Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale: emanata la circolare Inps sulla decontribuzione dei premi di risultato.

di Massimiliano Tavella, Consulente del Lavoro in Lamezia Terme

 

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 che ha istituito la decontribuzione dei premi di risultato, l’Inps, con circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, illustra le modalità di fruizione del beneficio. Ancora prima di analizzare i punti salienti della disposizione amministrativa sopra citata appare utile richiamare, seppur brevemente, il quadro normativo entro cui si colloca la stessa disposizione. Come è noto, l’art. 1, commi 182 e seguenti della legge n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”) ha reso strutturale il regime fiscale agevolato, per i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Successivamente, la legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016 ) ha reso ancora più interessante l’agevolazione, incrementando gli importi dei premi agevolati e innalzando la soglia reddituale di accesso così da ampliare significativamente la platea dei soggetti beneficiari. In estrema sintesi, i lavoratori, con reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro, possono fruire di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, ovvero di 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, da applicare sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Con specifico riferimento ai premi di risultato nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, l’articolo 55 del decreto legge n. 50/2017, eliminando il limite di 4.000 euro, ha introdotto da un lato uno sgravio consistente nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile di 800 euro e dall’altro il totale esonero dei contributi a carico del lavoratore. Da un punto di vista concettuale la misura rappresenta un lodevole, ennesimo tentativo di tradurre in operatività il principio generale espresso nell’art. 46 della Costituzione (ma anche in tanti altri provvedimenti normativi) secondo cui, al fine dell’elevazione economica e sociale del lavoro, i lavoratori hanno il diritto a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Nella pratica però, la spinta verso una reale pariteticità gestionale ha sempre incontrato, nel nostro Paese, numerosi ostacoli di tipo strutturale e ideologico. Seguendo le indicazioni fornite con Decreto Interministeriale Lavoro/Economia del 25 marzo 2016, le modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori devono essere realizzate attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro, nei quali operino i responsabili aziendali e i lavoratori, finalizzati al miglioramento delle aree produttive. Sempre in tema di operatività della norma in argomento, cerchiamo di riassumere il contenuto della circolare Inps n. 104 del 18 ottobre 2018 che illustra le modalità di fruizione della misura agevolativa prevista dall’articolo 55 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i premi di produttività del settore privato. La circolare, dopo aver richiamato la normativa succedutasi negli ultimi anni sul tema della detassazione dei premi di produttività, puntualizza le misure previste dall’articolo 55 del decreto legge n. 50/2017 a favore dei datori di lavoro che adottano sistemi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello stipulati successivamente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017). Le condizioni principali per poter fruire della decontribuzione sono, dunque, da una parte l’adozione di sistemi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella organizzazione aziendale e dall’altra quella di avere sottoscritto un contratto di secondo livello a far data dell’entrata in vigore della novella legislativa. Sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori l’Inps richiama quanto previsto nel Decreto Interministeriale Lavoro/Economia del 25 marzo 2016 cui si è già accennato in precedenza e nella circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate che, subordina il beneficio alla circostanza “che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro”. Sempre con riferimento ai sistemi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, la circolare Inps in commento richiama quanto previsto nella circolare n. 5/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate che più dettagliatamente contempla, tra gli altri schemi, il c.d. Piano di Innovazione elaborato dal datore di lavoro che preveda: “(i) la disamina del contesto di partenza, (ii) le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori, (iii) i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione, (iv) il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite. Il Piano può contenere progetti di innovazione già avviati, dai quali si attendono ulteriori specifici incrementi di produttività, nonché progetti da avviare”. Per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, l’Istituto chiarisce che l’agevolazione spetta in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati successivamente alla data del 24 aprile 2017 che risultino già depositati con modalità telematiche presso l’Ispettorato territoriale del lavoro secondo le indicazioni previste nell’articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Possono rientrare nella misura agevolativa anche gli accordi di secondo livello già sottoscritti alla data del 24 aprile 2017 ai quali siano state apportate modifiche e/o integrazioni che prevedano il coinvolgimento dei lavoratori. In tale ultimo caso, i contratti integrati e/o modificati dovranno essere nuovamente depositati presso l’Ispettorato del lavoro nei termini previsti dalla norma. Nel rispetto delle condizioni generali sopra esposte e di quelle previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa beneficeranno del regime previdenziale agevolato consistente nella riduzione (cumulabile con eventuali ulteriori agevolazioni contributive) di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro su una quota annua di premio agevolabile non superiore ad 800 euro. La quota di premio soggetto a decontribuzione non va considerata nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici né computata ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile (L. n. 335/1995). La decontribuzione si applica, altresì, in misura totale e fino all’ammontare annuo di 800 euro sulla contribuzione a carico del lavoratore (IVS e CIGS). Vengono esclusi dall’agevolazione: i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà, il contributo di solidarietà previsto per i lavoratori dello spettacolo ed il contributo aggiuntivo (1%) dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Appare necessario precisare che la soglia massima agevolabile (euro 800) opera su base annuale per cui il lavoratore che, nell’arco dello stesso anno abbia stipulato più rapporti di lavoro è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017. I soggetti interessati alla
riduzione contributiva sono i lavoratori subordinati del settore privato, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato), mentre per i lavoratori somministrati dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Alle agevolazioni contributive sopra evidenziate si aggiunge l’ordinaria misura della detassazione pari al 10% nel limite di 3.000 euro annui. La circolare Inps n. 104 del 18 ottobre 2018 indica, infine, le modalità operative di fruizione della decontribuzione con le specifiche tecniche riguardanti i flussi UniEmens e DMAG, nonché le istruzioni per il recupero della maggiore contribuzione versata dalle aziende sui premi di produttività già corrisposti.