La Costituzione della Posizione Assicurativa consente ai lavoratori di trasferire gratuitamente i contributi pensionistici al Fondo pensione lavoratori dipendenti Inps, ma la sua applicabilità è stata abrogata dal 31 luglio 2010, con eccezioni per coloro che hanno cessato il servizio entro tale data. L’Inps, in merito, ha fornito importanti chiarimenti con un recente messaggio.
La Costituzione della Posizione Assicurativa (CPA, art. 1, L. n. 322/1958) consiste nella possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti presso forme di assicurazione esclusive o sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), di trasferire gratuitamente i contributi verso il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (FPLD), laddove non abbiano maturato il diritto alla prestazione pensionistica nella gestione speciale, al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Ricordiamo che appartengono alle gestioni esclusive dell’AGO i dipendenti pubblici e i lavoratori iscritti al fondo ex Ipost (Poste) ed ex FS (Ferrovie dello Stato), mentre, tra i fondi sostitutivi dell’AGO che possono beneficiare della CPA, hanno una rilevanza particolare i soppressi Fondi Elettrici e Telefonici (la facoltà è disciplinata dall’art. 3, co. 14 del D.lgs. n. 562/1996 e dall’art. 28 della L. n. 1450/1956), nonché il fondo Volo (art. 2, co. 6, D.lgs. n. 164/1997). Rispetto alla facoltà di ricongiunzione, prevista dalla Legge n. 29/1979, la Costituzione della Posizione Assicurativa ha l’indubbio vantaggio di non comportare oneri, oltre a poter effettuare il trasferimento anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altra gestione di previdenza obbligatoria (la ricongiunzione richiede, invece, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due casse). Tuttavia, la CPA può avvenire solo presso il FPLD ed essere richiesta soltanto a condizione che l’interessato abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione al fondo sostitutivo o esclusivo; inoltre, il lavoratore, al momento della cessazione dal servizio, non deve aver raggiunto né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nella gestione speciale.
ABROGAZIONE DELLA FACOLTÀ DI CPA
La facoltà di costituire la posizione assicurativa è stata abrogata a far data dal 31 luglio 2010 dall’art. 12 della L. n. 122/2010: nella generalità dei casi, chi cessa dal servizio dal 31 luglio 2010 in poi non ha più diritto alla CPA, né d’ufficio, né su domanda. Occorrono, però, delle importanti precisazioni:
• per quanto riguarda i dipendenti pubblici statali (iscritti alla Cassa Stato- CTPS) ed i lavoratori iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato, cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, la Costituzione della Posizione Assicurativa opera d’ufficio;
• per quanto riguarda i dipendenti pubblici non statali, quindi iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, la CPA opera soltanto su do manda; è possibile presentare la domanda di costituzione successivamente al 30 luglio 2010 (art. 1, co. 238, L. n. 228/2012; Circ. Inps n. 120/2013, messaggio Inps n. 2802/2024);
• per i lavoratori iscritti ai Fondi Elettrici e Telefonici, cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, la CPA opera d’ufficio, oppure su segnalazione degli interessati o, ancora, all’atto della liquidazione della pensione (Messaggio Inps n. 20476/2011); tuttavia, per i cessati dal servizio dal 31 luglio 2010, l’art. 12, co. 12-octies e 12-nonies della L. n. 122/2010, ha introdotto la facoltà di costituire la posizione assicurativa a titolo oneroso nel FPLD mediante il versamento di un onere determinato nella stessa misura dovuta per la ricongiunzione dei periodi assicurativi nell’AGO.
POSSESSO DELLA CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
La normativa che disciplina la CPA statuisce in modo abbastanza chiaro che la costituzione della posizione, per i cessati entro il 30 luglio 2010, non debba avvenire d’ufficio, laddove l’interessato possieda già il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia. Il recente messaggio Inps n. 2802/2024, in relazione agli statali, precisa inoltre la possibilità di avvalersi di più facoltà di pensionamento, laddove cessati prima del 31 luglio 2010 con almeno 20 anni di contributi. Per la precisione, è consentito attendere (parziale rettifica della circolare Inps n. 120/2013): • l’accesso alla pensione di vecchiaia, una volta compiuta l’età pensionabile; • l’accesso alla pensione anticipata in regime di cumulo (art. 1, co. 239 e ss., L. n. 228/2012), sussistendo il requisito contributivo. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici non statali, cessati entro il 30 luglio 2010, laddove non presentata la domanda di CPA, la contribuzione accreditata concorre comunque al requisito contributivo per la pensione in cumulo.
DOMANDA DI RISCATTO, RICONGIUNZIONE, COMPUTO DEI SERVIZI, ACCREDITO FIGURATIVO
In relazione ai dipendenti pubblici, l’Inps, nel citato messaggio n. 2802/2024, ha successivamente chiarito che gli assicurati cessati senza diritto a pensione dal 31 luglio 2010 possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo oltre i termini di decadenza generalmente previsti, che risultano i seguenti:
• Riscatto e computo di periodi o servizi: entro 90 giorni dalla cessazione del servizio. • Ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l’ultimo giorno di servizio.
• Accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro: entro l’ultimo giorno di servizio.
• Domande di computo e riscatto ai sensi degli artt. 11-15 del D.P.R. n. 1092/1973: almeno 2 anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età.
• Riconoscimento del servizio militare di leva: entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio. A favore di questi lavoratori, dunque, sono state confermate le istruzioni già impartite nella Nota Operativa Inpdap n. 56/2010, che aveva citato la possibilità di avvalersi della c.d. «pensione differita», cioè della pensione a carico dell’ex Inpdap con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio. Per quanto riguarda, invece, gli statali cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, la Costituzione della Posizione Assicurativa, essendo obbligatoria e prioritaria, impedisce la presentazione di successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari, ad eccezione delle istanze presentate entro i termini previsti. La verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva/ dei dipendenti pubblici/ ex Inpdap. Lo stesso vale per i dipendenti pubblici non statali cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010: la CPA, pur avvenendo solo su domanda, anche se non richiesta impedisce la presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo oltre i termini decadenziali indicati. In ogni caso, i periodi di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo sono considerati nella loro collocazione temporale per la maturazione del diritto a pensione. La decorrenza delle pensioni segue le regole comuni, anche se i contributi da riscatto sono determinanti ai fini del diritto a pensione.
DOMANDA DI RICONGIUNZIONE IN ENTRATA PER I DIPENDENTI PUBBLICI
L’Istituto, nel messaggio n. 2802/2024, ha fornito importanti chiarimenti anche sulle domande di ricongiunzione in entrata (art. 2, L. n. 29/1979 e L. n. 45/1990 nel caso in cui siano coinvolte casse professionali) presso le gestioni dei dipendenti pubblici. Nello specifico, l’istanza di ricongiunzione può essere accolta se:
• l’assicurato è iscritto alla gestione ex Inpdap (cioè se, al momento della domanda, è alle dipendenze di una pubblica amministrazione e intende accentrare nella gestione periodi in altre forme di assicurazione obbligatoria);
• il lavoratore non è più iscritto alla gestione, ma possiede un’anzianità effettiva da lavoro di almeno 8 anni nella gestione ex Inpdap in cui si vogliono accentrare i contributi, se le gestioni trasferenti sono unicamente amministrate dall’Inps, quindi se si tratta di ricongiunzione ex art. 2, L. n. 29/1979;
• l’assicurato non è più iscritto alla gestione, ma possiede un’anzianità effettiva da lavoro di almeno 10 anni nella gestione ex Inpdap in cui si vogliono accentrare i contributi, se tra le gestioni trasferenti è presente almeno una cassa professionale, quindi se si tratta di ricongiunzione ex L. n. 45/1990; in quest’ultimo caso, la domanda può essere presentata solo dopo il compimento dell’età pensionabile (attualmente pari a 67 anni);
• il lavoratore non è più iscritto alla gestione, ma soddisfa i requisiti di cui all’art. 9, L. n. 274/1991, se la ricongiunzione avviene presso CPDEL, CPS, CPI e CPUG (ossia le casse ex Inpdap dei dipendenti pubblici non statali) ai sensi della L. n. 29/1979.
ANNULLAMENTO DELLA CPA
L’istituto ha infine chiarito che continua ad applicarsi l’annullamento della CPA per gli iscritti alle gestioni dei dipendenti pubblici nei seguenti casi:
• per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG: la CPA è annullata in caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria a una delle citate casse pensionistiche;
• per gli iscritti alla CTPS (la c.d. Cassa Stato): la CPA è annullata in caso di nuovo servizio che richiede la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
COMPETENZA SULL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CPA
La competenza sull’adozione del provvedimento di CPA varia in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per il personale statale cessato prima delle date di subentro dell’ex Inpdap la competenza resta dell’Amministrazione statale presso cui l’interessato ha prestato servizio. Nell’ipotesi in cui, nelle more dell’emissione del provvedimento di CPA, l’ex iscritto alla CTPS presenti una domanda di ricongiunzione verso una cassa professionale, ai sensi della L. n. 45/1990, deve essere preliminarmente effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD; solo successivamente sarà possibile dar seguito alla ricongiunzione.