la Gestione Separata Inps, in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio, laddove sia riconosciuta un’invalidità pensionabile superiore ai 2/3.

Il trattamento è calcolato allo stesso modo della pensione, ma, a partire dal 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l’importo dell’assegno viene ridotto:

a) in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Si applica altresì una seconda riduzione sull’eventuale parte della prestazione eccedente il trattamento minimo, corrispondente: – al 50% della quota eccedente il minimo, se il reddito percepito è di lavoro dipendente; – al 30% della quota eccedente il minimo, se il reddito percepito è di lavoro autonomo.

Questa riduzione non puo’ superare l’importo del reddito prodotto e non si pu applicare se l’invalido possiede almeno 40 anni di contributi (art. 10 del D.lgs. n. 503/1992, art. 72 del D.lgs. n. 388/2000 e circolare Inps n. 197/2003); la decurtazione non opera in presenza di particolari condizioni (indicate dall’art. 10 del D.lgs. n. 503/1992 e dalla circolare Inps n. 197/2003). In particolare, nel caso di svolgimento di lavoro dipendente la riduzione non scatta se:

il reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo Inps;
il lavoratore è impiegato in contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell’anno solare (art. 10, co. 2, D.lgs. n. 503/1992);
per i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
La decurtazione, per i lavoratori dipendenti beneficiari dell’assegno, è operata dal datore di lavoro sotto forma di trattenuta giornaliera; nel caso di redditi di lavoro autonomo ed in ipotesi particolari è l’Inps ad applicare una trattenuta diretta sull’assegno.

PENSIONI PER INABILITÀ E INVALIDITÀ SPECIFICA

I titolari di pensioni d’invalidità ed inabilità specifica (ossia connesse a peculiari tipologie di riduzione della capacità lavorativa) eccedenti il trattamento minimo, in caso di svolgimento di attività lavorativa e di contribuzione inferiore ai 40 anni, subiscono la stessa decurtazione applicabile “in seconda battuta” ai titolari di assegno ordinario di invalidità, con le medesime eccezioni.

TRATTENUTA GIORNALIERA
La c.d. trattenuta giornaliera ai lavoratori dipendenti titolari di assegno ordinario o pensione d’invalidità è applicata, come osservato, in relazione alle prestazioni d’importo superiore al trattamento minimo di pensione.

La trattenuta deve essere effettuata, nei casi previsti, direttamente sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro. Nel dettaglio, l’art. 21, D.P.R. 27.4.1968, n. 488, nel testo integrato dall’articolo 21, L. n. 153/1969, dispone che il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e che il datore di lavoro, a seguito della denuncia, o comunque accertato che il dipendente risulta titolare di pensione, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola (ora sostituito dal libro unico del lavoro). Per conoscere l’importo della trattenuta, è necessario verificare quanto indicato dall’Inps nel modello ObisM, o Certificato di pensione (messaggio Inps 31.3.2021, n. 1359) inviato al pensionato.

In nessun caso l’importo della trattenuta per attività lavorativa pu essere superiore a quello della retribuzione, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore.

Per quanto concerne l’aspetto contributivo, gli importi ritenuti sulle pensioni sono ininfluenti sull’imponibile previdenziale, in quanto si considera retribuzione tutto ci che il lavoratore, “al lordo di qualsiasi ritenuta, percepisce dal datore di lavoro”: la trattenuta è infatti una ritenuta sulla pensione, non una minor retribuzione. Per quanto concerne l’aspetto tributario, gli importi ritenuti sulle pensioni sono da portare in diminuzione dall’imponibile fiscale, in quanto hanno già subito la ritenuta alla fonte a cura dell’Istituto.

Le somme trattenute ai lavoratori pensionati devono essere comunicate all’Istituto con il modulo di denuncia UniEmens, concernente il mese cui le trattenute si riferiscono, nonché versate con modello F24. Nel caso di regime orario part-time orizzontale, il datore di lavoro deve determinare la trattenuta settimanale moltiplicando la trattenuta giornaliera per 6, dividendo il prodotto per il numero delle ore corrispondenti al normale orario settimanale e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.

Esempio:

-Trattenuta giornaliera normale (indicata su ObisM) 8,00 euro T Minor orario settimanale ore 20.

– Orario normale ore 40.

-40: 20=2;

– 8,00: 2 = 4,00

– Trattenuta giornaliera pari a 4 euro Qualora il pensionato per invalidità che abbia già svolto attività di lavoro a termine per meno di 50 giornate si rioccupi con contratto di lavoro a termine che comporti il superamento del limite delle 50 giornate nell’anno, è obbligato a comunicarlo al nuovo datore di lavoro (art. 10, co. 3, D.lgs. n. 503/1992), che deve:

operare la trattenuta per l’intero periodo lavorativo effettuato alle proprie dipendenze;
segnalare la circostanza all’Inps, inviando all’Istituto copia della dichiarazione del lavoratore; l’istituto si occuperà di effettuare le trattenute per le giornate relative ai rapporti di lavoro precedenti.
L’Istituto applica una trattenuta diretta sulla pensione anche nell’ipotesi in cui il titolare di assegno ordinario o pensione d’invalidità percepisca redditi di lavoro autonomo.

ASPETTI FISCALI
Anche nell’ipotesi in cui il trattamento pensionistico sia pienamente cumulabile con il reddito di lavoro, è necessario considerare l’aspetto fiscale: i redditi di pensione, difatti, rientrano nell’imponibile Irpef e scontano lo stesso trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente (art. 49, co. 2 del TUIR), con l’applicazione di specifiche detrazioni (circ. Ag. Entrate n. 4/2022, par. 1.2.2). Laddove il pensionato percepisca anche un reddito di lavoro, dunque, sia tale reddito che l’importo della pensione entreranno a far parte dell’imponibile Irpef, che pertanto risulterà più elevato, con applicazione di una maggiore imposta e di una minore detrazione. Si ricorda che le detrazioni per reddito di pensione sono parametrate su 365 giornate annuali, proprio come le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati. In relazione alla stessa giornata, le due tipologie di detrazione sono incumulabili. Laddove l’interessato svolga invece un’attività di lavoro autonomo, la relativa detrazione, non essendo rapportata ai giorni di lavoro, è totalmente incompatibile con la detrazione per redditi di pensione, in relazione alla medesima annualità.

Osserviamo come cambia l’imposizione nelle seguenti ipotesi: percezione di sola pensione in misura pari a 1.000 euro per 13 mensilità (ipotesi 1), confrontata con la percezione della medesima pensione con aggiunta di un reddito annuo di lavoro autonomo pari a € 10.000 (ipotesi 2).

IPOTESI 1
Imponibile Irpef (pensione) € 13.000
Irpef lorda € 2.990
Detrazioni per redditi di pensione € 1.665,36
Irpef netta € 1.324,64
Pensione netta € 11.675,36
IPOTESI 2
Imponibile Irpef
(pensione + reddito di lavoro aut.)

€ 23.000
Irpef lorda € 5.449,99
Detrazioni per redditi di pensione € 1.021,80
Irpef netta € 4.428,19
Pensione netta + reddito netto di lavoro autonomo € 18.571,81
Laddove il regime fiscale utilizzato dal pensionato lavoratore autonomo sia il c.d. forfettario (art. 1, co. da 54 a 89, L. n. 190/2014), non spettano detrazioni per il reddito di lavoro autonomo che per , sottoposto a una tassazione specifica, non rientra nell’imponibile Irpef e quindi non causa l’aumento dell’imposta e la diminuzione delle detrazioni. Non è possibile, tuttavia, la permanenza nel regime forfettario se viene superata la soglia di 30.000 euro di pensione nell’anno: in questo caso, il regime agevolato viene meno a partire dall’anno successivo.

Per quanto riguarda le detrazioni per redditi di pensione, a partire dal 2022 devono essere applicate le seguenti formule:

redditi sino a 8.500 euro: detrazione base pari a 1.955 euro annui; si tratta della cd. nuova no tax area;
redditi da 8.500 a 28mila euro: 700 +1.2500 x (28.000 – reddito complessivo): 19.500;
redditi oltre 28mila e fino a 50mila euro: 700 x (50.000 -reddito complessivo): 22.000; redditi oltre 50.000 euro: nessuna detrazione.
Viene applicato un incremento dell’importo della detrazione di 50 euro per la fascia di reddito tra i 25.000 e i 29.000 euro.


Scarica l'articolo